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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 297 del 16 marzo 2021
Destinazione delle risorse da assegnare, per l'anno 2021, a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990.
Con il presente provvedimento si destinano le risorse da assegnare alle scuole dell’infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto per l’anno 2021.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L’attuale assetto normativo affida molteplici compiti alla Regione in materia di prestazioni pubbliche dirette a soddisfare bisogni primari ed essenziali della cittadinanza e, in particolare, della famiglia.
Nello specifico, la Regione del Veneto promuove e sostiene:
Stante la centralità delle politiche a sostegno della famiglia, ribadite anche a livello nazionale dal “Piano di
azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione
per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni”, per l’anno 2020, approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 18 giugno 2020 e recepito con DGR n. 912 del 9 luglio 2020, risulta necessario garantire l’erogazione delle prestazioni precitate, in continuità con gli interventi operati negli anni precedenti.
Con il presente provvedimento si individuano perciò le disponibilità presenti nel Bilancio regionale di previsione per l’anno 2021 per dare seguito ai necessari e conseguenti atti di spesa.
Per quanto attiene il finanziamento dei servizi previsti dalla L.R. n. 32/1990, risulta disponibile un fondo di euro 15.500.000,00, di risorse regionali stanziate nel capitolo di spesa n. 100012 recante “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”. Inoltre, è proposta la destinazione di ulteriori risorse, pari a euro 1.000.000,00 stanziate nel capitolo di spesa n. 102039 denominato “Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per l'infanzia - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)”, derivanti dalla assegnazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) dell’esercizio 2020, oggetto di variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 di cui alla DGR n. 216 del 2 marzo 2021 (BIL 010).
Nel corso del 2020, in seguito all’emergenza Covid-19, i servizi alla prima infanzia sono rimasti chiusi in osservanza dei diversi DPCM e delle Ordinanze Regionali, per un periodo molto lungo e comunque non erano funzionanti nei mesi estivi. Pertanto, visti i criteri di riparto del contributo gestione nidi, applicati dal 2000 ed approvati con DGR n. 3316/2000 ai sensi della L.R. n. 32/1990, L.R. n. 22/2002, L.R. n. 2/2006, si propone, limitatamente all’anno in corso, di suddividere la quota dello 0,10, prevista per i servizi a regime, relativamente ai giorni di apertura del servizio nei mesi di luglio e agosto, alle restanti percentuali di riparto con l’esito seguente:
Criteri servizi a regime così modificati:
Criteri servizi a part-time (< 5 ore):
Criteri servizi avviati da maggio 2020:
Criteri servizi avviati da gennaio ad aprile 2021:
Con riferimento alle prestazioni previste dalla L.R. n. 23/1980 risulta inoltre disponibile l’importo di euro 15.500.000,00=, stanziato sul capitolo di spesa n. 100012 recante “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”, di cui euro 2.000.000,00 da destinare quale quota per l’onere derivante dall’assunzione degli insegnanti di sostegno titolati, a carico della scuola per un impegno orario al di sopra delle 5 ore settimanali.
I criteri fino ad ora adottati e tuttora da adottarsi per l’assegnazione del contributo alle scuole sono gli stessi definiti con la DGR n. 3316 del 13/10/2000, riproposti nella C.R. n. 68 del 29/06/2001 ed approvati con DGR n. 2501 del 21/09/2001, di seguito dettagliati:
La legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 ha istituito l'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e all’art. 2 “Funzioni dell’Azienda Zero”, elenca le funzioni spettanti ad Azienda Zero dalla lett. a) alla lett. f), e il co. 1 dell’art. 23 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018 ha introdotto altre funzioni dopo la lettera f), in particolare la lettera f bis) ove è prevista “l’esecuzione dei pagamenti afferenti alle politiche sociali della Regione, fatte salve le prerogative della Giunta e del Consiglio regionale in materia di programmazione, previo trasferimento ad Azienda Zero delle relative risorse regionali”.
Come già disposto con DGR n. 158 del 14 febbraio 2020, si propone di incaricare Azienda Zero per la fase dell’erogazione delle somme assegnate per l’anno 2021 ai beneficiari di cui alle LL.RR. n. 23/1980 e n. 32/1990 sulla base della trasmissione, da parte della competente Direzione Servizi Sociali, dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui alle Leggi su menzionate, dei relativi dati anagrafici e fiscali e delle somme assegnate per l’anno 2021. Ad Azienda Zero competeranno altresì gli adempimenti connessi al pagamento, ossia verifica Equitalia e adempimenti fiscali relativi alle ritenute da applicare.
Per quanto innanzi esposto si determina in complessivi euro 32.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore delle scuole dell’infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti, da erogare per il tramite di Azienda Zero, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della struttura competente o suo delegato, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati:
La Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli di spesa citati, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza. La stessa Direzione o la Unità Organizzativa delegata sono incaricate dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il D. Lgs. n. 65/2017; il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n.118/2001;
Vista la L.R. n. 23/1980; la L.R. n. 32/1990; la L.R. n. 39/2001; la L.R. n. 22/2002; la L.R. n. 2/2006; la L.R. n. 19/2016 e la L.R. n. 41/2020;
Visto l’art.2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Vista la DGR n. 3316 del 13/10/2000; la DGR n. 158 del 14/2/2020; la DGR n. 912 del 9/7/2020; la DGR n. 30 del 19/1/2021 e la DGR n. 216 del 2/3/2021;
delibera
Criteri servizi a regime:
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