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Materia: Veterinaria e zootecnia
Deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 02 marzo 2021
Approvazione del progetto di disciplinare di produzione degli avicoli-carne e del progetto di modifica del disciplinare di produzione del latte crudo di bufala (allegato A della DGR n. 1639/2016 e s.m.i.) ed esecuzione della procedura d'informazione alla Commissione europea (sesto provvedimento). Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, art. 5. L.R. n. 12/2001, articolo 4, comma 2. DGR n. 125/CR del 24/11/2020.
Con questa deliberazione la Giunta regionale approva il progetto di disciplinare di produzione degli avicoli-carne e il progetto di modifica del disciplinare di produzione del latte crudo di bufala e incarica la struttura regionale competente di notificarli alla Commissione europea, secondo la procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE. L’obbligo di eseguire la procedura d’informazione è previsto dall’articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell’ambito del sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti, possono essere identificati dal marchio di qualità “Qualità Verificata” (QV) della Regione del Veneto.
I disciplinari di produzione della L.R. n. 12/2001, in quanto documenti tecnici che descrivono il metodo di produzione o i requisiti specifici di un determinato prodotto, sono soggetti alla procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (di seguito: Direttiva), come richiamato dall’articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.
L’articolo 5 della Direttiva obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione europea (di seguito: Commissione) ogni progetto di regola tecnica e, contemporaneamente, “il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica” (articolo 5, paragrafo 1).
Il terzo comma dell’articolo 5, paragrafo 1 della Direttiva precisa che “Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti”.
L’articolo 6 della Direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica per tre mesi, calcolati a decorrere dalla data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, nel caso in cui non ci siano osservazioni da parte della Commissione o di altri Stati membri, o per sei mesi, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato.
La Direzione Agroalimentare, struttura regionale competente, ha ricevuto la domanda di approvazione del nuovo disciplinare dei prodotti avicoli, presentata dalla Società Cooperativa Agricola San Martino s.c.a.r.l. (ns. prot. n. 73888 del 17/02/2020).
A conclusione dell’istruttoria e della successiva fase di pubblicità, eseguite in conformità alle procedure di cui all’allegato C della deliberazione n. 2114/2017, la struttura regionale competente ha predisposto il progetto di disciplinare di produzione degli avicoli-carne.
Con la deliberazione n. 1639 del 21 ottobre 2016 e s.m.i. la Giunta regionale ha approvato il testo definitivo, tra gli altri, del disciplinare di produzione del latte crudo di bufala (allegato A), dopo aver esperito la procedura d’informazione ai sensi della Direttiva 2015/1535/UE (notifica n. 2016/0099/I).
Dopo quattro anni di applicazione del disciplinare del latte crudo di bufala, la struttura regionale competente ha ritenuto di introdurre nel medesimo i requisiti per la produzione di prodotti derivati ottenuti dal latte crudo di bufala, in analogia a quanto previsto nel disciplinare del latte crudo vaccino e derivati, considerato che nel periodo di applicazione di quest’ultimo non sono stati segnalati problemi interpretativi o difficoltà applicative da parte degli operatori e degli organismi di controllo. La struttura regionale competente, pertanto, ha predisposto il progetto di modifica del disciplinare di produzione del latte crudo di bufala.
I motivi per cui la Giunta regionale intende adottare il nuovo disciplinare di produzione degli avicoli-carne e modificare il disciplinare di produzione del latte crudo di bufala, sottoponendoli alle preventive valutazioni della Commissione europea, vanno individuati nell’intento di migliorare la qualità e la salubrità delle produzioni agricole e agroalimentari, la salute delle piante e degli animali e proteggere l’ambiente e il benessere degli animali, a maggior tutela degli interessi e della salute dei consumatori.
Con la deliberazione n. 125/CR del 24 novembre 2020 la Giunta regionale ha approvato il progetto di disciplinare di produzione degli avicoli-carne (Allegato A) e il progetto di modifica del disciplinare di produzione del latte crudo di bufala (Allegato B).
Su tali documenti tecnici la Terza Commissione consiliare ha espresso, all’unanimità, parere favorevole senza modifiche (parere n. 12 – seduta del 11 febbraio 2021), così come previsto dall’articolo 2, comma 3 della L.R. n. 12/2001.
Si rende necessario, pertanto, approvare i seguenti progetti di regole tecniche della L.R. n. 12/2001 (sesto provvedimento):
La Direzione Agroalimentare deve essere incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento, con particolare riferimento allo svolgimento dei seguenti adempimenti derivanti dall’esecuzione della procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva:
Occorre differire, inoltre, l’efficacia del presente provvedimento e condizionarla all’esito delle preventive valutazioni della Commissione, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Direttiva.
Considerato che il provvedimento è ad efficacia differita, se ne prevede la pubblicazione nel BUR omettendo tutti gli allegati.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’articolo 4, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;
VISTA la legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1639 del 21 ottobre 2016 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 125/CR del 24 novembre 2020;
VISTO il parere n. 12 della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 11 febbraio 2021;
VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
Allegati (omissis)
(seguono allegati)
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