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Materia: Enti locali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 483 del 20 aprile 2021
Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (L.R. 26.10.2007, n. 30) - Anno 2021. Deliberazione n. 18/CR del 9 marzo 2021 (Art. 3, comma 3, L.R. n. 30/2007).
Il presente provvedimento individua i criteri e le modalità di attuazione, per l’annualità 2021, degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, ammettendo a finanziamento spese di gestione e funzionamento, in specifici settori, per il miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti in 29 Comuni in situazione di elevato svantaggio individuati quali assegnatari dei contributi tra i 157 Comuni destinatari.
L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con la Legge Regionale n. 30 del 26.10.2007: “Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto Orientale” e sue s.m.i., la Regione del Veneto ha promosso, tra l’altro, interventi a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, dando mandato alla Giunta Regionale di determinare, con propri provvedimenti e previo parere della competente Commissione Consiliare, procedure, termini e modalità per l’attuazione dei medesimi.
Con riferimento quindi ai Comuni montani, a partire dall’esercizio 2007 e fino al 2010, la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento spese di investimento finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti nei Comuni montani destinatari dei contributi, elencati secondo l’ordine decrescente di una graduatoria di “svantaggio socio-economico” determinata in base alle priorità ed ai criteri individuati dalla legge medesima e con la preferenza, a parità di punteggio, per i Comuni con minor numero di abitanti.
Allo stesso scopo, a partire dal 2008, gli interventi regionali in oggetto sono stati finalizzati anche al sostegno delle spese di gestione e di funzionamento (art. 7, c. 3, L.R. 30/2007) in specifici settori, e cioè: servizi sociali; trasporto scolastico; gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali; riscaldamento stabili comunali e scuole.
In tale arco temporale, la Giunta Regionale, con appositi provvedimenti che per ciascun esercizio finanziario ne hanno stabilito criteri e modalità attuative, ha determinato, tra i Comuni individuati quali destinatari, il numero degli assegnatari di contributo, specificando anche gli importi a ciascuno spettanti, fino all’esaurimento delle somme stanziate per ciascun esercizio e con un limite massimo contributivo assegnabile rimasto invariato negli anni e pari ad euro 20.000,00.
In continuità e analogia con il passato, la Regione del Veneto intende promuovere, anche per il corrente anno 2021 e con riguardo alle sole spese di gestione e funzionamento, il sostegno ai Comuni delle aree svantaggiate di montagna.
Infatti, la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 “Bilancio di Previsione 2021-2023” ha provveduto a stanziare, per il corrente esercizio, euro 150.000,00 sul capitolo 101064 “Azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna”, art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26/10/2007, n. 30.
Con riguardo alle suddette risorse finanziarie a disposizione, e ad indicazione normativa invariata nonché sulla scorta di quanto deliberato nel periodo 2008/2020, con il presente atto si ripropongono anche per il 2021, ai fini dell’assegnazione contributiva in argomento, i criteri approvati nell’esercizio 2016 (D.G.R. n. 1233/01.08.2016) come confermati nei successivi esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020 rispettivamente con le DD.G.R. nn. 715/29.05.2017, 400/10.04.2018, 509/30.04.2019 e 233/02.03.2020.
All’approvazione della Giunta Regionale, quindi, per l'attuazione degli interventi in oggetto per il corrente esercizio finanziario 2021, si propongono i criteri e le modalità operative specificati nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, considerato che, destinatari degli interventi regionali in oggetto risultano essere i 157 Comuni montani elencati nell’ordine decrescente della graduatoria di svantaggio di cui all’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, così determinata con riferimento ai punteggi attribuiti sia agli indici di svantaggio che alle priorità ed alla preferenza (punti 1., 2. e 3. del predetto Allegato A).
Analogamente, sulla base dei medesimi criteri di attuazione della legge regionale in oggetto specificati nell’Allegato A suddetto, e nel confermare la destinazione dei contributi al sostegno delle spese di gestione e funzionamento in specifici settori (rispettivamente, punti 4., 5., e 6. dello stesso Allegato A) si propongono altresì, quali assegnatari dell’intervento regionale, i 29 Comuni in situazione di “elevato svantaggio” socio-economico, elencati nell’ordine di graduatoria di cui all’Allegato C, parte integrante della presente deliberazione, e per le quote per ciascuno determinate e specificate nell’ultima colonna dell’Allegato C medesimo.
Da ultimo, ai fini della liquidazione e revoca dei contributi come sopra determinati, nonché della gestione delle eventuali economie, con il presente provvedimento si propongono all’approvazione della Giunta Regionale i criteri e le modalità di cui ai punti 7., 8., 9., 10. e 11. dell’Allegato A, relativi:
In data 24 marzo 2021 la Prima Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole in merito alla deliberazione n. 18/CR del 9 marzo 2021 di cui all’oggetto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 29.11. 2001, n. 39 “Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione”;
VISTA la L.R. 26.10.2007, n. 30 “Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto Orientale”;
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
VISTO l'articolo 2 co. 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale 01.08.2016 n. 1233, 29.05.2017 n. 715, 10.04.2018 n. 400, 30.04.2019 n. 509 e 02.03.2020 n. 233;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 “Bilancio di Previsione 2021-2023”;
VISTA la D.G.R. 29 dicembre 2020, n. 1839 di “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 08.01.2021, n. 1 “Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023”;
VISTA la D.G.R. 19.01.2021, n. 30 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021 – 2023”;
VISTO l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30, che prevede l’acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare;
VISTA la propria deliberazione n. 18/CR del 9 marzo 2021;
VISTO il parere della Prima Commissione Consiliare del 24 marzo 2021;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e per il corrente esercizio 2021, i criteri e le modalità specificati nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, di attuazione degli interventi a sostegno delle spese di gestione e funzionamento in specifici settori (art. 7, c. 3, L.R. 26/10/2007 n. 30), già stabiliti dalla Giunta Regionale nell’esercizio 2016 con deliberazione n. 1233/2016, e confermati anche nelle successive annualità 2017, 2018, 2019 e 2020;
3. di individuare per la medesima annualità 2021, ai fini dell’assegnazione nonché erogazione dei contributi regionali di cui al precedente punto 2.:
4. di determinare in € 150.000,00 l'importo massimo dell’obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà, entro il corrente esercizio e con proprio atto, il Direttore responsabile della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 101064 “Azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna” (art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26/10/2007, n. 30) del Bilancio di Previsione 2021/2023;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con l’apposito atto di cui al precedente punto 4. non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con l’apposito atto di cui al precedente punto 4. rientra nel documento di programmazione regionale DEFR;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali di provvedere, con proprio atto e come stabilito nell’Allegato A:
8. di incaricare altresì il Direttore medesimo dell’esecuzione della presente deliberazione;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, c.1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i primi 120 giorni.
(seguono allegati)
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