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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 41 del 26 marzo 2021


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 319 del 18 marzo 2021

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 4.4.3 e 13.1.1 del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 10 del 16/02/2021.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi di intervento 4.4.3 Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 1233 del 1 settembre 2020 a seguito della decisione di esecuzione C (2020) 5832 del 20/08/2020 della Commissione europea.

Con deliberazione/CR n. 10 del 16/02/2021, la Giunta regionale ha approvato lo schema dei bandi per i tipi di intervento 4.4.3 Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del PSR 2014-2020.

La deliberazione/CR n. 10 del 16/02/2021 è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 37 della Legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall’articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l’espressione del parere previsto nel citato articolo.

La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 11 marzo 2021 ha espresso il proprio parere favorevole n. 27 senza alcuna modifica al testo.

Con il presente provvedimento, si intendono quindi aprire i termini di presentazione delle domande di aiuto relative ai tipi d’intervento del PSR 2014-2020 di seguito descritti al fine di perseguire gli obiettivi e utilizzare le risorse finanziarie allocate nelle pertinenti focus area/priorità.

In particolare, nell’ambito della focus area 4A si prevede l’apertura dei termini per il tipo di intervento 4.4.3 Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica. L’intervento è finalizzato alla prevenzione dei danni recati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica ed in particolare dai grandi carnivori, contribuendo così alla coesistenza delle diverse specie e alla salvaguardia della biodiversità.

Il PSR 2014-2020 prevede inoltre il tipo d’intervento 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana, che viene attivato nelle zone montane in quanto esse ospitano aziende agricole con una redditività generalmente inferiore rispetto a quella che operano nelle zone di pianura. La montagna è inoltre caratterizzata dalla presenza di ecosistemi complessi e delicati che finora hanno subito solo delle parziali modifiche da parte dell’attività antropica e che quindi vanno tutelati attraverso la gestione ed il governo dell’uomo al fine di preservare la stabilità dei versanti e la regimazione delle acque.

Il tipo d’intervento prevede l’erogazione di un’indennità intesa a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nella zone montane. Obiettivo generale è quello di favorire il mantenimento dell'attività agricola e di preservare l'ambiente, promuovendo pratiche agricole estensive ed ecocompatibili nelle zone montane.

Secondo quanto disposto dall’articolo 49 del regolamento (UE) 1305/2013, non è prevista l’applicazione di alcun criterio di selezione al tipo di intervento 13.1.1.

L’importo complessivo a bando disposto dal presente provvedimento risulta pari a 20.500.000,00 euro a valere sulle disponibilità recate dal PSR 2014-2020 a cui corrisponde un cofinanziamento regionale di 3.498.120,00 euro. Il dettaglio delle somme per tipo di intervento ed i termini di presentazione delle domande sono specificati nell’Allegato A al presente provvedimento.

Il Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste, provvederà con propri atti alla assunzione degli impegni conseguenti a favore di AVEPA, alla imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui pertinenti capitoli dei Bilanci di previsione annuali della Regione del Veneto, secondo le modalità e le procedure definite dalla DGR 29 ottobre 2015, n. 1459.

Per quanto attiene le procedure generali, i richiedenti e AVEPA faranno riferimento al documento di Indirizzi procedurali generali, di cui all’allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i., per la presentazione, l’istruttoria e la selezione delle domande, la realizzazione degli interventi, l’ammissibilità delle spese, la sorveglianza e la pubblicità degli interventi.

Le procedure di valutazione delle domande sono definite nel bando, come anche i principali indirizzi procedurali specifici che, a livello operativo, saranno compiutamente dettagliati da parte dell’Organismo Pagatore Regionale AVEPA.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali e gestionali delle domande di pagamento, si fa riferimento al Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità nonché alla ripartizione di competenze tra Autorità di gestione e Autorità di pagamento stabilite dal Programma.

Le norme specifiche per il rifiuto o la revoca del sostegno a seguito dell’inadempienza agli impegni o altri obblighi previsti in ciascun tipo di intervento (art. 35 del regolamento UE n. 640/2014) sono indicate nella DGR n. 992 del 29 giugno 2016 e s.m.i. che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l’anno 2021, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal Decreto n. 2588 del 10 marzo 2020 del Mipaaf “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

L’organismo pagatore regionale AVEPA è quindi incaricato della definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della predisposizione della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché della gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento.

Le procedure, gli interventi, le condizioni e i termini di accesso specifici ai benefici per i tipi di intervento 4.4.3 Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana per i quali si dispone l’apertura dei termini di presentazione delle domande sono contenuti nell’Allegato B al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020) e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1233 del 1 settembre 2020 di approvazione dell’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l’anno 2021, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal Decreto n. 2588 del 10 marzo 2020 del Mipaaf “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 29 giugno 2016 e s.m.i. che approva la normativa in attuazione al DM n. 3536 del 8 febbraio 2016, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di applicazione per gli impegni vigenti dall'anno 2016 compreso;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all’organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR e Foreste;

VISTA la deliberazione/CR n. 10 del 16/02/2021 di approvazione dell’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi di intervento 4.4.3 e 13.1.1 del PSR 2014-2020;

DATO ATTO che la competente Terza Commissione consiliare permanente così come previsto dall’articolo 37, comma 2, della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e successive integrazioni e modifiche, nella seduta del 11 marzo 2021 ha espresso parere favorevole n. 27 al provvedimento senza alcuna modifica al testo della deliberazione/CR n. 10 del 16/02/2021;

RAVVISATA la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto per i tipi di intervento 4.4.3 Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, definendo le condizioni e gli impegni per l’accesso ai benefici;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1459, “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21. Programmazione dei fondi regionali per il cofinanziamento”;

CONSIDERATO che l’importo complessivo a bando proposto dal presente provvedimento risulta pari 20.500.000,00 euro a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 a cui corrisponde un cofinanziamento regionale di 3.498.120,00 euro;

PRECISATO quindi che l’intero importo a bando è finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali tramite il circuito finanziario dell’Organismo pagatore AVEPA, e che l’intera quota di cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di Rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi di intervento 4.4.3 Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, per un importo a bando pari a 20.500.000,00 euro a valere sul piano finanziario del PSR 2014-2020 a cui corrisponde un cofinanziamento regionale di 3.498.120,00 euro. Il dettaglio delle somme per tipo di intervento e i termini di presentazione delle domande sono specificati nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
  3. di autorizzare il Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste, a provvedere con propri atti alla assunzione degli impegni conseguenti a favore di AVEPA, alla imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui pertinenti capitoli del Bilancio di previsione 2021-2023 della Regione del Veneto, secondo le modalità definite dalla DGR 29 ottobre 2015, n. 1459;
  4. di dare atto che la Direzione AdG FEASR e Foreste, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
  5. di approvare il documento Allegato B al presente provvedimento, relativo alle disposizioni e condizioni specifiche per l’accesso agli aiuti previsti per i tipi d’intervento 4.4.3 Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
  6. di stabilire che, per quanto riguarda gli indirizzi procedurali generali di applicazione per la presentazione, l’istruttoria e la selezione delle domande, la realizzazione degli interventi, l’ammissibilità delle spese, la sorveglianza e la pubblicità degli interventi, vengono applicate le disposizioni di cui all’allegato B alla DGR n. 1937/2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
  7. di confermare che in caso di inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, vanno applicate le riduzioni ed esclusioni previste dalla DGR n. 992 del 29 giugno 2016 e s.m.i.;
  8. di rinviare per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l’anno 2021 al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal Decreto n. 2588 del 10 marzo 2020 del Mipaaf “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
  9. di precisare che gli Indirizzi procedurali generali di cui all’Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e quelli specifici dei bandi di cui all’Allegato B al presente provvedimento saranno compiutamente dettagliati, a livello operativo, da parte dell’Organismo Pagatore Regionale AVEPA;
  10. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR e Foreste;
  11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione. 

(seguono allegati)

Dgr_319_21_AllegatoA_443953.pdf
Dgr_319_21_AllegatoB_443953.pdf

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