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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 32 del 02 marzo 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 09 febbraio 2021

Approvazione del nuovo schema contrattuale di prestazione d'opera dei Direttori Generali di aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva il nuovo schema di contratto di prestazione d’opera dei Direttori Generali delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale anche adeguandolo alle modifiche normative intervenute con l’entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all’articolo 11 comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il d.lgs. n. 171/2016, nel ridefinire la disciplina in materia di nomina a Direttore Generale di aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, prevede l’istituzione presso il Ministero della Salute di un elenco nazionale di soggetti idonei.

A decorrere dalla data di istituzione dell’elenco nazionale, il d.lgs. n. 171/2016 ha abrogato parte delle disposizioni di cui all’articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992 che regolavano la materia.

Con deliberazione n. 359 del 2018 è stata quindi definita la nuova procedura di conferimento degli incarichi di Direttore Generale presso aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale secondo le disposizioni del d.lgs. n. 171/2016.

Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 56/1994 il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente della Regione. Al decreto presidenziale di nomina segue la sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera predisposto secondo le disposizioni di cui al DPCM 19 luglio 1995, n. 502,  “Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”.

Con deliberazione n. 1802/2020 la Giunta regionale, in considerazione della scadenza al 31 dicembre 2020 dei contratti dei Direttori Generali in carica delle aziende ed enti del SSR, e considerata l’urgente necessità di agevolare al massimo l’attuazione del Piano di somministrazione dei vaccini anti Sars Cov-2, ha dato indicazioni al Presidente della Giunta regionale affinchè procedesse a conferire incarichi commissariali per la gestione delle aziende ed enti del SSR a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per un periodo di due mesi individuando quali Commissari i Direttori Generali in carica.

Il Presidente della Giunta regionale ha quindi provveduto alle nomine commissariali in attuazione della suddetta deliberazione.

L’imminente scadenza degli incarichi commissariali rende quindi necessario l’aggiornamento dello schema di contratto approvato con deliberazione n. 2050 del 2015 alle sopravvenute disposizioni normative nazionali; tale schema contrattuale sarà utilizzato con decorrenza dal conferimento dei nuovi incarichi di Direttore Generale.

In particolare, si provvede ad aggiornare all’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 171/2016 la previsione della verifica intermedia ai fini della conferma dell’incarico, prevedendo che sia effettuata trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina; ad allineare le cause e il procedimento di risoluzione del contratto e dichiarazione di decadenza alle previsioni dell’art. 2, comma 5, del d.lgs.171/2016; ad introdurre clausole di richiamo e recepimento generale delle cause di decadenza e di risoluzione del contratto dei Direttori Generali disposte dai provvedimenti legislativi e regolamentari nazionali o regionali al fine di contemplare tutte le ipotesi evitando elencazioni tipizzate.  

Quanto al trattamento economico annuo dei Direttori Generali, si propone di adeguarlo a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del menzionato DPCM 502/1995, fissandolo nell’importo di euro 154.937,06 con possibilità di maggiorazione fino al venti per cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale con provvedimento della Giunta regionale. Inoltre, si propone di integrare il trattamento economico fino al corrispondente importo massimo quantificato nei termini dell’art. 1, comma 5bis del DPCM 502/1995, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed alle quali il Direttore Generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.

Infine, quanto alla durata dell’incarico di Direttore Generale, lo schema di contratto prevede che abbia la durata di tre anni, con possibilità di proroga del medesimo incarico per ulteriori due anni, in linea con l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171/2016 secondo il quale “la durata dell’incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni".

Quanto ai requisiti generali per l’incarico del Direttore Generale, il d.lgs. n. 171/2016, e conseguentemente la procedura regionale di selezione di cui alla DGR n. 359/2018, prevede che possano essere nominati Direttori Generali esclusivamente gli iscritti all’elenco nazionale, per la cui iscrizione il candidato deve dimostrare il possesso dei requisiti ivi previsti; inoltre, ai sensi del comma 8 bis dell’articolo 13 della legge regionale 56/1994, l’età anagrafica del Direttore Generale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina, e ai sensi del comma 8 quater del medesimo articolo di legge regionale il Direttore Generale non può effettuare più di due mandati consecutivi nella stessa azienda.  

Quanto alle cause di inconferibilità dell’incarico, la deliberazione n. 1086/2018 detta le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al conferimento di incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 regolando le modalità per l’acquisizione delle dichiarazioni e per le verifiche successive al conferimento dell’incarico.

Ai sensi di tale deliberazione, per quanto riguarda il conferimento degli incarichi di Direttore Generale, è richiesta al candidato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sull’assenza di cause di inconferibilità e incompatibiltà ai sensi del d.lgs. 39/2013 secondo lo specifico modello regionale da allegare alla proposta di candidatura, nonché, a seguito della nomina, una dichiarazione in merito ad eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato. Inoltre, durante lo svolgimento dell’incarico, il Direttore Generale deve presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza della cause di incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013.

Infine, restano ferme le condizioni previste dalla legge ai fini della nomina a Direttore Generale, tra cui le cause ostative alla stessa di cui all’articolo 3, comma 11 del d.lgs. n. 502/1992, nonché le eventuali ulteriori condizioni che verranno stabilite con i provvedimenti di approvazione degli avvisi di selezione secondo la procedura definita dalla menzionata DGR n. 359/2018.        

Per quanto sopra esposto si propone di approvare lo schema contrattuale di prestazione d'opera dei Direttori Generali di aziende ed enti del SSR, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato A ).  

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

VISTO il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171

VISTO il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

VISTO il DPCM 19 luglio 1995, n. 502

VISTA la legge regionale 14 settembre 1994, n. 56

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19

VISTA la DGR n. 2050/2015

VISTA la DGR n. 359/2018

VISTA la DGR n. 1086/2018

VISTA la DGR n. 714/2020

VISTA la DGR n. 1802/2020

delibera

  1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
  2. di approvare il nuovo schema contrattuale di prestazione d’opera dei Direttori Generali di aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, atto che si allega al presente provvedimento quale parte integrante ( Allegato A ) prevedendo, in linea con l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171/2016, la durata dell’incarico in tre anni, con possibilità di proroga del medesimo incarico per ulteriori due anni, stabilendo che trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi ai fini della conferma dell’incarico in essere ai sensi e nei termini dell’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 171/2016;
  3. di dare atto che lo schema di contratto di cui al punto 2 dovrà essere adattato per il conferimento di incarico di Direttore Generale di Azienda Ospedaliera, di enti del Servizio Sanitario Regionale o per l’eventuale nomina di commissario ai sensi dell’art. 13 comma 8duodecies della legge regionale n. 56/1994 e dell’articolo 29 della legge regionale n. 19/2016;
  4. di stabilire che il trattamento economico riservato ai Direttori Generali di aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale è fissato, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 in euro 154.937,06, con possibilità di maggiorazione fino al venti per cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale con provvedimento della Giunta regionale, oltre a ulteriore integrazione fino al corrispondente importo massimo quantificato nei termini dell’art. 1, comma 5bis del DPCM 502/1995, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed alle quali il Direttore Generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio;
  5. di incaricare l’Area Sanità e Sociale dell’esecuzione del presente provvedimento;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese carico del Bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_160_21_AllegatoA_442168.pdf

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