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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 02 febbraio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1843 del 29 dicembre 2020

Stralcio definitivo di tutte le attività, i lavori ed i servizi previsti dall'Accordo di Programma 31/03/2008 "Moranzani" inseriti nel rapporto concessorio con S.I.F.A. S.C.p.A. per la costruzione e la gestione del "Progetto Integrato Fusina". Adempimenti conseguenti alla DGR n. 1188 del 18.08.2020. Regolamentazione e definizione della fase transitoria.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in attuazione della DGR n. 1188 del 18/08/2020 con la quale è stato approvato lo stralcio definitivo dal rapporto concessorio con S.I.F.A. S.C.p.A. di tutte le attività, i lavori ed  i servizi previsti dall’Accordo di Programma “Moranzani” del 31/03/2008, vengono definite e regolamentate le attività residue in capo a S.I.F.A. S.C.p.A. Vengono inoltre rappresentate le modalità di gestione delle attività previste dall’Accordo di Programma “Moranzani” che vedranno il subentro di Veneto Acque S.p.A. quale soggetto attuatore.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il Progetto Integrato Fusina (P.I.F.), approvato con DGR n. 1562 del 28/06/2005 e ricompreso nell’ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia di competenza regionale, persegue l’obiettivo di coordinare le operazioni di depurazione spinta dei reflui e di produzione di acqua di riuso ai fini industriali, mediante la realizzazione di un polo polifunzionale per il trattamento degli scarichi civili e delle acque di prima pioggia di Mestre, Marghera, Porto Marghera e del Mirese, degli scarichi industriali di Porto Marghera, nonché delle acque di falda inquinate, derivanti dagli interventi di messa in sicurezza di emergenza nell’area di Porto Marghera.

Per la realizzazione di tale progetto, in data 6 luglio 2005, la Regione del Veneto ha sottoscritto con S.I.F.A.

S.C.p.A. il “Contratto per l’affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.”, Rep. n. 5785 dell’Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.

Con una serie di atti successivi fu modificato ed ampliato l’oggetto della concessione, in ragione del manifestarsi di una sequenza di fatti che rendevano insostenibile il mantenimento dell’originario Piano Economico Finanziario.

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2380, datata 08/08/2008, è stato approvato il primo “Atto Integrativo al Contratto per l’affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.”, sottoscritto il 12 dicembre 2008.

Con tale Atto la Regione del Veneto ha affidato alla concessionaria S.I.F.A. S.C.p.A. alcuni interventi previsti dall’Accordo di Programma c.d. “Moranzani” sottoscritto il 31/03/2008, tra i quali:

  • la progettazione e realizzazione del parco lineare Moranzani;
  • la realizzazione e gestione della Cassa di Colmata “Molo Sali”;
  • la progettazione e realizzazione di opere civili relative alle linee elettriche di Enel Distribuzione;
  • la progettazione di opere relative alla sistemazione idraulica del bacino Lusore, ricomprese negli interventi compensativi di mitigazione ambientale nell’area di Fusina – Malcontenta.

In data 29/01/2009 S.I.F.A. S.C.p.A. ha sottoscritto l’Accordo di Programma “Moranzani”.

Con DGR n. 517 del 02/03/2010, la Regione ha approvato lo schema del “II atto integrativo al Contratto per l’affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.”, sottoscritto in data 19/03/2010.

Tale Atto integrativo prevedeva in particolare che, nell’ambito del rapporto concessorio in essere, S.I.F.A.

S.C.p.A. procedesse all’acquisizione del ramo di azienda della società S.P.M. (Servizi Porto Marghera – S.C.p.A.) per quanto attinente:

  • all’impianto di trattamento delle acque reflue;
  • all’impianto di incenerimento;
  • al diritto di superficie su cui insistono gli impianti di cui sopra;
  • ai serbatoi di accumulo in Parco Serbatoi Sud (DA 052, DA 053, DA 1007).

Tale Atto Integrativo prevedeva, inoltre, che fossero affidate a S.I.F.A. S.C.p.A. le seguenti attività:

  • di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza ed esecuzione delle opere inerenti la realizzazione del nuovo impianto di produzione di acqua demineralizzata e della relativa rete di collegamento;
  • di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza ed esecuzione delle opere inerenti l’ottimizzazione tecnica/gestionale dell’impianto di incenerimento;
  • di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza ed esecuzione degli interventi inerenti l’interconnessione con il Progetto Integrato Fusina;
  • di gestione degli impianti acquisiti.

Successivamente, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 693 del 17 maggio 2016, ha disposto di assumere ogni opportuna iniziativa per il superamento del corrente regime concessorio, profilandosi una soluzione che faceva perno sullo scioglimento consensuale del rapporto, senza oneri attuali o futuri per la Regione, ad eccezione del corrispettivo dovuto a fronte del valore residuo degli impianti da acquisire,  dedotti gli importi già erogati a titolo di contributo per la realizzazione dell’intervento.

Dopo una lunga e articolata trattativa, in data 27/12/2016 è stato sottoscritto dalla Regione del Veneto e da

S.I.F.A. S.C.p.A. un Accordo Transattivo e Modificativo al Contratto originario di Concessione del P.I.F. (rep. 5785 del 06.07.2005) e dei successivi Atti Integrativi (rep. 6377 del 12/12/2008 e rep. 6626 del 19/03/2010) che ha previsto l’erogazione, da parte della Regione del Veneto a S.I.F.A. S.C.p.A., della somma di € 55.951.730,00, necessaria a consentire l’estinzione delle esposizioni debitorie della stessa Società con il sistema bancario, somma che andrà dedotta dal valore residuo delle opere realizzate secondo quanto previsto dallo stesso Accordo.

Contestualmente è stato approvato un nuovo Piano Economico Finanziario, comprendente tra l’altro un patto parasociale, in base al quale il governo della concessionaria viene gestito dai soci pubblici per la durata di cinque anni.

L’art. 14 dell’Accordo Transattivo del 27/12/2016 prevedeva di considerare estraneo al Piano Economico Finanziario del P.I.F e ininfluente sul suo equilibrio quanto pattuito in correlazione all’Accordo di Programma c.d. “Moranzani”.

Secondo quanto previsto dall’art. 14.2 del medesimo Accordo Transattivo, S.I.F.A. S.C.p.A si è impegnata a:

  1. trasferire tempestivamente i rifiuti presenti nelle vasche di stoccaggio in “Area 23 ha” presso il 1° e 2° Lotto della discarica Moranzani, previo completamento delle opere necessarie a garantire la capacità di ricezione richiesta;
  2. predisporre e presentare alla Regione del Veneto, entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell’atto, una variante al progetto di messa in sicurezza (approvato dal Ministero dell’Ambiente con decreto n. 4991/QDV/Di/B del 23/09/2008), anche in relazione con il progetto di cui all’Accordo Moranzani e a realizzare quanto ivi previsto, non appena approvata detta variante progettuale, in osservanza delle eventuali prescrizioni fissate in sede autorizzatoria e nel rispetto del relativo cronoprogramma;
  3. proseguire la custodia e il mantenimento dei siti in condizione di sicurezza ambientale, inclusa l’eventuale asportazione e il trattamento delle acque.

Con DGR n. 1188 del 18/08/2020 la Regione del Veneto si è avvalsa della facoltà, prevista all’art. 14, comma 4, lettera a) dell’Accordo transattivo e modificativo del 27/12/2016 (da esercitarsi entro quattro anni dalla stipula), di stralciare definitivamente dalla concessione del PIF tutte le attività, i lavori ed i servizi previsti dall’AdP “Moranzani” inseriti nel rapporto concessorio con S.I.F.A. S.C.p.A., liberandosi da ogni impegno contrattuale con la medesima secondo le condizioni richiamate dallo stesso art. 14 e nei termini e modalità richiamati ai punti 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 del citato Accordo Transattivo e Modificativo del 2016.

Con la stessa DGR n. 1188/2020, la Giunta regionale ha deliberato, tra l’altro:

  • di autorizzare il Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio ad esercitare la soprariportata facoltà di recesso, fissando il termine di detto adempimento entro il 31/12/2020;
  • di incaricare l’Area Tutela e Sviluppo del Territorio dell’esecuzione del provvedimento e l’Avvocatura regionale di esperire ogni utile azione giudiziaria a tutela degli interessi regionali nei confronti di S.I.F.A. S.C.p.A. al fine di ottenere il trasferimento al bilancio regionale, ai sensi dell’art. 62 della richiamata L.R. n. 45 del 29/12/2017, della quota destinata a cofinanziare interventi di compensazione ambientale, ricavata dalla tariffa corrisposta dai conferenti a S.I.F.A. S.C.p.A., quale gestore dell’impianto, per l’espletamento delle attività di gestione di terre da scavo e sedimenti di dragaggio, secondo le modalità stabilite nell’Accordo di Programma “Vallone Moranzani” sottoscritto il 31 marzo 2008;
  • nelle more del subentro dei nuovi soggetti incaricati per l’espletamento delle attività residuali previste dall’AdP “Moranzani” già in capo a S.I.F.A. S.C.p.A., al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, la stessa Società dovrà provvedere, sino alla data del 31/12/2020, alla gestione delle attività di stoccaggio provvisorio in Area 23 ha, trattenendo la quota parte della tariffa di conferimento relativa alla realizzazione degli impianti per la gestione dei sedimenti di dragaggio e delle terre da scavo e ricomposizione ambientale delle aree, così come determinata nell’A.d.P. “Moranzani”, adeguata sulla base delle rivalutazioni definite annualmente dall’Istat. La restante quota parte della tariffa, destinata alla realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale paesaggistica, idraulica e viabilistica, deve essere riversata dal soggetto conferitore ed introitata al bilancio regionale per le finalità indicate all’art. 62 della L.R. n. 45 del 29/12/2017 (collegato alla Finanziaria Regionale per il 2018);
  • di dare atto che S.I.F.A. S.C.p.A. dovrà adempiere alle attività previste dall’art. 14, punto 14.2 dell’Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016.

Con la stessa DGR n. 1188/2020, la Regione del Veneto si è riservata di valutare l’effettivo stato di consistenza delle opere e delle attività eseguite, nonché la loro funzionalità, previa verifica di una Relazione tecnica ed economica che doveva essere predisposta da S.I.F.A. S.C.p.A. entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Tale relazione tecnica ed economica doveva descrivere e documentare in maniera analitica:

  • le opere, previste dall’Accordo di Programma 31/03/2008 ed in capo a S.I.F.A. S.C.p.A., realizzate alla data 27/12/2016;
  • le opere realizzate, o in via di realizzazione all’attualità, ai sensi dell’Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016;

il tutto corredato da idonea documentazione tecnica, economica e amministrativa, per consentire la valutazione dello stato di consistenza delle opere.

Con la stessa DGR n. 1188/2020, è stato previsto di procedere alla diversificazione degli affidamenti per l’attuazione degli interventi dell’A.d.P. “Moranzani”, con l’individuazione, in luogo di S.I.F.A. S.C.p.A., di altri soggetti attuatori in grado di garantire condizioni di maggiore efficacia, efficienza ed economicità.

In tale contesto, con la medesima DGR, si è espresso l’intento:

  • di individuare, con successivo idoneo provvedimento, Veneto Acque S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi residui dell’A.d.P. “Moranzani” già in capo a S.I.F.A. S.C.p.A.;
  • di procedere con gli interventi di “Ricalibratura del Fosso di Via Moranzani” di cui all’art. 8 dell’Accordo di Programma 31/03/2008, comprendendo i lavori a questi propedeutici, tra cui l’“Interramento delle linee elettriche di bassa tensione di E-Distribuzione S.p.A.”, nonché di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per risolvere le interferenze tra le opere idrauliche e le linee elettriche di media e bassa tensione nel bacino Malcontenta-Marghera, individuando, quale soggetto attuatore di tali opere, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, considerato che, ai sensi della L.R. n. 12/2009 e ss.mm.ii., lo stesso soggetto ha in concessione regionale l’esecuzione, la gestione, l’esercizio, la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione e delle opere idrauliche, relative al reticolo idrografico minore.

Si evidenzia che copia della DGR n. 1188/2020 è stata trasmessa, con nota prot. n. 331853 del 24/08/2020, a S.I.F.A. S.C.p.A. e a tutti i sottoscrittori dell’A.d.P.  “Moranzani” e che, ai sensi della stessa DGR, SIFA S.C.p.A. era tenuta a predisporre e trasmettere, entro e non oltre 30 giorni dall’invio della nota prot. n. 331853, la prevista Relazione tecnica ed economica che documenti l’effettivo stato di consistenza delle opere e delle attività eseguite di cui all’A.d.P. 31/03/2008, nonché la loro funzionalità, descrivendo in maniera analitica:

  • le opere, previste dall’Accordo di Programma 31/03/2008 ed in capo a S.I.F.A. S.C.p.A., realizzate alla data 27/12/2016;
  • le opere realizzate o in via di realizzazione all’attualità ai sensi dell’Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016;
  • il tutto corredato da idonea documentazione tecnica, economica e amministrativa.

Si precisa che, a tutt’oggi, S.I.F.A. S.C.p.A. non ha ancora provveduto a presentare la Relazione tecnica ed economica prevista dalla DGR n. 1188/2020, nonostante i solleciti di cui alle note prot. n. 351714 del 08/09/2020 e prot. n. 512985 del 02/12/2020.

Con nota prot. n. 378915 del 18/09/2020, il Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto ha comunicato, ai sensi del punto 3 del dispositivo della DGR n. 1188/2020, lo stralcio definitivo di tutte le attività, i lavori ed i servizi previsti dall’Accordo di Programma 31/03/2008 “Moranzani” inseriti nel rapporto concessorio con S.I.F.A. S.C.p.A. per la costruzione e la gestione del Progetto Integrato Fusina, precisando che le modalità di espletamento delle attività residue e transitorie, indicate nella citata DGR 1188/2020, sarebbero state oggetto di successive comunicazioni.

Evidenziando che la sopracitata Relazione tecnica ed economica sarà oggetto di valutazione da parte del Nucleo regionale per la Valutazione degli Investimenti pubblici (NUVV) in merito all’effettivo stato di consistenza delle opere e della conseguente cernita di oneri, investimenti, introiti derivanti dalla tariffa di conferimento ed economie, si rende necessario garantire la prosecuzione delle attività di custodia in “Area  23 ha”, nonché il trasferimento dei rifiuti nella discarica “Vallone Moranzani”.

Si ricorda che, in data 16/11/2020, si è svolta la riunione con i sottoscrittori dell’Accordo di Programma “Moranzani”; in tale sede è stata condivisa la necessità di provvedere ad una rivisitazione dello stesso Accordo, in considerazione del mutato scenario operativo ed in particolare di giungere alla revisione della tariffa di conferimento dei sedimenti di dragaggio e delle terre da scavo.

Con il presente provvedimento vengono definite le attività residue che S.I.F.A. S.C.p.A. dovrà attuare in adempimento a quanto previsto ai sensi del combinato disposto degli artt. 14.2 e 14.5 dell’Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016.

Si propone inoltre di affidare a Veneto Acque S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione del Veneto, l’esecuzione delle attività di realizzazione, coltivazione, gestione e monitoraggio della Discarica “Vallone Moranzani”, nonché di tutte le attività residue in capo alla Regione del Veneto ai sensi dell’Accordo di Programma “Moranzani”, ad eccezione di quelle per la cui realizzazione sarà incaricato il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

L’attuazione delle attività programmate avverrà anche attraverso un’intesa tra la Regione del Veneto e il Comune di Venezia, proprietario dell’Area “23 ha”, su cui insistono autorizzazioni in essere.

Si precisa che Veneto Acque S.p.A. risulta iscritta nell’Elenco delle società in house, previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 50/2016, a far data dal 14/02/2020 (ID 342).

Si dà atto della rispondenza della stessa società ai requisiti previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (con particolare riferimento all’art. 5 e all’art. 192 del citato D.Lgs 50/2016), per quanto attiene agli affidamenti “in house providing”.

Considerati i rilevanti mutamenti in atto nel quadro degli interventi previsti dall’Accordo di Programma “Moranzani”, che comportano una riduzione degli interventi residuali da porre in essere nonché la riduzione del relativo quadro economico, ed in particolare:

  • la necessità di procedere alla rivisitazione dell’Accordo di Programma “Moranzani”, alla razionalizzazione e ridefinizione degli interventi compensativi e della tariffa di conferimento dei sedimenti di dragaggio e delle terre da scavo;
  • la permanenza della criticità determinata dalla mancata liberazione delle aree in località Vallone Moranzani dalle linee elettriche di proprietà di Terna S.p.A. e la conseguente incertezza sulle tempistiche di realizzazione della discarica;
  • la prospettiva di potenziali accordi con il Comune di Venezia per lo sviluppo di sinergie future;
  • l’opportunità di mantenere uno stretto governo su un tema strategico per lo sviluppo del territorio che coinvolge la città, i servizi pubblici e la portualità.

La Regione del Veneto ha individuato nell’affidamento a Veneto Acque S.p.A. la scelta più opportuna, non ravvisando, per le motivazioni sopra esposte, le condizioni per procedere all’indizione di un bando di gara.

L’affidamento a Veneto Acque S.p.A., inoltre, appare la scelta più opportuna in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio, considerato che la stessa Società ha acquisito una esperienza consolidata, oltre che in materia di progettazione, esecuzione e gestione delle reti, delle strutture e delle opere connesse al servizio idrico integrato, anche in materia di bonifica di siti inquinati di competenza pubblica, progettazione ed esecuzione di interventi sperimentali di bonifica e/o detossificazione, di studio in materia di bonifica; attività “in campo” quali indagini ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, piani di monitoraggio e quant’altro in materia di bonifica.

Si precisa che la stessa Società ai sensi dell’art. 2 dello Statuto societario può effettuare, anche in concorso con altre amministrazioni, attività riferibili a:

  • messa in sicurezza e dismissione e/o gestione, anche post mortem, di impianti di trattamento rifiuti;
  • smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali, specie in siti ove il soggetto privato responsabile è inerte o irreperibile, ivi compresa l’eventuale funzione di committenza per la realizzazione di piccoli impianti utili al relativo trattamento;
  • gestione di fanghi da depurazione, escavo dei canali portuali, gestione di terre e rocce da scavo, ivi compresa l’eventuale funzione di committenza per la progettazione, costruzione, gestione, monitoraggio e dismissione dei relativi impianti;
  • riqualificazione ambientale e paesaggistica in aree degradate dal punto di vista ambientale, principalmente in relazione ad eventi atmosferici avversi;
  • interventi di difesa idraulica e di ripristino idrogeologico anche emergenziali.

Agli effetti dell’art. 192, comma 2, D. Lgs. 50/2016, nei termini in cui la disposizione è interpretata da ultimo da Corte Costituzionale n. 100/2020, si evidenzia che Veneto Acque, in via di sempre più accentuata specializzazione anche nel campo delle attività ambientali, come dimostrano gli interventi sulla  discarica di di Sant'Elena di Robegano e la rimozione di importanti quantitativi di rifiuti presso l'area Ex Nuova Esa e la conclusione della fase progettuale dei tratti di marginamenti Enel, Alcoa e Darsena della Rana a Porto Marghera, nonché da ultimo l'avvio di una significativa collaborazione con il Comune di Sona (VR), ha garantito, nella sua proposta, anche in considerazione della solida gestione finanziaria che vede la crescita dell’utile, il contenimento massimo degli oneri di esecuzione dell’attività di gestione in affidamento diretto, potendo decisamente contenere l’utile perseguito dagli operatori di mercato.

Le modalità di svolgimento dell'incarico sono definite nello schema di convenzione riportato in Allegato A del presente provvedimento.

Si precisa inoltre che Veneto Acque S.p.A. dovrà preventivamente concordare con le competenti strutture regionali le modalità di progettazione e di attuazione degli interventi.

Per consentire a Veneto Acque S.p.A. di dare prontamente avvio alle attività previste dalla Convenzione, è necessario assicurare alla stessa Società una sufficiente dotazione finanziaria iniziale, il cui importo è stato quantificato in € 2.000.000,00.

Tale importo è stato quantificato sulla base delle previsioni di spesa relative ai costi di gestione, in fase di avviamento dell’esercizio della discarica, rapportati ai quantitativi (pari a circa 315.000 mc) ed alle caratteristiche dei rifiuti attualmente stoccati in Area “23 ha”, da trasferire alla discarica “Moranzani”.

Al riguardo si precisa che il Quadro Economico dell’Accordo di Programma Moranzani prevede un costo di gestione pari a 7,9 €/mc.

A fronte di tali oneri, l’assegnazione a Veneto Acque S.p.A. dell’importo di € 2.000.000,00 consente alla stessa Società di sostenere quota parte delle spese necessarie ad avviare le attività programmate.

Si precisa che detta assegnazione viene corrisposta a titolo di contributo, per il quale si prevede la restituzione a valere sui futuri proventi dalla tariffa di conferimento che sarà introitata da Veneto Acque S.p.A., quale nuovo gestore della Discarica “Moranzani”.

La copertura finanziaria dell’importo di € 2.000.000,00 è assicurata sul capitolo di spesa n. 103618 “Interventi di compensazione relativi all’Accordo di Programma Vallone Moranzani - Contributi agli Investimenti (art. 62 L.R. 29/12/2017 n. 45) del bilancio regionale 2020, PdC U2.03.03.03.999 Contributi agli Investimenti a altre Imprese” finanziato con gli introiti derivanti dalla tariffa, ai sensi dell’art. 62 L.R. 45/2017 regolarizzati al capitolo di entrata n. 101160 “Assegnazione di risorse relative all’Accordo di Programma Vallone Moranzani (art. 62 L.R. 29/12/2017 n. 45)”, che presenta sufficiente disponibilità.

Al relativo impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.


LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 17/1990;

VISTA la L.R. n. 45/2017;

VISTE le DGR n. 1183 del 24/04/2007, n. 2380 del 08/08/2008, n. 517 del 02/03/2010, n. 2920 del 30/12/2013, n. 1146 del 01/07/2014, n.  1147 del 01/07/2014, n. 1712 del 29/09/2014, n.  803 del 27/05/2016, n. 1380 del 09/09/2016, n. 2241 del 23/12/2016, n. 869 del 12/06/2019, n. 1144 del 06/08/2019 e n. 1378 del 23/09/2019, n. 1469 del 08/10/2019, n. 1804 del 29/11/2019, n. 2025 del 30/12/2019, n. 1188 del 18/08/2020;

VISTO il Contratto per l’affidamento e la disciplina della Concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis legge 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii. - Rep. n. 5785, Racc. n. 5125, ed i successivi atti integrativi sottoscritti in data 12/12/2008 e 19/03/2010, nonché l’Accordo Transattivo e Modificativo rep. rep. 7488 del 27/12/2016;

VISTO l’Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia – Malcontenta – Marghera, sottoscritto in data 31/03/2008 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATE le osservazioni formulate per le vie brevi dall'Avvocatura Regionale;

VISTO l’art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.
  2. Di dare atto che l’esercizio della facoltà di recesso di cui al punto 2) della DGR n. 1188 del 18/08/2020 è stato formalizzato dal Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio con nota, indirizzata a S.I.F.A. S.C.p.A., prot. n. 378915 del 18/09/2020.
  3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 14.5 dell’Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016, S.I.F.A. S.C.p.A. dovrà provvedere all’adempimento a regola d’arte degli obblighi indicati all’art. 14.2 e all’attuazione degli interventi previsti, anche quelli ad oggi non avviati o non completati, ovvero:
    - completare il 1° Lotto, Fase 1 e il 2° Lotto, Fase 1 e 2;
    - completare la viabilità interna e di raccordo con l’Area 23 ha;
    - trasferire tempestivamente i rifiuti presenti nelle vasche di stoccaggio in Area 23 ha presso il 1° e 2° Lotto della discarica “Vallone Moranzani”, secondo le fasi e l’ordine di cui alla Modifica non sostanziale (art. 29-nonies D. Lgs n. 152/2006) dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 34 del 16/10/2012, approvata dalla Conferenza di Servizi del 07/09/2020, previo completamento delle opere necessarie a garantire la capacità di ricezione e la viabilità di collegamento;
    - completare la perimetrazione dell’Area Solvay conformemente alle modifiche approvate con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 568 del 19/06/2020;
    - proseguire la custodia e il mantenimento dei siti in condizione di sicurezza ambientale, inclusa l’eventuale asportazione e il trattamento delle acque.
  4. Di affidare a Veneto Acque S.p.A., quale soggetto subentrante a S.I.F.A. S.C.p.A., l’esecuzione delle attività di realizzazione, coltivazione, gestione e monitoraggio della Discarica “Vallone Moranzani”, nonché di tutte le attività residue in capo alla Regione del Veneto, previste dall’Accordo di Programma Moranzani, ad eccezione di quelle che permangono in capo a S.I.F.A. S.C.p.A. ai sensi del combinato disposto degli artt. 14.2 e 14.5 dell’Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016 e di quelle relative alle opere di “Ricalibratura del fosso di Via Moranzani”, di cui all’art. 8 dell’Accordo di Programma 31/03/2008, comprendendo i lavori a questi propedeutici, tra cui l’“Interramento delle linee elettriche di bassa tensione di E-Distribuzione S.p.A.”, nonché di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per risolvere le interferenze tra le opere idrauliche e le linee elettriche di media e bassa tensione nel bacino Malcontenta-Marghera, la cui realizzazione sarà affidata, con successivo provvedimento, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.
  5. Di stabilire che l’attuazione delle attività programmate avverrà anche attraverso un’intesa tra la Regione del Veneto e il Comune di Venezia, proprietario dell’Area “23 ha”, su cui insistono autorizzazioni in essere.
  6. Di approvare lo schema di convenzione riportato in allegato al presente provvedimento (Allegato A), regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A., per l’attuazione degli interventi programmati di cui al punto 4), le cui modalità di progettazione e realizzazione dovranno essere preventivamente concordate con le competenti strutture regionali.
  7. Di determinare in euro 2.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa relative alla convenzione di cui al punto 6) precisando che il predetto importo è omnicomprensivo e il conseguente impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, disponendone la copertura a carico del capitolo di spesa n. 103618 “Interventi di compensazione relativi all’Accordo di Programma Vallone Moranzani - Contributi agli Investimenti (art. 62 L.R. 29/12/2017 n. 45) del bilancio regionale 2020, PdC U2.03.03.03.999 Contributi agli Investimenti a altre Imprese” finanziato con gli introiti derivanti dalla tariffa, ai sensi dell’art. 62 L.R. 45/2017 regolarizzati al capitolo di entrata n. 101160 “Assegnazione di risorse relative all’Accordo di Programma Vallone Moranzani (art. 62 L.R. 29/12/2017 n. 45)”. Detta assegnazione, a favore di Veneto Acque S.p.A., verrà corrisposta a titolo di contributo per consentire l’avvio delle attività, per il quale si prevede la restituzione a valere sui futuri proventi dalla tariffa di conferimento che saranno introitati da Veneto Acque S.p.A., subentrante a S.I.F.A. S.c.p.A. quale nuovo gestore della Discarica “Moranzani”.
  8. Di dare atto che la Direzione Progetti speciali per Venezia, a cui è assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.
  9. Di delegare il Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio a sottoscrivere, in rappresentanza della Regione del Veneto, la sopracitata convenzione, autorizzando lo stesso ad apportarvi eventuali modifiche non sostanziali.
  10. Veneto Acque S.p.A., per i conferimenti presso la discarica “Moranzani”, tratterrà la quota parte della tariffa destinata alla realizzazione degli impianti per la gestione dei sedimenti di dragaggio e delle terre da scavo e per la ricomposizione ambientale delle aree, così come determinata nel citato A.d.P., adeguata sulla base delle rivalutazioni definite annualmente dall’Istat. La restante quota parte della tariffa, destinata alla realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica, sarà versata dal soggetto conferitore ed introitata al bilancio regionale per le finalità indicate all’art. 62 della L.R. n. 45 del 29/12/2017 (collegato alla Finanziaria Regionale per il 2018).
  11. Di incaricare il Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio di dare attuazione al presente provvedimento.
  12. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013.
  13. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
  14. Di trasmettere il presente provvedimento ai sottoscrittori dell’Accordo di Programma “Moranzani”, ovvero al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia,  alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, all’Autorità di Sistema Portuale del  Mare Adriatico Settentrionale, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, a San Marco Petroli S.p.A., a TERNA S.p.A., ad E-Distribuzione S.p.A., a S.I.F.A. S.C.p.A., nonché a Veneto Acque S.p.A. e al Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1843_20_AllegatoA_439911.pdf

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