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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1872 del 29 dicembre 2020
Indicazioni per l'aggiornamento e l'adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale e indirizzo per l'adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale in relazione al disposto dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60.
Con il presente provvedimento la Regione del Veneto fornisce alle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale indicazioni per l’aggiornamento dei Piani triennali dei fabbisogni di personale 2020-2022, annualità 2020, e per l’adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023; impartisce, inoltre, un indirizzo applicativo per l'adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale in relazione al disposto dell’art. 11, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ha novellato in più punti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in particolare ha modificato e integrato gli art. 6 e 6 bis e ha introdotto l'art. 6 ter, apportando sostanziali modifiche alla materia dei fabbisogni di personale, con lo scopo di innovare la logica e la metodologia per la loro determinazione da parte delle singole amministrazioni, e stabilendo l’obbligo per le medesime di adottare il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP).
Con DGR n. 677 del 15 maggio 2018, la Giunta regionale ha specificato tempi e modi per l’adozione dei Piani e incaricato il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di emanare indicazioni operative nei confronti delle aziende ed enti del SSR per l’applicazione delle linee di indirizzo ministeriali per la predisposizione dei PTFP di cui all’art. 6 e ss. del d.lgs. n. 165/2001.
Il Piano triennale dei fabbisogni di personale diventa quindi lo strumento che individua in termini qualitativi e quantitativi le risorse umane necessarie a porre in essere le prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro e dagli altri istituti utilizzati. Esso si sviluppa in prospettiva triennale e può essere modificato di anno in anno in relazione al mutato contesto normativo, organizzativo o funzionale.
In coerenza con quanto sopra riportato e tenendo conto dell’ammontare complessivo delle risorse a disposizione per l’anno 2020 stabilito con la DGR n. 2005 del 30 dicembre 2019 nella misura complessiva di € 2.796.000.000, le aziende ed enti del SSR hanno provveduto a presentare per il triennio 2020-2022 i PTFP che sono stati approvati dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale nei primi mesi del 2020. Lo stesso Direttore Generale, per assicurare l’erogazione dei Lea e/o il funzionamento delle strutture aziendali, è stato autorizzato, con la medesima DGR, a modificare il predetto importo nel rispetto delle disposizioni in materia di personale per le aziende ed enti del SSN.
A partire dal mese di febbraio 2020, il sistema sanitario si è trovato a dover affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha determinato la necessità di riorganizzare le attività in ambito sanitario e socio-sanitario, sia ospedaliere che territoriali. Per le attività ospedaliere è stato necessario provvedere ad un importante incremento dei posti letto delle unità di terapia intensiva, sub intensiva e malattie infettive e alla riconversione di interi ospedali o di reparti che sono stati dedicati ad accogliere in via esclusiva pazienti affetti da contagio. Nel territorio e nei dipartimenti di prevenzione sono state riorganizzate le attività necessarie alla prevenzione del contagio e quelle finalizzate a garantire l’assistenza ai pazienti non ospedalizzati. Tale riorganizzazione ha comportato anche un importante incremento del fabbisogno di personale, con conseguente necessità di effettuare nuove assunzioni, anche a carattere straordinario.
Per rispondere alle esigenze dei servizi sanitari, si sono susseguite a livello nazionale diverse disposizioni normative che hanno individuato strumenti ed azioni, anche innovativi, e risorse straordinarie aggiuntive per sostenere il sistema. In particolare, i decreti legge 27 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 e 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono intervenuti prevedendo nuove modalità di inserimento dei professionisti nel sistema sanitario e stanziamenti dedicati al potenziamento dei servizi sanitari in termini di personale.
A livello regionale, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla legislazione statale, sono stati adottati diversi provvedimenti. Si elencano di seguito i principali:
In relazione all’emergenza determinata dal Covid-19 e al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 2-quater del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che prevede che “per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter dello stesso decreto, le regioni procedano alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001”, si rende ora opportuno fornire alle aziende ed enti del SSR alcune indicazioni per l’aggiornamento dei Piani triennali dei fabbisogni di personale 2020-2022 relativamente all’annualità 2020, e per l’adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023.
Con riferimento al triennio 2020-2022, le aziende ed enti del SSR dovranno aggiornare i fabbisogni relativamente all’annualità 2020, tenendo conto delle nuove condizioni maturate e degli obiettivi di costo che saranno rideterminati con Decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 2005/2019.
Tale aggiornamento del PTFP 2020 dovrà avvenire contestualmente all’adozione provvisoria del Piano del triennio successivo e comunque, in deroga al punto 5, sub a) della DGR n. 677 del 15 maggio 2018, entro il 31 dicembre 2020.
Entro il mese di febbraio 2021, in deroga al punto 5, sub B) della citata DGR 677/2018 il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale provvederà all’approvazione degli aggiornamenti 2020 e dei PTFP 2021-2023 presentati dalle aziende.
Nella determinazione del fabbisogno 2020 le aziende dovranno tener conto:
In attesa della adozione definitiva della deliberazione della Giunta Regionale contenente le disposizioni per il personale delle aziende ed enti del SSR relative all’anno 2021 e del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale che fisserà gli obiettivi di costo per lo stesso anno, nella determinazione del fabbisogno di personale le aziende ed enti del SSR dovranno tener conto dei limiti di spesa provvisori che saranno comunicati a ciascuna azienda per la stesura del PTFP 2021-2023, determinati considerando gli elementi sopra elencati. Tali limiti potranno subire variazioni in sede di adozione definitiva dei provvedimenti sopracitati.
Con riferimento all’adeguamento del trattamento accessorio il già citato, art. 11 del decreto legge 35/2019 prevede che il limite del trattamento accessorio del personale “definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".
Con nota n. 179877 del 1.09.2020 (ALLEGATO A) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, in risposta a una richiesta di parere formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha fornito, tra l’altro, chiarimenti di ordine interpretativo e applicativo della predetta disposizione legislativa.
Con successivo documento 20/186/CR4ter/C7 “Indicazioni applicative per l’incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione al disposto dell’art. 11, c. 1 del D.L. n. 35/2019” (ALLEGATO B) approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22 ottobre 2020, sono state definite indicazioni operative per l’adeguamento dei fondi contrattuali.
Si ritiene pertanto di prendere atto delle predette indicazioni e di formulare l’indirizzo alle aziende ed enti del SSR di conformarsi alle medesime.
Si precisa che l’eventuale adeguamento delle risorse relative al trattamento accessorio e, pertanto, per l’eventuale incremento dei fondi contrattuali sono ricomprese negli obiettivi di costo del personale che saranno determinati per ciascuna azienda con decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018.
Si precisa altresì che ai sensi del citato art. 11, comma 1, del D.L. 35/2019 dall'anno 2021 gli incrementi di spesa previsti dallo stesso articolo sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.e i.;
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017 e s.m.e i.;
VISTO il D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella L. 25 giugno 2019, n. 60;
VISTO il D.L. 9 marzo 2020;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77;
VISTO il D.L. 14 agosto, n. 104, convertito nella L. 13 ottobre, 2020, n. 1
VISTA la DGR n. 677 del 15 maggio 2018;
VISTA la DGR n. 552 del 05 maggio 2020;
VISTA la DGR n. 646 del 22 maggio 2020;
VISTA la DGR n. 715 del 04 Giugno 2020;
VISTA la DGR n. 1103 del 30 luglio 2019;
VISTA la DGR n. 782 del 16 giugno 2020;
VISTA la DGR n. 1104 del 06 agosto 2020;
VISTA la DGR n. 1329 del 08 settembre 2020;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54
delibera
(seguono allegati)
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