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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 2 del 05 gennaio 2021


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1762 del 22 dicembre 2020

Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17. Deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 19 maggio 2020. Proroga al 31.12.2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si proroga sino al 31.12.2001 l'intervento straordinario per supportare le esigenze di liquidità delle imprese colpite dalla crisi economica conseguente all'epidemia di Covid-19, gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A..

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La diffusione dell’epidemia da "Covid-19" e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull’economia veneta. Con la sospensione di gran parte delle attività commerciali al dettaglio e di quelle dell'industria e dei servizi ritenute non essenziali, le ripercussioni sull'attività economica sono state repentine e consistenti. La situazione economica si è aggravata ulteriormente a seguito delle nuove misure di contenimento della pandemia adottate dal Governo e dalla stessa Regione per far fronte alla seconda ondata di coronavirus.

Nell’attuale scenario di incertezza dominato dall’emergenza sanitaria, le previsioni per il PIL veneto disegnano una brusca contrazione nel 2020 (-10%), leggermente più intensa rispetto a quanto previsto a livello medio nazionale (-9,6%). Per i consumi delle famiglie in Veneto, dopo la timida dinamica del 2019, si stima una diminuzione pari a -11,9% e per gli investimenti -12,8% (Bollettino socio-economico del Veneto, ottobre 2020). In tale contesto, la Regione del Veneto ha adottato una serie di misure, complementari e addizionali a quelle statali, al fine di supportare le imprese venete in relazione sia alla crisi di liquidità determinatasi a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica che al rilancio degli investimenti da parte delle stesse imprese.

A riguardo, la Regione del Veneto, sul fronte dell’accesso al credito, ha adottato un primo provvedimento, con cui ha approvato una moratoria per i finanziamenti erogati e le garanzie concesse dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., al fine di far fronte alle temporanee carenze di liquidità delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da "Covid-19". Successivamente, con deliberazione n. 490 del 21 aprile 2020, la Giunta regionale è intervenuta sulla regolamentazione del fondo regionale di riassicurazione, istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese venete rafforzando il ruolo dei confidi nell’azione di affiancamento delle piccole e medie imprese (PMI) nel dialogo con il sistema bancario.

In seguito, con deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 19 maggio 2020, è stata istituita una nuova forma di operatività dei fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato, gestiti dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., al fine di attivare un intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da "Covid-19", la cui dotazione finanziaria iniziale è stata determinata in euro 30 milioni. Nel contempo, con deliberazione della Giunta regionale n. 784 del 16 giugno 2020 è stata implementata di ulteriori 11 milioni di euro la "Sezione speciale Regione Veneto" istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI le cui modalità di intervento, con specifico riferimento alle garanzie di portafogli di finanziamenti, sono state adeguate alle novità introdotte con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. decreto legge liquidità).

Infine, la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto” all’articolo 1, comma 3, prevede che “Le risorse regionali che risultano disponibili per ciascun fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, al netto dei trasferimenti previsti al comma 1 dell'articolo 2, sono destinate prioritariamente al finanziamento o cofinanziamento di strumenti finanziari anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", anche in idonee forme di credito diretto all'impresa e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione del Veneto”, al comma 5, che “Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i settori di intervento e adotta disposizioni attuative del presente articolo con particolare riferimento alla modalità di gestione degli strumenti finanziari di cui al comma 3 nonché ai requisiti di accesso ai medesimi” e, al comma 6, che “Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19"”.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1240 del 1 settembre 2020, su proposta pervenuta dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., è stato, quindi, istituito il nuovo fondo di rotazione “Anticrisi attività produttive” (nel seguito “Fondo”) per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario, assicurando così alle imprese un sostegno rapido e adeguato alle proprie esigenze sia di liquidità che di investimento. Il Fondo, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 4, della citata legge regionale n. 21 del 2020, è gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19".

Ciò premesso, con specifico riguardo all’intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da "Covid-19" di cui alla succitata deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 2020, preme evidenziare che la misura si riprometteva di intervenire su una fascia di finanziamenti per i quali si riscontra tradizionalmente una notevole difficoltà nell’accesso al credito da parte delle imprese, difficoltà che si è acuita con la crisi generata dall’emergenza sanitaria da "Covid-19".

Di seguito si riportano i punti caratterizzanti il predetto intervento straordinario a sostegno della liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da "Covid-19":

a) l'importo nominale del singolo finanziamento è fissato da un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila) ad un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila), con una durata minima del finanziamento di 12 mesi e massima di 72 mesi, compreso il preammortamento massimo di 24 mesi;

b) possono accedere al finanziamento le PMI con sede operativa in Veneto, in regolare attività alla data dell'8 marzo 2020, che hanno subìto una crisi di liquidità a causa dell’emergenza epidemiologica da "Covid-19" per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività. Alle PMI iscritte al registro imprese sono equiparati i lavoratori autonomi titolari di Partita Iva e con domicilio fiscale in Veneto alla data dell'8 marzo 2020, in attuazione dell’articolo 12, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo);

c) il finanziamento è concesso dalle Banche e dai Confidi e/o Intermediari finanziari iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), all’uopo selezionati dal Gestore, Veneto Sviluppo S.p.A., tramite avviso pubblico e con il medesimo convenzionati, con utilizzo al 100% della provvista regionale e rischio impresa a carico del finanziatore;

d) per la concessione del finanziamento è previsto un costo massimo omnicomprensivo, incluso il costo dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica, non superiore all'1,20 per cento annuo dell’importo del finanziamento. Tale percentuale tiene conto dei costi di istruttoria e di gestione della pratica, delle commissioni previste dal contratto e di tutte le altre spese fisse o variabili previste dall'accordo tra le parti;

e) l'aiuto è concesso a titolo “de minimis”, ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, sotto forma di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto. Quest'ultimo è erogato una tantum ed è pari al 100% dei costi del finanziamento sino ad un importo massimo di euro 2.000,00 per ciascun beneficiario;

f) obbligo del Confidi finanziatore di concedere il finanziamento anche alle PMI non associate e non iscritte ad alcuna associazione di categoria, senza obbligo di pagamento della quota associativa.

La concessione del finanziamento è senza alcun costo a carico dell’impresa richiedente, considerato che l’erogazione della provvista pubblica è a tasso zero e che il contributo a fondo perduto, sino a un massimo di 2000 euro, permette al beneficiario di coprire le spese di istruttoria e di gestione della pratica di finanziamento nonché dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica.

All'intervento è riservata una dotazione iniziale di 30 milioni di euro a valere su risorse regionali, con facoltà di rideterminare tale importo, sino a 50 milioni di euro, sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l’impiego delle risorse medesime. Considerata la straordinarietà dell'intervento, connessa alla situazione emergenziale epidemiologica da "Covid-19", la deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 2020 prevede che questa nuova forma di operatività dei fondi di rotazione regionali rimanga in vigore, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con successivi provvedimenti della Giunta regionale, anche sulla base dei risultati del monitoraggio svolto dalla finanziaria regionale.

Dai dati del monitoraggio tramesso da Veneto Sviluppo S.p.A., con nota prot. n. 6524/20 del 16 novembre 2020, si evince che la linea di intervento in argomento, le cui istanze hanno cominciato a pervenire dal mese di luglio 2020, a metà novembre registrava 310 domande presentate, per un controvalore in termini di finanziamenti pari a circa 12 milioni di euro, delle quali 251 erano già state ammesse all’agevolazione, per un controvalore di circa 10,3 milioni di euro, di cui 408 mila euro di contributo a fondo perduto. Di conseguenza, alla data del 16 novembre 2020, l’originario plafond di 30 milioni di euro risultava impegnato al 40% circa.

Dalla relazione di Veneto Sviluppo S.p.A. si desume, altresì, che la quasi totalità dell’operatività è stata finora proposta dai Confidi, ma che comunque tutti gli operatori convenzionati con la finanziaria regionale hanno auspicato la proroga dell’intervento, in considerazione del perdurare dello stato di necessità di liquidità da parte delle imprese del territorio, duramente colpite dalla grave crisi sanitaria ed economica in atto. Gli stessi hanno altresì individuato nel livello della commissione omnicomprensiva, ritenuto eccessivamente contenuto, un freno ad una maggiore operatività dello strumento finanziario. Pertanto, ad integrazione dei dati del monitoraggio, con nota del 27 novembre 2020, prot. n. 507252, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi chiedeva alla finanziaria regionale di “motivare quanto rappresentato eventualmente anche in base all’effettiva copertura da parte del Fondo Centrale di Garanzia del rischio assunto nelle operazioni sinora perfezionate, nonché conseguentemente di fornire una proposta di soglia commissionale che tenga conto dei costi praticati dalle Banche per analoghi finanziamenti e nel contempo mantenga inalterato, proporzionalmente, il beneficio a favore delle PMI richiedenti.”

Con apposita relazione, trasmessa con nota del 16 dicembre 2020, prot. n. 7182/20, Veneto Sviluppo S.p.A. ha evidenziato come il tasso medio praticato dalle banche alle imprese, per finanziamenti sino a 30.000,00 euro garantiti al 100 per cento dalla Stato tramite le risorse allocate sul Fondo centrale di garanzia per le PMI, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto lquidità) e successive modfiche ed integrazioni, sia pari all'1,25 per cento dell'ammontare del finanziamento. Per espressa previsione legislativa, tale tasso viene riconosciuto alle banche a copertura dei soli costi di istruttoria e gestione della pratica di finanziamento. Nella citata relazione la finanziaria regionale ha rappresentato, altresì, che, per i finanziamenti di importo superiore ai 30.000,00 euro, il tasso medio applicato dalle banche è pari al 2,45 per cento dell'ammontare del finanziamento, a cui devono aggiungersi i costi di istruttoria e gestione.

Con la predetta relazione Veneto Sviluppo S.p.A. provvedeva anche a fornire una simulazione, con riferimento alla tipologia di operazione più onerosa in termini di commissione ammessa dallo strumento finanziario regionale (importo del finanziamento pari a 50.000,00 euro, durata di 72 mesi e periodo di preammortamento di 24 mesi), degli effetti dell'aumentare della commissione sull'importo del contributo erogato dalla Regione all'impresa richiedente a copertura dei costi del finanziamento. Dai risultati di tale simulazione si deduce che, con rifermento allo strumento finanziario in argomento, il costo massimo omnicomprensivo per la concessione del finanziamento dovrebbe essere portato dall'attuale 1,20 per cento all'1,90 per cento annuo dell’importo del finanziamento, con conseguente aumento del contributo a fondo perduto a favore del beneficiario sino ad un massimo di 3.000 euro, a copertura delle spese di istruttoria e di gestione della pratica di finanziamento nonché dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica. Ciò in quanto, oltre il 60 per cento delle operazioni attivate nel corso del 2020 a valere sullo strumento finanziario regionale sono di importo superiore ai 30.000,00 euro e, pertanto, non garantite al 100 per cento dal Fondo centrale di garanzia per le PMI ed, inoltre,come sottolineato da Veneto Sviluppo S.p.A. nella sua relazione, "al crescere della commissione aumenta la propennsione dei finanziatori a concedere credito a soggetti con un profilo di rischio più elevato, avvicinando lo strumento regionale alle condizioni che gli operatori mediamente risultano applicare.....".

Di conseguenza, sulla base dei risultati dell'analisi svolta da Veneto Sviluppo S.p.A., al fine di assicurare un necessario supporto economico alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza epidemiologica da "Covid-19", si propone di prorogare l’intervento straordinario in argomento sino al 31 dicembre 2021, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 6 della legge regionale n. 21 del 2020. Si propone inoltre di stabilire un costo massimo omnicomprensivo per la concessione del finanziamento, incluso il costo dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica, non superiore all'1,90 per cento annuo dell’importo del finanziamento e, quindi, di aumentare il contributo a fondo perduto a favore del beneficiario sino ad un massimo di 3.000 euro.

Si precisa che l’intervento in argomento si inserisce nell'ambito delle misure anticicliche per il sostegno al sistema economico veneto in crisi a causa delle conseguenze della pandemia da "Covid-19", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/INF del 4 giugno 2020, altrimenti definite "ORA, VENETO!".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi 31 dicembre 1996, n. 662; 22 maggio 2017, n. 81 e 5 giugno 2020, n. 40;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTO il Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

VISTE le leggi regionali 13 agosto 2004, n.19; 18 gennaio 1999, n. 1; 9 febbraio 2001, n. 5; 17 gennaio 2002, n. 2; 18 novembre 2005, n. 17 e 28 maggio 2020, n. 21;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 490 del 21 aprile 2020; n. 618 del 19 maggio 2020; n. 784 del 16 giugno 2020 e n. 1240 dell’1 settembre 2020;

VISTE le note di Veneto Sviluppo S.p.A. prot. n. 6524/20 del 16 novembre 2020 e prot. n. 7182/20 del 16 dicembre 2020;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prorogare sino al 31 dicembre 2021, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 6 della legge regionale n. 21 del 2020, l'"Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da "Covid-19" a valere sui fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato, di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17, in gestione alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A.;
  3. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa e dei risultati dell'analisi svolta da Veneto Sviluppo S.p.A. e trasmessa alla Regione con nota del 16 dicembre 2020, prot. n. 7182/20, un costo massimo omnicomprensivo per la concessione del finanziamento non superiore all'1,90 per cento annuo dell’importo del finanziamento, con conseguente aumento del contributo a fondo perduto a favore del beneficiario sino ad un massimo di 3.000 euro, a copertura delle spese di istruttoria e di gestione della pratica di finanziamento nonché dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica;
  4. di stabilire che Veneto Sviluppo S.p.A. provveda a monitorare l'operatività dello strumento agevolativo di cui al punto 2. e, in particolare, l'attività di ciascuna Banca, Confidi e Intermediario finanziario convenzionato anche con riferimento alle tempistiche di erogazione dei finanziamenti alle imprese e a fornirne mensilmente comunicazione alla Regione tramite apposita relazione;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell’esecuzione del presente atto;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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