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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 25 del 16 febbraio 2021


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 110 del 02 febbraio 2021

Scelta dei criteri di selezione e del limite massimo per domanda del bando nazionale di assegnazione autorizzazioni a nuovi impianti di vite da vino anno 2021 in applicazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015. Reg. (UE) 1308/2013, Reg. delegato (UE) 2018/273 dell'11 dicembre 2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva la ponderazione dei criteri di priorità di cui all’art. 7 bis del DM 15/12/2015 n. 12272, e la fissazione della superficie massima richiedibile per domanda ai sensi dell’art.9 bis dello stesso DM, come modificato dal DM 935 del 13 febbraio 2018 per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli nella Regione del Veneto — assegnazioni 2021.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 articoli da 62 a 72 - sono state definite le nuove regole per la gestione del potenziale viticolo, entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, e specificate in maniera più dettagliata nel regolamento delegato (UE) 2018/273 dell'11 dicembre 2017In particolare, si prevede un regime di rilascio annuale da parte degli Stati membri di nuove autorizzazioni fino ad un massimo dell’1 % della superficie vitata totale del loro territorio al 31 luglio dell’anno precedente il rilascio.

L’applicazione di tale regime in Italia è definita con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015, come modificato, da ultimo dal decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 935 del 13 febbraio 2018. Questa normativa prevede che la superficie disponibile, pari all’1 % del potenziale viticolo nazionale, sia divisa in plafond regionali, proporzionalmente alla superficie del potenziale regionale, lasciando alle regioni e province autonome la definizione:

A) del punteggio - da 0 (zero) ad 1 (uno) - da assegnare ai sottostanti criteri di selezione:

1) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo di cui all’allegato II paragrafo I, lettera 11, del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla forma giuridica adottata, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

i) il richiedente è un’organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;

ii) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell’articolo 10, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; il richiedente che rispetta questo criterio si impegna, per un periodo di 5 anni, a non affittare, né alienare le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030;

2) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie seguenti, di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’allegato II del regolamento delegato:

i) superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;

ii) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;

iii) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013;

iv) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%;

v) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;

vi) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 kmq caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.

3) superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente di cui al paragrafo 2, Lettera b) dell’articolo 64 del regolamento e l’allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all’intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta.

B) un limite massimo per domanda inferiore a quello stabilito dallo stesso decreto ministeriale, pari a 50 ettari.

C) qualora la superficie richiesta ed ammissibile superi la superficie disponibile a livello regionale, di poter garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti, con eventuale riduzione di tale limite se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti.

Va precisato che l’istruttoria dei criteri 2) e 3) è di responsabilità della Regione o Provincia autonoma che li ha adottati e valorizzati, mentre la verifica delle altre condizioni ed il calcolo della superficie assegnata resta di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali (MIPAAF) e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea); le Regioni e le Province autonome, acquisiti gli elenchi dei soggetti ammessi e delle relative superfici da assegnare, rilasciano le autorizzazioni relative.

Nel 2016, anno in cui l’assegnazione era stata definita in maniera direttamente proporzionale alla superficie richiesta, sono state presentate n. 3.985 domande per una superficie richiesta pari 36.831 ettari a fronte di 854 disponibili; nel 2017, a fronte di 865 ettari disponibili sono state presentate n. 7.232 domande per 90.826 ettari, infine nel 2018 le domande sono state n. 9.400 per 897,88 ettari assegnati a fronte di 7.563,15 ettari richiesti.

In considerazione della forte sproporzione tra la superficie richiesta e quella disponibile autorizzabile che, in assenza di criteri di premialità, ha generato l'assegnazione di superfici inferiori ai 1.000 mq a ciascun richiedente, si è ritenuto necessario dalla assegnazione 2019 valutare l'applicazione degli strumenti messi a disposizione dalla normativa nazionale per permettere l'attribuzione di autorizzazioni di superficie significative rispetto a quelle assegnate fino al 2018 senza applicazione di premialità, indirizzando quindi, l'assegnazione, nelle aree e nei sistemi di coltivazione richiamati nelle politiche regionali, ovvero, verso:

  • i sistemi di gestione del vigneto che garantiscano un aumento della sostenibilità, individuabili, nell'ambito dei criteri di selezione indicati dal decreto ministeriale, nel metodo biologico;
  • nelle aree in cui, per la viticoltura, esistono maggiori difficoltà strutturali e di gestione, identificabili in quelle definite "viticoltura eroica", come individuata dall'articolo 7 della L. n. 238/2016, aree peraltro dove sono radicate le denominazioni storiche regionali e la coltura della vite è fattore storico di modellazione del paesaggio.

Questa scelta operata nelle ultime due annualità di assegnazione (2019 e 2020) ha permesso l'assegnazione per circa la metà della superficie assegnabile (450 ha su 947 ha nel 2019 e 230 ha su 990 ha) ad aziende con caratteristiche e superfici rispondenti ai criteri di cui sopra, più precisamente la superficie mediamente assegnata alle aziende che hanno dichiarato uno dei due criteri è risultata essere di 5.370 metri quadrati nel 2019 e 5.246 metri quadrati nel 2020.

Ritenendo tali risultati positivi rispetto ad una assegnazione senza applicazione di criteri di priorità per questa annualità di assegnazione si ritiene di riproporre quanto già approvato nelle ultime due annualità ampliando la scelta dei criteri relativi alle superfici soggette a vincoli naturali di cui al precedente punto 2) ossia a quello previsto al punto vi) per le isole con una superficie totale massima di 250 kmq.

Si propone, pertanto, la formulazione dei criteri e delle priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni per nuovi impianti per l'annualità 2021, già condivisa con le Organizzazioni Professionali agricole e Confcooperative in data 13 gennaio 2021:

  1. ettari 1,0, quale superficie massima richiedibile per ciascuna domanda;
  1. priorità:
  • punti 0,60 alle superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 64 del regolamento e l’allegato II del regolamento delegato, come definite all’art. 7bis, comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale n. 12272/2015 e di assegnare la totale superficie disponibile secondo graduatoria. Subordinando l’ammissibilità al punteggio alla presentazione del documento attestante la condizione, rilasciato a cura dell’Organismo di Controllo autorizzato, ed allegato alla domanda;
  • punti 0,40 alle superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%, alle superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi e alle superfici nelle isole con una superficie totale massima di 250 kmq;
  1. a parità di punteggio, qualora la superficie richiesta risulti maggiore di quella assegnabile, questa sia ridistribuita proporzionalmente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare il Capo III che ha istituito il “Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 273/2018 della Commissione del 11/12/2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE)  274/2018 della Commissione del 11/12/2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 15 dicembre 2015, n. 12272 concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il Decreto del Capo dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale direzione generale delle politiche internazionali e dell’unione europea n. 9364199 del 07 dicembre 2020 - Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli - Annualità 2021.

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto previste per l’anno 2021, i seguenti criteri e priorità:

a. ettari 1,0, quale superficie massima richiedibile per ciascuna domanda;

b. punti 0,60 alle superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’allegato II del regolamento delegato, come definite all’art. 7bis, comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale n. 12272/2015. La valutazione della ammissibilità al punteggio sarà determinata dal documento attestante la condizione, rilasciato a cura dell’Organismo di Controllo autorizzato, ed allegato alla domanda;

c. punti 0,4 alle superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%, alle superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi e alle superfici nelle isole con una superficie totale massima di 250 kmq;

d. a parità di punteggio, qualora la superficie richiesta risulti maggiore di quella assegnabile, questa sia ridistribuita proporzionalmente;

3. di incaricare AVEPA allo svolgimento delle istruttorie per l’assegnazione del punteggio di selezione, ferme restando in carico al MIPAAF tutte le altre verifiche previste e la definizione delle superfici assegnabili;

4. di incaricare la Direzione Agroalimentare alla comunicazione degli esiti delle istruttorie di assegnazione delle autorizzazioni, forniti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle aziende aventi diritto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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