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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 24 febbraio 2021
Approvazione del nuovo schema contrattuale di prestazione d'opera del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, del Direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.
Con il presente provvedimento si approva il nuovo schema di contratto di prestazione d’opera del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, del Direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale anche a seguito dell’armonizzazione della procedura regionale con i principi di cui al d.lgs. 171/2016.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L’articolo 3, comma 1 quinquies del d.lgs. 502/1992 prevede che il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario dell’azienda sanitaria sono nominati dal Direttore Generale. A sua volta, l’articolo 13, comma 6 della legge regionale 56/1994 prevede che il Direttore Generale nomina, e con provvedimento motivato può sospendere o dichiarare decaduto, il Direttore sanitario, il Direttore amministrativo e il Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale, ora Direttore dei servizi socio-sanitari ai sensi della legge regionale 19/2016.
Ai sensi dell’articolo 3bis, comma 8, del d.lgs. 502/1992 il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del Titolo Terzo del Libro Quinto del Codice Civile.
Il DPCM 502/1995, all’articolo 2, reca la disciplina del contratto del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario delle aziende sanitarie ed ospedaliere, definendo il trattamento economico massimo e prevedendo che il Direttore Generale stipuli il contratto di lavoro o sulla base di uno schema tipo approvato dalla Regione in conformità ai contenuti del medesimo articolo.
Il d.lgs. 171/2016 detta disposizioni per il conferimento dell’incarico di Direttore sanitario, Direttore amministrativo, e ove previsto dalle leggi regionali, di Direttore dei servizi socio- sanitari delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, prevedendo la costituzione di elenchi regionali di idonei, predisposti da una commissione regionale sulla base di criteri di valutazione definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato e regioni e disponendo altresì che fino alla costituzione degli elenchi ai sensi del medesimo decreto legislativo si applichino le procedure vigenti.
Con DGR 571/2019, sulla base di tali disposizioni statali si è armonizzata la procedura regionale applicabile ai sensi delle disposizioni transitorie del d.lgs. 171/2016 con i principi in esso contenuti, e si è proceduto alla formazione dei nuovi elenchi di idonei all’incarico di Direttore amministrativo, di Direttore sanitario e di Direttore dei servizi socio sanitari delle aziende ed enti del SSR, procedimento conclusosi con il Decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale n. 114/2019 di formalizzazione degli elenchi in parola.
Con DGR 1114/2020, in attuazione della citata deliberazione, attesa anche la prossima scadenza del mandato di tutti i Direttori Generali delle aziende ed enti del SSR, si è provveduto all’aggiornamento di tali elenchi, procedimento conclusosi con il Decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale n. 16/2021, ferma l’efficacia degli elenchi approvati con il precedente decreto.
Con DGR 160/2021 è stato approvato il nuovo schema tipo del contratto di prestazione d’opera dei Direttori Generali di aziende ed enti del SSR anche al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni di cui al d.lgs. 171/2016, e prevedendo la durata dell’incarico di Direttore Generale in tre anni, con possibilità di proroga del medesimo incarico per ulteriori due anni.
In considerazione delle modifiche intervenute nell’ordinamento statale e regionale, si rende necessario adeguare il contratto del Direttore sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, il cui schema tipo è riportato nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente atto, richiamando in esso la nuova procedura di nomina, rappresentata dalla costituzione degli elenchi regionali di idonei nel cui ambito il Direttore Generale deve attingere per l’assegnazione degli incarichi, fermo restando in capo al medesimo Direttore Generale l’obbligo di accertare l’effettivo possesso dei requisiti prima di procedere all’assegnazione dell’incarico, e definendo la durata dello stesso in tre anni, con possibilità di proroga per ulteriori due anni in analogia con quanto stabilito per i Direttori Generali dalla DGR 160/2021.
Quanto al trattamento economico annuo del Direttore sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei servizi socio-sanitari, si propone di definirlo nella misura percentuale massima di cui all’articolo 2, comma 5, del DPCM 502/1995, pari all’ottanta per cento del trattamento base attribuito al Direttore Generale. Il predetto trattamento può essere integrato di un’ulteriore quota, fino al venti per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e delle realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale e misurati mediante appositi indicatori. Il trattamento economico può essere ulteriormente integrato fino al corrispondente importo massimo quantificato ex articolo 2, comma 5bis del DPCM 502/1995, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento per ragioni connesse al proprio ufficio, promosse dalla Regione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il d.lgs. 502/1992
Visto il d.lgs. 171/2016
Visto il DPCM 502/1995
Vista la legge regionale 56/1994
Vista la legge regionale 54/2012
Vista la legge regionale 19/2016
Vista la DGR 17/2013
Vista la DGR 2112/2016
Vista la DGR 405/2017
Vista la DGR 571/2019
Vista la DGR 1114/2020
Vista la DGR 160/2021
delibera
(seguono allegati)
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