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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 29 gennaio 2021


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1814 del 29 dicembre 2020

Approvazione dei riparti dei finanziamenti statali da destinare all'esercizio di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e alla compensazione dei mancati ricavi da traffico registrati dalle aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale nel periodo di emergenza sanitaria. Decreto Legge n. 104 del 14.08.2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13.10.2020. Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, convertito dalla Legge n. 77 del 17.07.2020.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva il riparto degli ulteriori finanziamenti, rispetto a quelli già assegnati con D.G.R. n. 1320 del 08.09.2020, stanziati con Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, destinati all’esercizio di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e, per la quota non utilizzata, alla compensazione dei mancati ricavi da traffico registrati dalle aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale nel periodo di emergenza sanitaria.

Approva altresì il riparto del saldo dei finanziamenti assegnati alla Regione Veneto a valere sugli stanziamenti effettuati con Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, destinati a compensare i mancati ricavi da traffico registrati dalle aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale nel periodo di emergenza sanitaria.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

L’articolo 200, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari subita dalle aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale per effetto delle restrizioni imposte dalle Autorità nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19. Le compensazioni in parola sono riconosciute alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, alla Gestione Governativa Navigazione Laghi, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola Confine Svizzero ed agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost.

Il successivo Decreto n. 340 del 11 agosto 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha dato attuazione alla norma predetta stabilendo i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione dei minori ricavi alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale e ha proceduto alla ripartizione tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, dell’importo di € 412.465.131,78 a titolo di anticipazione, di cui Euro 42.296.579,38 a favore della Regione del Veneto.

Sulla base dei criteri indicati nel Decreto MIT-MEF n. 340 del 11 agosto 2020, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 1320 del 8.09.2020 ha approvato la ripartizione dell’anticipazione delle risorse finanziarie assegnate, ammontanti a complessivi € 42.296.579,38; importo che, con successivi decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti nn. 250, 251 e 252 del 25 settembre 2020, è stato regolarmente accertato, impegnato ed erogato agli Enti locali titolari dei contratti per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare ed alla società regionale Infrastrutture Venete S.r.l., titolare dei contratti per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario.

L’articolo 44, comma 1, del successivo Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha rifinanziato, per l’importo di 400 milioni di euro, la dotazione per il 2020 del predetto Fondo ed ha previsto che dette risorse possano essere utilizzate, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento disposte dalle Autorità, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità. Il comma 1-bis del medesimo art. 44 del decreto legge n. 104 del 2020, ha altresì autorizzato ciascuna Regione ad attivare servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili.

Il successivo Decreto Interministeriale MIT – MEF n. 541 del 3 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15.12.2020 ha ripartito tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, le risorse, a valere sulla quota di rifinanziamento del Fondo disposta dal predetto art. 44 comma 1 del Decreto Legge n. 104 del 14.08.2020, come di seguito riportate:

- € 100 milioni, a titolo di anticipazione, da destinare alla compensazione dei minori ricavi da traffico. La quota assegnata alla Regione Veneto ammonta a complessivi € 10.254.583,03;

- € 150 milioni, a titolo di anticipazione per il finanziamento dei servizi aggiuntivi resi o programmati al 31.12.2020. Alla Regione Veneto è stata attribuita la quota di € 15.618.372,83.

La ripartizione delle risorse è stata effettuata secondo i medesimi criteri e modalità di cui al richiamato Decreto Interministeriale MIT – MEF n. 340 del 11 agosto 2020.

Ai fini del riparto definitivo dei finanziamenti destinati all’esercizio dei servizi aggiuntivi, il medesimo Decreto n. 541 del 3 dicembre 2020, ha posto in capo alle Regioni l’onere di comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco dei servizi aggiuntivi implementati o da implementare al 31 dicembre 2020, con l’indicazione del relativo onere comprensivo di IVA, laddove costituisca un costo, entro il termine del 15 novembre 2020 poi prorogato al 25 novembre 2020, ed ha stabilito che le risorse attribuite a ciascuna Regione e non utilizzate per i servizi aggiuntivi, saranno considerate ai fini della compensazione dei minori ricavi da traffico.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dalle Regioni relative al fabbisogno di servizi aggiuntivi attivati o da attivare entro il 31 dicembre 2020, il successivo Decreto Interministeriale MIT – MEF in corso di perfezionamento - sul quale è già stata sancita l’intesa in sede di Conferenza Unificata del 17.12.2020 - ha ripartito a titolo definitivo l’importo di € 62.826.818,76 a valere sulla quota di rifinanziamento del Fondo disposta dal predetto art. 44 comma 1 del Decreto Legge n. 104 del 14.08.2020. Le risorse assegnate alla Regione Veneto per i servizi aggiuntivi ammontano ad € 2.376.936,20.

Al riguardo è necessario precisare che il Decreto Interministeriale ha stabilito che le assegnazioni relative ai servizi aggiuntivi per i quali non è stata indicata la linea su cui sono stati esercitati, divengono definitive solo a seguito della comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2020 a cura delle Regioni e Province autonome interessate, delle linee i cui servizi sono stati implementati al 31 dicembre 2020 con la contestuale dichiarazione che “i predetti servizi nel periodo ante COVID 19 abbiano avuto un riempimento superiore all’80% della capacità”.

Contestualmente, il medesimo Decreto Interministeriale ha provveduto alla ripartizione ed assegnazione definitiva dell’intera quota residua del rifinanziamento del Fondo non utilizzata per i servizi aggiuntivi, pari ad € 237.173.181,24, destinandola alla compensazione dei minori ricavi tariffari. La quota assegnata alla Regione Veneto ammonta a complessivi € 24.321.120,78.

Infine, ha provveduto alla ripartizione del saldo delle risorse residue a valere sullo stanziamento iniziale del Fondo effettuato dal Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 per un importo complessivo pari ad € 87.534.868,21, assegnando al Veneto finanziamenti pari ad € 8.976.335,73.

Per inciso, inizialmente era stato previsto che il riparto finale dei finanziamenti dei suddetti finanziamenti erariali sarebbe dovuto avvenire a valle delle verifiche effettuate a consuntivo sui bilanci aziendali anno 2020.

Invece, tutte le risorse ripartite a titolo di compensazione per i minori ricavi tariffari dai predetti decreti interministeriali n. 340 del 11 agosto 2020,  n. 541 del 3 dicembre 2020 e dal decreto interministeriale in corso di perfezionamento, saranno soggette a successivo conguaglio da effettuarsi nell’esercizio 2021.

Infatti, il predetto decreto interministeriale in corso di perfezionamento ha stabilito di procedere all’erogazione integrale delle risorse stanziate per l’anno 2020 e di provvedere al conguaglio a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 27, del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, in corso di conversione, che prevede un ulteriore rifinanziamento del Fondo per l’importo di 300 milioni di euro per l’anno 2021 - di cui massimo 100 milioni di euro per il finanziamento dei servizi aggiuntivi - e, contestualmente, estende al 31 gennaio 2021 il periodo di riferimento per la compensazione dei minori ricavi tariffari.

Con il presente provvedimento si propone di approvare la ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Veneto a valere sugli stanziamenti di cui al Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 e a valere sul saldo degli stanziamenti di cui al Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, pari a complessivi Euro 45.928.975,74, da destinare agli Enti titolari dei contratti per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare ed alla società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. titolare dei contratti per l’esercizio dei servizi ferroviari, come di seguito riepilogato:

- € 10.254.583,03 a valere sullo stanziamento effettuato dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, da destinare alla compensazione dei minori ricavi tariffari, come indicato nell’Allegato A;

- € 2.376.936,20 a valere sullo stanziamento effettuato dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, da destinare al finanziamento dei servizi aggiuntivi resi o programmati al 31.12.2020, come indicato nell’Allegato B;

- € 24.315.867,95 a valere sullo stanziamento effettuato dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, non utilizzati per servizi aggiuntivi e da destinare alla compensazione dei minori ricavi tariffari, come indicato nell’Allegato C;

- € 8.976.334,41 a titolo di saldo dei finanziamenti a valere sullo stanziamento effettuato con Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, da destinare alla compensazione dei minori ricavi tariffari, come indicato nell’Allegato D.

Si precisa che i riparti delle risorse da destinare alla compensazione dei minori ricavi tariffari sono effettuati sulla base dei criteri indicati nel Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 340 del 11.08.2020, già utilizzati per il riparto dell’anticipazione assegnata alla Regione Veneto a valere sui finanziamenti stanziati con Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1320 del 8.09.2020.

Si sottolinea inoltre che l’efficacia dei riparti di cui si propone l’approvazione rimane condizionata alla registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto Interministeriale in corso di perfezionamento.

Si dà atto infine che, relativamente al presente provvedimento, il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica è autorizzato ad apportare, con proprio Decreto, le modifiche che si rendessero necessarie per ovviare ad eventuali errori materiali di calcolo o di arrotondamento.

Con nota a firma del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti prot. n. 512332 del 21.12.2020 sono state richieste le necessarie variazioni di bilancio per l’iscrizione in esercizio finanziario 2020 delle predette risorse, al fine di attivare tempestivamente le procedure per ridurre i tempi per la realizzazione delle operazioni, nelle more del perfezionamento del richiamato provvedimento interministeriale MIT-MEF.

Tali variazioni sono state apportate con provvedimento di variazione di bilancio n. BIL088/2020 adottato con D.G.R. n. 1805 del 22.12.2020.

Resta inteso che anche le successive fasi contabili gestionali dell’entrata e della spesa saranno realizzate a cura del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti a condizione dell’avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del suddetto provvedimento interministeriale, posto che tale registrazione si configura come preventivo controllo di legittimità sugli atti ministeriali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 422/97 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77 del 17.07.2020;

Visto il D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 13.10.2020

Visto il D.I. MIT-MEF n. 340/2020;

Visto il D.I. MIT-MEF n. 541/2020

Vista la L.R. n. 39/2001;

Vista la L.R. n. 25 del 30/10/1998 e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le Leggi Regionali n. 45 e n. 46 del 25.11.2019;

Visto il decreto n. 10 del 16.12.2019 del Segretario Generale della Programmazione;

Visto il decreto n. 11 del 19.12.2019 del Segretario Generale della Programmazione;

Visto l’art. 2 co. 2 lett. o) della L.R. n. 54/2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare la ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Veneto a valere sugli stanziamenti effettuati con Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 e con Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, pari a complessivi Euro 45.928.975,74, da destinare agli Enti titolari dei contratti per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare ed alla società Infrastrutture Venete srl, titolare dei contratti per l’esercizio dei servizi ferroviari, come di seguito riepilogato:
    • € 10.254.583,03 a valere sullo stanziamento effettuato dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, da destinare alla compensazione dei minori ricavi tariffari, come indicato nell’Allegato A;
    • € 2.376.936,20 a valere sullo stanziamento effettuato dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, da destinare al finanziamento dei servizi aggiuntivi resi o programmati al 31.12.2020, come indicato nell’Allegato B;
    • € 24.315.867,95 a valere sullo stanziamento effettuato dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, non utilizzati per servizi aggiuntivi e da destinare alla compensazione dei minori ricavi tariffari, come indicato nell’Allegato C;
    • € 8.976.334,41 a titolo di saldo dei finanziamenti a valere sullo stanziamento effettuato con Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, da destinare alla compensazione dei minori ricavi tariffari, come indicato nell’Allegato D;
  3. di dare atto che l’efficacia dei riparti di cui si propone l’approvazione rimane condizionata alla registrazione da parte della Corte dei Conti e del Decreto Interministeriale MIT-MEF in corso di perfezionamento;
  4. di determinare in € 45.928.975,74 l’importo complessivo delle obbligazioni di spesa relative ai riparti di cui al precedente punto 2. alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, a condizione dell’avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del suddetto provvedimento interministeriale, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli n. 104216/U denominato: “Ristoro degli oneri sostenuti dalle aziende di trasporto ferroviario per il rimborso di titoli di viaggio non utilizzati a seguito delle misure di contenimento epidemiologico covid-19 - trasferimenti correnti (art. 200, c. 1, D.L. 19/05/2020, n. 34)”, n. 104217/U denominato: “ Ristoro degli oneri sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico locale per il rimborso di titoli di viaggio non utilizzati a seguito delle misure di contenimento epidemiologico covid-19 - trasferimenti correnti (art. 200, c. 1, d.l. 19/05/2020, n.34)”, n. 104306 denominato: “Ristoro dei mancati ricavi sostenuti nonché per il finanziamento dei servizi aggiuntivi  resi o programmati dalle aziende di trasporto ferroviario a seguito delle misure di contenimento epidemiologico COVID-19-trasferimenti correnti D.L. 104/2020” e n. 104307  denominato “Ristoro dei mancati ricavi sostenuti nonché per il finanziamento dei servizi aggiuntivi  resi o programmati dalle aziende di trasporto pubblico a seguito delle misure di contenimento epidemiologico COVID-19-trasferimenti correnti D.L. 104/2020”;
  5. di dare atto che la Direzione Infrastrutture e Trasporti alla quale sono stati assegnati i capitoli  di cui al punto 4 ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
  6. di attestare che la spesa complessiva di € 45.928.975,74  si configura come debito non commerciale;
  7. di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell’esecuzione del presente atto;
  8. di delegare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti ad apportare con proprio atto le modifiche agli Allegati A, B, C e D che si rendessero necessarie per ovviare ad eventuali errori materiali di calcolo o di arrotondamento;
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1814_20_AllegatoA_437872.pdf
Dgr_1814_20_AllegatoB_437872.pdf
Dgr_1814_20_AllegatoC_437872.pdf
Dgr_1814_20_AllegatoD_437872.pdf

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