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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 47 del 09 aprile 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 429 del 06 aprile 2021

Emergenza Covid-19. Ulteriori misure straordinarie di sostegno ai Centri di Servizi accreditati in relazione agli effetti negativi dovuti alle restrizioni ed alle maggiori spese sostenute per l'assistenza connesse all'emergenza sanitaria

Note per la trasparenza

Il provvedimento definisce un crtiterio per la distribuzione delle risorse residue determinatesi a seguito della compiuta attuazione della DGR 1308/2020

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, avvenuta con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ha preso avvio un susseguo di provvedimenti nazionali e regionali attraverso i quali sono state introdotte misure urgenti volte, da un lato, al contenimento della diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e, dall'altro, alla definizione di linee di indirizzo funzionali a consentire il mantenimento dei servizi essenziali pei i cittadini in condizioni di sicurezza.

A causa del perdurare della situazione emergenziale caratterizzata da un aumento dell’incidenza e dalla ripresa della curva dei contagi, al fine di contenere la diffusione del virus sono stati emanati ulteriori provvedimenti nazionali e regionali.

Con deliberazione n. 308 del 18 marzo 2021 “Approvazione del "Piano di Sanità Pubblica - Aggiornamento indicazioni Testing per SARS-CoV-2, Punti di Accesso Territoriali ai test antigenici rapidi, Contact Tracing, attività dei Dipartimenti di Prevenzione e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali", a modifica della D.G.R. n. 344 del 17/03/2020 e ss.mm.ii., e del documento denominato "Campagna Vaccinale anti-COVID19", a modifica della D.G.R. n. 1801 del 22/12/2020.”, l’Allegato A  ha approvato il nuovo Piano di sanità pubblica fornendo alcune indicazioni relativamente alle strutture socio-sanitarie territoriali.

Tutte le misure e raccomandazioni emanate, per il settore dell'assistenza sociosanitaria residenziale alle persone non autosufficienti, hanno comportato una modifica degli usuali processi relativi alle attività svolte, in funzione dell'attuazione di misure idonee a prevenire e contenere i rischi di contagio per gli ospiti e gli operatori.

I Centri di Servizi, in conformità al Piano di Sanità Pubblica hanno attuato le specifiche misure relative a queste strutture con riguardo alle misure di isolamento degli ospiti, di gestione dei DPI, di gestione degli operatori, delle visite di familiari e altri congiunti, delle attività di screening e dell’attivazione del piano vaccinale. Tale situazione emergenziale e l'insieme delle misure richiamate ha avuto indubbi riflessi sui costi dei Centri di Servizi i quali hanno dovuto adeguare le procedure alle nuove esigenze, provvedendo ad una maggiore e più approfondita sanificazione dei locali, all'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e per il personale assistenziale e, in alcuni casi, all'adeguamento strutturale dei locali.

Nella consapevolezza delle difficoltà che i Centri di Servizi hanno dovuto affrontare, l'amministrazione regionale è intervenuta con più provvedimenti: DGR n. 1304 dell'8 Settembre 2020 "Approvazione dell'avvio della sperimentazione del progetto di gestione dei nuovi accessi alla rete dell'offerta residenziale socio-sanitaria delle persone non autosufficienti. Deliberazione nr. 105/CR/2020 del 25 agosto 2020", DGR n. 1308 dell'8 Settembre 2020 "Emergenza COVID-19. Determinazioni in merito al sistema straordinario di remunerazione delle prestazioni residenziali per non autosufficienti erogate dai Centri di Servizi accreditati. Deliberazione nr. 104/CR/2020 del 25 agosto 2020", DGR n. 1524 del 10 novembre 2020 “Emergenza Covid-19. Misure straordinarie di sostegno dei Centri di Servizi accreditati per l’assistenza ad anziani non autosufficienti in relazione alle maggiori spese sostenute per la gestione dell’emergenza sanitaria” e DGR n. 1741 del 15 dicembre 2020 “Emergenza Covid-19. Contributo, a titolo di ristoro compensativo degli effetti negativi dovuti alle restrizioni connesse all’emergenza sanitaria, ai Centri di Servizi accreditati per l’assistenza ad anziani non autosufficienti”, al fine di assicurare ai medesimi un sostegno economico utile a garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni e compensativo dei minori introiti registrati a causa dell'emergenza epidemiologica.

Con provvedimento DGR n. 1565 del 17 novembre 2020, in attuazione di quanto già stabilito con DGR n. 1308 dell’8 Settembre 2020, si è provveduto a garantire l’operatività della deliberazione in argomento attraverso la specificazione della fonte di finanziamento a valere sul bilancio regionale ai fini della contribuzione straordinaria in parola secondo la modalità di determinazione stabilita nello stesso provvedimento. Il provvedimento citato stabiliva, altresì che copertura finanziaria dell’intervento fosse posta a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100016 “Fondo regionale per le politiche sociali – Trasferimenti per le attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. A, LR 13/4/2001, n. 11)” del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020 indicando quale limite massimo delle obbligazioni di spesa in € 7.325.022,66.

Data attuazione al provvedimento, risulta un residuo che, in parte verrà utilizzato per dare compiuta attuazione alla DGR n. 1308/2020, attraverso l’apposito provvedimento adottato in data odierna, e in parte, con il presente provvedimento si propone di corrispondere ai Centri di Servizi per anziani non autosufficienti accreditati e contrattualizzati con le aziende ULSS, sulla base dei seguenti due nuovi parametri:

  • numero totale dei posti letto accreditati;
  • rapporto tra numero di posti letto accreditati rimasti non occupati e numero totale dei posti letto accreditati.

In conseguenza di ciò, si propone di riconoscere un contributo di 1,5 €/giorno per ogni posto letto accreditato e la disponibilità finanziaria residua in proporzione al risultato del rapporto tra il numero di posti letto accreditati rimasti non occupati e il numero totale dei posti letto accreditati per ogni Centro di Servizi.

Si ritiene che tale operazione vada effettuata tenuto a riferimento l’intervallo temporale dei mesi di gennaio e febbraio anno 2021 che hanno registrato un importante aumento della diffusine del virus nel nostro Paese e nella Regione.

Considerato tutto quanto sopra rappresentato, si propone che la Direzione Servizi Sociali venga incaricata dell’attuazione del presente provvedimento garantendo l’assegnazione dei contributi compensativi a parziale ristoro dei maggiori costi legati all’emergenza COVID-19, in via straordinaria ed esclusiva per il periodo di riferimento, a modifica dell’accordo contrattuale vigente, secondo quanto indicato  con successivo apposito provvedimento del Direttore dell’Unità Organizzativa Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e Accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.lgs. n. 502 del 30 Dicembre 1992;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020;

VISTO il Decreto-Legge n. 6 del 23 Febbraio 2020;

VISTI i Decreti del Presidente del Consigli dei Ministri del 12 Gennaio 2017; 8 Marzo 2020; 11 Marzo 2020; 10 Aprile 2020; 26 Aprile 2020; 17 Maggio 2020; 7 Agosto 2020; 13 ottobre 2020; 18 ottobre 2020 e 24 ottobre 2020;

VISTO il Decreto-Legge n. 34 del 19 Maggio 2020 come convertito dalla Legge n. 77 del 17 Luglio 2020; n. 83 del 30 Luglio 2020; 34 del 19 Maggio 2020 e n. 22 marzo 2021, n. 4;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 Agosto 2002;

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 18 Dicembre 2009;

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 28 Dicembre 2018;

RICHIAMATE le DGR n. 84/2007; n. 1231/2018; n. 1759/2019; n. 344/2020; n. 1304/2020, n. 1308/2020, n. 1565/2020 e n. 308/2021;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione del Veneto n. 55 del 29 Maggio 2020 e n. 61 del 22 Giugno 2020;

delibera

  1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di riconoscere a ciascun Centro di Servizi accreditato e contrattualizzato con le aziende ULSS un contributo straordinario, esclusivo per il corrente esercizio, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti e in atto in ragione dell’emergenza sanitaria per COVID-19, determinato in rapporto ai due parametri indicati in premessa, ovvero al numero totale dei posti letto accreditati e al rapporto tra il numero di posti letto accreditati rimasti vuoti e il numero totale di posti letto accreditati, avuto a riferimento l’arco temporale che va dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021;
  3. di stabilire che il Direttore dell’Unità Organizzativa Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e Accreditamento con proprio successivo atto determinerà l’esatto ammontare delle contribuzioni da corrispondere,  sulla base dei parametri di cui al punto 2, come meglio specificati in premessa, ai Centri di Servizi accreditati e contrattualizzati;
  4. di stabilire che le obbligazioni di spesa di cui al presente provvedimento avvengano per il tramite delle aziende ULSS e dell’Azienda Zero a valere sulle risorse già trasferite ad Azienda Zero con provvedimento DDR n. 35 del 30 novembre 2020;
  5. di incaricare il Direttore dell’Unità Organizzativa Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e Accreditamento dell’esecuzione del presente provvedimento garantendo, in particolare, l’assegnazione dei contributi di cui al punto 2, in via straordinaria ed esclusiva per l’anno corrente;
  6. di rammentare che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell’atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
  7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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