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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 38 del 16 marzo 2021


Materia: Difesa del suolo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 244 del 09 marzo 2021

Aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, articolo 83, comma 3; D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112, articoli 93 e 94. D.G.R./CR n. 1 del 19/01/2021.

Note per la trasparenza

Col presente provvedimento si propone l’approvazione del  provvedimento di aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche del Veneto, ai sensi dell’art. 65, comma 1, della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Uno degli strumenti cui storicamente lo Stato italiano ha fatto ricorso per organizzare la prevenzione del rischio sismico è quello dell’individuazione delle zone sismiche del territorio – effettuata per lo più con discretizzazione a scala comunale – con contestuale attribuzione di un valore differenziato per il grado di sismicità da prendere a base per il calcolo delle azioni sismiche e di quant’altro specificato dalle norme tecniche.

La vigente zonazione sismica del Veneto risale alla deliberazione consiliare del 3 dicembre 2003, n. 67 con la quale, in ottemperanza della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, si è provveduto a formare l’elenco delle zone sismiche discretizzando il territorio a scala comunale (a tale primo elenco la Regione ha apportato una modifica relativamente al solo comune di San Michele al Tagliamento allo scopo di discretizzarne la zonazione a scala sub-comunale, giusta D.G.R. n. 245 del 12 febbraio 2008).

Con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (in particolare l’Allegato A al citato DM 14/01/2008) lo strumento della zonazione del territorio e del correlato grado di sismicità ha però perso di utilità per le verifiche di sicurezza strutturale, ed è stato sostituito da un più moderno approccio di modellazione della pericolosità sismica, costituito da una “griglia” di accelerazioni sismiche di riferimento al suolo rappresentata nella cosiddetta “Mappa nazionale di pericolosità sismica” (precedentemente approvata con la O.P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519) unitamente ad una altrettanto innovativa e coerente metodologia di analisi strutturale.

Conseguentemente la Regione del Veneto nel 2008, con D.G.R. n. 71 del 22 gennaio, ha stabilito che:

“-   per gli aspetti amministrativi, con particolare riguardo agli oneri di deposito e di verifica degli elaborati di calcolo, è confermata la zonazione sismica dei Comuni del Veneto di cui all’elenco (allegato I) della Delibera di Consiglio Regionale n. 67/03;

 -  per quanto riguarda la calcolazione di progetti da realizzare in ambito regionale, si prende a riferimento la proposta di zonizzazione allegata all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

  1. le accelerazioni al suolo andranno assunte con riferimento ai valori di fascia individuati nell’O.P.C.M. 3519/06, con possibilità di incremento o riduzione del valore di calcolo di 0,025g;
  2. nel caso si utilizzino le modalità di calcolo di cui al D.M. 16.01.1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”, per la zona 4 di cui alla Delibera di Consiglio Regionale n. 67/03, il grado di sismicità da assumersi è S=4;
  3. il progettista può definire gli effetti in ambito locale con riferimento ai coefficienti riportati nelle norme tecniche o a seguito di specifiche analisi di risposta sismica locale sulla base di configurazioni specifiche rivolte alle singole situazioni e alla loro localizzazione rispetto alle fasce di cui all’allegato A).

Tuttavia il concetto di “zona sismica” con cui classificare il territorio non è mai stato definitivamente abbandonato, principalmente per l’agilità dello strumento di classifica e per la non secondaria importanza di disciplinare in maniera concisa il controllo dell’attività edificatoria, nonché per il necessario rispetto dei confini amministrativi comunali.

Proprio per tale attività di controllo e di repressione delle violazioni in campo edilizio, infatti, il concetto di zona sismica ha fatto da riferimento per l’emanazione delle istruzioni operative agli uffici preposti (per il Veneto, gli Uffici del Genio Civile) e per la calibrazione dell’estensione e delle frequenze dei controlli stessi.

Ad ulteriore testimonianza dell’utilità del concetto di “zona sismica” va ricordato il ricorso che vi ha fatto lo Stato nel definire il regime di incentivazione fiscale per l’avvio su scala nazionale di una politica rinnovata di riduzione del rischio sismico delle costruzioni esistenti. Il richiamo è alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, che innovando la disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi sul patrimonio esistente risalente al decreto-legge n. 63/2013, ha esteso il cosiddetto “sismabonus” anche alle zone sismiche 3, storicamente definite “a bassa sismicità”. Tale iniziativa è stata recentemente riproposta con il cosiddetto “Decreto Rilancio”, il Decreto – Legge, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, (G.U. 18/07/2020, n. 180), che ha elevato al 110% l’aliquota delle spese sostenute per il cosiddetto “Sismabonus” dal 31 luglio 2020, al 31 dicembre 2021, per interventi almeno in zona sismica 3.

Con gli atti sin qui adottati, ed in particolare con la citata D.G.R. n. 71/2008, le “zone sismiche” del Veneto, mantenute ai soli fini dell’applicazione delle procedure amministrative relative ai controlli sugli interventi in zona sismica previste dalla vigente normativa in materia, non risultano coerenti con la Mappa di pericolosità sismica; questo fatto, oltretutto, genera incertezze applicative delle norme tecniche per le costruzioni, laddove queste ultime consentono delle semplificazioni di calcolo con riferimento alla sola “zona sismica 4”; inoltre non rende possibile la corretta applicazione della recente legge n. 232/2016 e n. 77/2020 e riguardante le agevolazioni fiscali per la prevenzione del rischio sismico delle costruzioni esistenti.

Risulta pertanto necessario procedere all’aggiornamento delle zone sismiche nonché alla formazione ed aggiornamento degli elenchi delle stesse, secondo quanto dispone l’art. 65, comma 1, della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 che attribuisce la relativa competenza alla Giunta regionale, cui spetta provvedere in base ai criteri stabiliti dallo Stato, sentita la competente Commissione consiliare.

La Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 18 febbraio 2021, ha espresso, ai sensi dell'articolo 51, comma 7 del Regolamento, parere favorevole a maggioranza sul provvedimento in oggetto, con la raccomandazione alla Giunta regionale di valutare la possibilità di stabilire che la nuova zonazione sismica entri in vigore decorsi almeno sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento di aggiornamento. La Giunta Regionale ritiene di recepire la proposta della Seconda Commissione Consiliare, portando pertanto il termine per l'entrata in vigore della nuova zonazione sismica a 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, in luogo dei 30 giorni previsti nella proposta. 

Fermo restando l’aspetto delle calcolazioni dei progetti in zona sismica, che segue le accelerazioni puntuali, secondo quanto già stabilito dalla citata D.G.R. 71/2008, per gli aspetti amministrativi, con particolare riguardo agli oneri di deposito e di verifica, allo scopo di superare le criticità evidenziate, si propone l’approvazione del  nuovo elenco delle zone sismiche, discretizzato a scala comunale, che si allega alla presente deliberazione (Allegato A “Classificazione sismica del Veneto – Mappa di pericolosità sismica”).

L’elenco dei Comuni del Veneto con riportata a fianco la zona sismica è riportato nell’Allegato B (Elenco comuni del Veneto con indicazione della zona sismica di appartenenza) al presente provvedimento, ottenuto attraverso la classificazione effettuata applicando  i criteri statali  di cui alla citata O.P.C.M. 3519/06 riportata nell’Allegato C Classificazione dei comuni per l’aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto”.

In considerazione dell’impatto in termini  organizzativi si propone di far entrare in vigore la nuova zonazione sismica del territorio veneto decorsi 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR del provvedimento di aggiornamento.

Da ultimo, si richiama il “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico” – approvato con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2014 – laddove si dispone che tutti i dati siano organizzati nell’ambito dei SIT regionali assieme a quelli cartografici di base, al fine di configurare un sistema di interscambio e la condivisione dei dati tra i diversi soggetti del Servizio nazionale della protezione civile.

Si ritiene pertanto che il citato aggiornamento delle zone sismiche del Veneto debba essere implementato anche nell’Infrastruttura dei Dati Territoriali (IDT) regionale a cura della Direzione Difesa del Suolo.

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, articolo 83;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, articoli 93 e 94;

VISTA l’O.P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 e successive modifiche;

VISTO l’articolo 65, comma 1, della legge regionale  7 novembre 2003, n. 27;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 3 dicembre 2003, n. 67;

VISTA la D.G.R. n. 245 del 12 febbraio 2008;

VISTA la D.G.R. n. 71 del 22 gennaio 2008;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2014;

VISTO il parere favorevole della  Commissione Sismica Regionale acquisito in data 14 gennaio 2021;

Vista la propria deliberazione/CR n.  1 del 19/01/2021;

Visto il parere n. 18 della  Seconda Commissione consiliare rilasciato in data 18 febbraio 2021;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento
  2. di confermare, coerentemente alla Deliberazione di Giunta Regionale n.71 del 22/01/2008, per quanto riguarda la calcolazione di progetti da realizzare in ambito regionale, la zonizzazione allegata all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519;
  3. di approvare l’elenco delle zone sismiche del Veneto rilevante ai fini dell’individuazione degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riguardo agli oneri di deposito e di verifica secondo i seguenti allegati:
  • Allegato A “Classificazione sismica del Veneto – Mappa di pericolosità sismica”;
  • Allegato B “Elenco dei Comuni del Veneto con indicazione della zona sismica”;
  • Allegato CClassificazione dei comuni per l’aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto”;
  1. di stabilire che la nuova zonazione sismica entrerà in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento;
  2. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell’aggiornamento - opportunamente trasposto in un contesto cartografico pertinente - nell'Infrastruttura dei Dati Territoriali (IDT) della Regione;
  3. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia di ogni altro adempimento tecnico-amministrativo conseguente all'adozione del presente provvedimento;  
  4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_244_21_AllegatoA_443354.pdf
Dgr_244_21_AllegatoB_443354.pdf
Dgr_244_21_AllegatoC_443354.pdf

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