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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 02 febbraio 2021


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1857 del 29 dicembre 2020

Art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11. Canoni del demanio idrico. Disposizioni per l'anno 2021.

Note per la trasparenza

L'art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11, attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di determinare con proprio provvedimento per l'anno successivo, l'entità di nuovi canoni o la modifica di quelli vigenti, dovuti per l'utilizzo dei beni del demanio idrico. Con il presente provvedimento si dettano le disposizioni sui canoni demaniali per l'anno 2021.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

L'articolo 83, comma quarto, della legge regionale 13. aprile 2001 n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuisce alla Giunta Regionale, sentite le province, la facoltà di determinare con proprio provvedimento, per l'anno successivo, l'entità di nuovi canoni o la modifica di quelli vigenti, dovuti per l'utilizzo dei beni del demanio idrico. Detti canoni si riferiscono all'uso dell'acqua e all'occupazione a qualsiasi titolo delle pertinenze dei corsi d'acqua e di specchi acquei fatta da soggetti privati o pubblici.

La Giunta Regionale deve provvedere altresì, ai sensi della medesima norma all'aggiornamento dei canoni vigenti per l'anno successivo, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente.

In relazione all’emergenza Covid-19 che ha duramente colpito l’Italia a partire dal mese di febbraio 2020 e che ha comportato l'adozione, da parte del Governo, di gravi disposizioni che hanno causato gravi ripercussioni sul tessuto sociale ed economico nazionale e regionale, nel PDL 18 "Legge di stabilità regionale" attualmente in corso di discussione in Consiglio Regionale, è stato proposto di non applicare, per l'anno 2021, l'adeguamento ISTAT annuale ai canoni idrici. Tale PDL è stato approvato dal Consiglio Regionale nella giornata del 22 dicembre scorso ed è quindi in corso di pubblicazione. Conseguentemente col presente provvedimento non si procede con l'applicazione dell'aggiornamento in parola.

In analogia con quanto disposto nelle ultime annualità e anche in relazione all’emergenza Covid-19 che ha duramente colpito l’Italia a partire dal mese di febbraio 2020, a causa della quale la stagione sciistica 2019-2020 si è interrotta anticipatamente, con conseguente grave danno economico per gli operatori turistici, si ritiene, ai fini di agevolare la ripresa del turismo montano, che avverrà compatibilmente con quella che sarà l’evoluzione della citata emergenza, di stabilire che il canone annuo di derivazione d'acqua da applicarsi all'innevamento artificiale per l’anno 2021 è ridotto al 25% dell'importo; tale riduzione sarà da applicare anche agli importi minimi.

Con L.R. 27 del 03/07/2020, pubblicata sul BUR n. 100 del 07/07/2020, sono inoltre state impartite ulteriori “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”. In particolare al comma 2 dell’articolo 4 della citata legge viene disposto che il concessionario di grande derivazione a scopo idroelettrico scaduta è tenuto, fino all'assegnazione della nuova concessione, a corrispondere per ogni annualità un canone aggiuntivo rispetto al canone demaniale pari a 20 euro per ogni KW di potenza nominale media di concessione.

Il medesimo articolo 4 prevede inoltre al comma 3 che per le derivazioni di acqua superficiale concesse a qualunque titolo il canone minimo sia aumentato del 10 per cento, mentre non è dovuto anche il canone per l'occupazione del demanio idrico.

Tali oneri concessori si applicano anche per l’anno 2020, in misura proporzionale in ragione dei giorni di vigenza della LR 27/2020, e pertanto a far data dal 04/07/2020.

Considerato che la riscossione dei canoni relativi all’annualità 2020 risulta ad oggi già avviata, al fine di non gravare sugli utenti con ulteriori richieste di pagamento, si ritiene opportuno rinviare al momento della quantificazione del canone relativo all’annualità 2021, anche la definizione e la riscossione della quota parte relativa all’anno 2020 degli oneri previsti dai citati commi 2 e 3 del citato art. 4, nonché degli eventuali crediti derivanti dalla disapplicazione del canone per l'occupazione del demanio idrico, nei casi ove esso non sia dovuto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e il R.D. 25 luglio 1904 n. 523;

VISTA la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5 marzo 2020 n. 56;

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premesse;
  2. di stabilire, ai sensi dell'art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11, che il canone annuo di derivazione d'acqua da applicarsi all'innevamento artificiale per l’anno 2021 è ridotto al 25% dell'importo e che tale riduzione vada applicata anche agli importi minimi;
  3. di rinviare al momento della quantificazione del canone relativo all’annualità 2021, anche la definizione e la riscossione della quota parte relativa all’anno 2020 degli oneri previsti dai citati commi 2 e 3 dell’art. 4 della L.R. 27/2020, nonché degli eventuali crediti derivanti dalla disapplicazione del canone per l'occupazione del demanio idrico, nei casi ove esso non sia dovuto;
  4. di dare mandato alla Direzione Difesa del Suolo di comunicare il presente provvedimento a tutti gli uffici e agli Enti competenti al rilascio delle concessioni del demanio idrico e ai Consorzi di Bonifica a cui è stata affidata la riscossione dei canoni regionali;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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