Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 13 aprile 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 382 del 30 marzo 2021

Modifica della DGR n. 1895 del 29/12/2020 "Costituzione Fondi di disponibilità ed individuazione dell'importo degli emolumenti aggiuntivi della quota oraria - anno 2020. Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31 marzo 2020, art. 4".

Note per la trasparenza

Con il presente atto si procede alla modifica della DGR n. 4895/2020 a seguito dei chiarimenti di SISAC e alla presa d’atto della comunicazione di rettifica dei dati da parte dell’Azienda ULSS n. 5.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di dare attuazione all’art. 45 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31/03/2020, la Regione ha approvato la DGR n. 1895 del 29/12/2020.

Successivamente l’Azienda ULSS n. 5 Polesana con nota prot. n. 4641 del 18/01/2021, agli atti degli uffici competenti, ha comunicato alla Regione la rettifica dei dati precedentemente inviati relativi al totale delle ore di incarico a tempo indeterminato degli Specialisti ambulatoriali interni/Veterinari e dei Professionisti che hanno attestato l’esclusività del rapporto riferite all’anno solare 2019, specificando di aver indicato, per mero errore materiale, le ore settimanali di incarico dei sanitari che hanno attestato l’esclusività del rapporto riferite all’arco temporale settimanale anziché all’anno solare 2019.

A seguito di approfondimenti con SISAC, si rende necessario modificare la DGR n. 1895/2020 e procedere alla costituzione di un Fondo unico per tutti i settori (specialistica ambulatoriale interna, veterinaria e altre professionalità) ai sensi dell’art. 45 dell’ACN SAI 2020.

Pertanto, il Fondo di disponibilità 2020 viene rideterminato e risulta pari a euro 560.472,84/anno, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico delle Aziende ULSS.

Viste le note della SISAC prot. nn. 739 e 858 del 2020 e n. 187/2021, detto Fondo è infatti calcolato in proporzione al periodo decorrente dal 31/03/2020, data di entrata in vigore dell’ACN in oggetto, al 31/12/2020, pari a mesi 9 (periodo utile ai fini dell’erogazione dell’indennità di disponibilità) per un importo totale pari ad euro 420.354,62.

Conseguentemente, ai sensi del comma 5 dell’art. 45, la Regione determina l’emolumento aggiuntivo della quota oraria pari a euro 1,08/ora.

L’indennità di esclusiva è erogabile ai soli Specialisti ambulatoriali interni/Veterinari e Professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato nell’anno solare precedente rispetto al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto di lavoro per il 2020.  Le Aziende assegneranno l’indennità, con oneri previdenziali e fiscali a proprio carico, ai soli aventi titolo sulla base delle ore di incarico relative all’anno 2019 nei limiti del Fondo assegnato.

La Tabella di cui all’Allegato A) della DGR n. 1895/2020 è, pertanto, sostituita con la nuova Tabella di cui all’Allegato A) del presente atto, parte integrante ed essenziale dello stesso.

E’, inoltre, confermato che i costi derivanti dall’erogazione dell’indennità di disponibilità sono a carico dei bilanci aziendali.

Si rinvia ad un successivo decreto del Direttore dell’U.O. Cure primarie e Strutture socio sanitarie territoriali l’individuazione delle eventuali risorse residue del Fondo di disponibilità che andranno a confluire rispettivamente nel Fondo Prestazioni di Particolare Interesse (P.P.I.) ai sensi dell’art. 43, comma 8 e ai sensi dell’art. 44, comma 7 dell’ACN 2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31 marzo 2020;

VISTE le note di SISAC protocolli nn. 361, 739 e 858 del 2020 e n. 187/2021;

VISTA la DGR n. 1895 del 29/12/2020;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante del presente atto;
  2. di prendere atto della comunicazione da parte dell’Azienda n. 5 Polesana di rettifica dei dati precedentemente inviati alla Regione;
  3. di approvare, per l’anno 2020, a seguito dei chiarimenti di SISAC, il Fondo di disponibilità degli specialisti ambulatoriali, veterinari e dei professionisti, come determinati ai sensi dell’art. 45, comma 4 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali interni, i Veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31/03/2020, come individuato dalla Tabella, Allegato A), parte integrante ed essenziale del presente atto, che sostituisce la Tabella di cui all’Allegato A) della DGR n. 1895/2020;
  4. di prendere atto che il Fondo, di cui al precedente punto 3, solo per l’anno 2020, è stato calcolato in proporzione al periodo decorrente dal 31/03/2020, data di entrata in vigore dell’ACN in oggetto, al 31/12/2020, pari a mesi 9 (periodo utile ai fini dell’erogazione dell’indennità di disponibilità) come evidenziato nella citata Tabella, Allegato A), parte integrante ed essenziale del presente atto;
  5. di prendere atto che l’indennità di disponibilità sarà riconosciuta ai soli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari e Professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato nell’anno solare precedente, 2019, rispetto al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto di lavoro per il 2020;
  6. di individuare per l’anno 2020, ai sensi del comma 5 dell’art. 45 dell’ACN 31/03/2020 l’emolumento aggiuntivo della quota oraria pari a euro 1,08/ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda, da assegnarsi da parte delle Aziende ai soli aventi titolo di cui al precedente punto 5, sulla base delle ore di incarico relative all’anno 2019;
  7. di precisare che i costi derivanti dall’erogazione dell’indennità di disponibilità sono a carico dei bilanci aziendali;
  8. di rinviare a successivo decreto del Direttore dell’U.O. Cure primarie e Strutture socio sanitarie territoriali l’individuazione di eventuali risorse non assegnate dei Fondi di disponibilità, che andranno a confluire rispettivamente nel Fondo Prestazioni di Particolare Interesse (P.P.I.) degli Specialisti ambulatoriali e veterinari, ai sensi dell’art. 43, comma 8, e nel Fondo P.P.I. dei soli psicologi, ai sensi dell’art. 44, comma 7 dell’ACN 2020;
  9. di incaricare l’U.O. Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA della successiva trasmissione del presente provvedimento alle Aziende sanitarie;
  10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_382_21_AllegatoA_445002.pdf

Torna indietro