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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1835 del 29 dicembre 2020
Rinnovo convenzione tra la Regione del Veneto e l'O.C.R.A.D., periodo 2021 - 2023, a norma dell'art. 162 della Legge Regionale 10 giugno 1991, n. 12.
Si tratta con il presente provvedimento di dare corso al rinnovo della convenzione tra l’O.C.R.A.D. e Regione Veneto per il periodo 2021-2023 rinnovabile per altri tre anni salvo disdetta.
L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
L’art. 162 della Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni consente di iscrivere in bilancio appositi stanziamenti per l’attuazione di attività culturali, ricreative ed assistenziali gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto sancito dall’art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).
A tale riguardo, si fa presente che in data 23 ottobre 1998 è stato costituito l’O.C.R.A.D. dei dipendenti della Regione Veneto, regolarmente registrato all’Ufficio del Registro di Venezia, associazione no profit dotata di proprio Statuto ed attualmente operante. L’O.C.R.A.D. non persegue fini di lucro e svolge in via prioritaria iniziative previdenziali, assistenziali, ricreative e sociali a favore dei dipendenti regionali e/o degli enti strumentali e loro familiari.
Con delibere della Giunta Regionale n. 1435 del 4 aprile 2000, n. 888 del 6 aprile 2001, n. 1357 del 7 giugno 2005, n. 2842 del 30 novembre 2010, n. 240 del 8 marzo 2016 e n. 148 del 22 febbraio 2019 sono state approvate le convenzioni con l’O.C.R.A.D. per regolare i rapporti organizzativi e finanziari tra il medesimo e la Regione Veneto.
In continuità con l’attività svolta sulla base delle convenzioni sopra menzionate, e vista la scadenza convenzionale del 31 dicembre 2020, si ritiene di rinnovare e pertanto di approvare una nuova convenzione per il triennio 2021 – 2023 rinnovabile per ulteriori tre anni salvo disdetta delle parti, apportando alcune modifiche alla previgente convenzione.
Le principali modifiche e le integrazioni apportate alla convenzione in essere sono:
Si sottolinea infine che l’art. 55 del CCNL 14.09.2000, nel richiamare espressamente l’art. 11 dello Statuto dei Lavoratori, impone la presenza maggioritaria di rappresentanti dei lavoratori negli organismi di gestione delle predette attività. Pertanto, la composizione ed il rinnovo delle cariche sociali, a norma di statuto, dovranno effettuarsi nel pieno ed integrale rispetto della normativa sopra citata e garantendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori regionali.
Con delibera n. 1810 del 04 dicembre 2018 e con delibera n. 1645 del 12 novembre 2019 la Giunta regionale ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione dell’OCRAD al fine di promuovere l’utilizzo da parte dei dipendenti regionali della misura di sostegno prevista dall’art. 72 C.C.N.L. 2016/2018 rappresentata dall’attivazione di polizze sanitarie per prestazioni sanitarie da erogarsi in Veneto a favore dei dipendenti, previo confronto con le OO.SS.. La complessità del percorso di verifica, tuttora in corso, della disponibilità del mercato assicurativo a fornire polizze a condizioni sostenibili ha determinato anche per l’annualità 2020 la mancata copertura assicurativa dei dipendenti. In continuità con gli anni 2018 e 2019, si ritiene opportuno, pertanto, che la quota di partecipazione all’iniziativa di competenza dell’O.C.R.A.D. venga destinata, come di consueto, al rimborso delle spese mediche a favore dei dipendenti in attuazione di quanto previso con Decreto n. 191 del 4 dicembre 2020 della Direzione Organizzazione e Personale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 162 della Legge Regionale del 10 giugno 1991, n. 12;
VISTO l’art. 2, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1586 del 17 novembre 2020, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
(seguono allegati)
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