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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 202 del 29 dicembre 2020


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1678 del 09 dicembre 2020

Piano Regionale dei Trasporti. Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. per la redazione del "Piano Triennale della viabilità 2021-2023" e del "Piano Regionale della Mobilità ciclistica".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in attuazione del Piano Regionale dei Trasporti, si avviano le attività finalizzate alla redazione del “Piano Triennale della viabilità 2021-2023” e del “Piano Regionale della Mobilità ciclistica”, mediante l’approvazione dello schema di “Accordo di Collaborazione” tra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. che disciplina le rispettive competenze. Si incarica, altresì, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione dell'Accordo in approvazione.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Come noto, con Deliberazione n. 75 del 14.07.2020 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il Piano Regionale Trasporti (PRT).

Il Piano trova la sua base normativa nella Legge Regionale 25/1998 “Disciplina ed organizzazione del Trasporto Pubblico Locale”. In particolare, l’art. 11 prevede che “la Regione approva il Piano regionale dei trasporti e provvede al suo periodico aggiornamento, quale strumento finalizzato alla previsione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle diverse forme di mobilità relative a persone e merci che si svolgono sul territorio regionale e dei fabbisogni infrastrutturali delle diverse forme di mobilità…”. La medesima legge stabilisce che l’attività di pianificazione dei trasporti si svolga in armonia con le altre attività di pianificazione regionale e sia coerente con la pianificazione nazionale e comunitaria.

Sia nell’esplicitazione delle singole azioni come nelle attività di coordinamento, il Piano individua alcuni strumenti di pianificazione subordinata, strettamente coerente al suo quadro strategico, in parte già previsti dall’ordinamento regionale ed in parte introdotti dal Piano stesso. Tra gli strumenti di pianificazione previsti, la cui predisposizione è già stabilita dalle vigenti normative di settore, assumono particolare priorità e rilevanza il “Piano regionale della mobilità ciclistica” ed il “Piano Regionale Triennale della Viabilità” (ex art. 96, L.R. 11/2001).

Tali piani infatti, viste anche le implicazioni derivanti da provvedimenti già adottati di rilevanza nazionale ed in particolare il DPCM del 21.12 .2019 del c.d. “Rientro strade”, di riclassifica della rete stradale di interesse nazionale, e la Legge n. 2 dell’11 gennaio 2018, riguardante lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, richiedono una prioritaria predisposizione ed attuazione da parte della Regione del Veneto.

In merito al Piano Regionale Triennale della Viabilità con la L.R. n. 11 del 13/04/2001, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, e successive modificazioni, la Regione del Veneto ha disciplinato le modalità di intervento e gestione della rete stradale trasferita ai sensi del decreto legislativo n. 112/98.

Conseguentemente, con provvedimento n. 59 del 24/07/2002, il Consiglio Regionale del Veneto ha individuato la rete viaria di interesse regionale.

L’art. 92 della medesima L.R. 11/2001 stabilisce che, sulla rete viaria trasferita, ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 112/1998, la Regione provvede tra l’altro:

  • alla pianificazione degli interventi sulla rete viaria mediante l'approvazione di un piano di settore sulla grande viabilità nell'ambito del Piano regionale trasporti e secondo le medesime procedure di formazione; il piano di settore individua, in particolare, il grafo della rete viaria regionale, tale da assicurare adeguate condizioni di mobilità e sicurezza sulla rete stradale della Regione;
  • alla programmazione pluriennale degli interventi sulla rete viaria, coordinata con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

In attuazione della citata L.R. n. 11/2001 il Consiglio Regionale, sentita la Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione, ha approvato, con diversi provvedimenti che si sono susseguiti nel periodo fra il 2002 e il 2012, l’aggiornamento del Piano Triennale degli interventi per l’adeguamento della rete viaria trasferita.

In data 20/12/2002 le attività di progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza della rete stradale di interesse regionale e, in particolare, anche la progettazione e l’esecuzione di interventi compresi nei Piani Triennali della Viabilità approvati dal Consiglio regionale, sono state affidate dalla Regione del Veneto alla Società Veneto Strade attraverso una specifica Concessione, successivamente integrata con atti aggiuntivi stipulati in data 12/11/2003 e in data 30/12/2011.

Si rende pertanto necessario ora, alla luce del recente nuovo “Piano Regionale dei Trasporti”, riavviare una nuova fase di programmazione di opere viarie, o di manutenzione delle esistenti, tenendo anche conto delle possibili ulteriori risorse finanziarie che si renderanno disponibili, che siano in grado di rispondere alle esigenze derivanti dall'evoluzione economica che ha caratterizzato nel frattempo il tessuto produttivo, distributivo e sociale regionale del Veneto, oltre che dagli scenari che si prospettano con il progresso delle tecnologie informatiche, le cui incidenze sono e saranno sempre più determinanti su scala regionale.

Come detto, l’aggiornamento di tale strumento di pianificazione diventa peraltro indispensabile anche alla luce del recente procedimento di riclassificazione della rete stradale di interesse regionale, intervenuta con il citato DPCM 21 novembre 2019 “Revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto” pubblicato sulla G.U.R.I n. 22 del 28-1-2020. Il predetto provvedimento prevede, per il Veneto, la riclassificazione a “Strada Statale” di circa 700 km di strade attualmente Provinciali o Regionali e pertanto comporta la necessità di ridisegnare la “maglia stradale” attualmente in gestione alla Società Veneto Strade Spa.

Visto quanto sopra si tratta quindi di addivenire alla redazione del “Piano Triennale di Interventi per l’adeguamento della rete viaria”, per il triennio 2021-2023, che dovrà delineare il nuovo sistema infrastrutturale del Veneto, in coordinamento ed armonizzazione funzionale delle politiche del Piano Regionale dei Trasporti e degli strumenti di programmazione statale ed europea in materia, programmando, anche in funzione delle risorse assegnate per il prossimo triennio, gli interventi infrastrutturali nuovi o di adeguamento dell'esistente, gli interventi di manutenzione straordinaria, di mitigazione ambientale e i lavori urgenti, tenendo peraltro conto del traffico generato dall'entrata in esercizio della Supertrada Pedemontana Veneta, in corso di completamento.

Parallelamente, considerato che tra gli obiettivi prioritari della Regione, sanciti dal Piano Regionale dei Traporti, è previsto di sviluppare un sistema di trasporti orientato alla tutela dell’ambiente e del territorio e in grado di sostenere la transizione del trasporto verso una mobilità sostenibile, dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, incentivando l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto ecocompatibile, si ritiene di addivenire anche alla redazione del “Piano della Mobilità ciclistica regionale”.

Nello specifico, la necessità di redazione di un Piano in materia ciclistica nasce sia dall’esigenza di coordinamento delle molte iniziative da tempo al centro delle politiche regionali, sia per rispondere alle nuove disposizioni normative sul tema che prevedono l’elaborazione di uno specifico strumento di programmazione.

A riguardo, occorre ricordare l’art. 5 della Legge n. 2 dell’11 gennaio 2018 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” che stabilisce che le Regioni devono predisporre ed approvare il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, con cadenza triennale, in coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti e della Logistica e con il Piano Nazionale della Mobilità Ciclistica e quanto disposto, altresì, dall’art. 2 della Legge Regionale n. 35 dell’8 agosto 2019 “Promozione del cicloturismo e istituzione del logo "Venice bike lands"” che stabilisce sia individuato nell’ambito della programmazione regionale uno specifico strumento di programmazione per la promozione e valorizzazione del cicloturismo.

Pertanto, in considerazione delle numerose attività poste in capo agli uffici regionali derivanti dall’attività di redazione, ed approvazione, del “Piano Triennale di Interventi per l’adeguamento della rete viaria per il triennio 2021-2023” e del “Piano della Mobilità ciclistica regionale”, nonché alle specifiche competenza della Società Veneto Strade Spa in tema di infrastrutture stradali e ciclabili, si ritiene di addivenire alla stipula con la predetta società, di un Accordo di Collaborazione ai sensi della L.R. 35/2001, il cui schema è riportato nell’Allegato A alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, finalizzato all’espletamento delle attività necessarie per la redazione di Piani di competenza regionale, e che definisce i reciproci impegni a carico dei soggetti firmatari.

L’art. 32 della L.R. 29/11/2001, n. 35 prevede, infatti, la conclusione di Accordi per l’attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di più soggetti.

Inoltre l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, e s.m.i., prevede che non si applichi la disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte cumulativamente, come nel caso in argomento, le seguenti condizioni:

  1. l’accordo sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
  2. l’attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
  3. le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.

La Delibera ANAC n. 567 del 31.5.2017 ha precisato, altresì, che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici.

Con Legge Regionale n. 13 del 29 marzo 2019, di modifica della Legge Regionale n. 29 del 25 ottobre 2001, di costituzione della Società Veneto Strade S.p.A. la Regione ha ritenuto di ampliare il campo di azione alla Società estendendo le originarie attività legate alle infrastrutture stradali, anche ad altre opere pubbliche di interesse regionale, come nel caso delle piste ciclabili e degli itinerari.

Conseguentemente, l’Assemblea dei Soci di Veneto Strade S.p.A., di cui la Regione detiene la partecipazione del 76,42%, in data 31/05/2019 ha approvato il nuovo statuto societario in linea con i nuovi dettati normativi.

In sintesi lo schema di Accordo finalizzato alla predisposizione degli strumenti di pianificazione oggetto del presente provvedimento, preliminarmente condiviso dalla Società regionale, riguarda i seguenti principali aspetti, rinviando all’Allegato A gli aspetti di dettaglio:

A carico della Regione del Veneto:

  • condividere lo stato dell’arte delle iniziative in corso nelle materie oggetto dell’incarico;
  • adottare le misure organizzative e funzionali per assicurare l’operatività di Veneto Strade nell’attività in oggetto, fornendo altresì il necessario supporto nell’attività amministrativa;
  • coordinare il Tavolo tecnico dell’art. 7 dell’Accordo, all’uopo istituito e incaricato di definire gli indirizzi delle attività, il rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative della collaborazione e verificare lo stato di avanzamento delle attività;
  • erogare i finanziamenti regionali resi disponibili per l’attuazione degli interventi individuati dall’Accordo di Collaborazione;

A carico di Veneto Strade S.p.A:

  • assumere il ruolo di soggetto attuatore e la responsabilità dei procedimenti che dovranno essere attivati per lo svolgimento delle attività di cui all’Accordo;
  • effettuare le funzioni di stazione appaltante per il conferimento degli incarichi che verranno attivati per lo svolgimento delle attività assegnate;
  • predisporre le proposte progettuali dei Piani sulla base degli indirizzi, degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi e delle modalità organizzative individuate dal tavolo tecnico dell’art. 7 dell’Accordo;
  • fornire assistenza tecnica, mettendo a disposizione il proprio personale tecnico;

Dal punto di vista finanziario le risorse finalizzate allo sviluppo delle attività necessarie alla predisposizione dei Piani previsti dall’Accordo, stabilite nel limite massimo di € 336.829,95, risultano nella disponibilità della Regione del Veneto secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 36 dell’1.12.2020 “Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022” per un importo paria a € 216.829,94, sul capitolo n. 100710/U “Spese per la redazione del Piano Regionale dei Trasporti e di indagini e monitoraggio della mobilità regionale” e per un importo pari a € 120.000,00 sul capitolo 103538 “Azioni regionali per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (art. 13, l.r. 29/12/2017, n.45)”.

Si propone pertanto di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione, allegato A alla presente deliberazione, incaricando il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione dello stesso, al fine di consentire alla Veneto Strade S.p.A., in collaborazione con la Regione del Veneto, di addivenire allo sviluppo di tutte le attività tecnico amministrative concordate, necessarie alla redazione del “Piano Triennale di Interventi per l’adeguamento della rete viaria per il triennio 2021-2023” e del “Piano della Mobilità ciclistica regionale”, indicati nell’Accordo stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;

VISTO l’art. 32 della L.R. 29/11/2001, n. 35

VISTO l’art. 2, c, 2, lett. a) e o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 11 del 13/04/2001;

VISTA la Legge n. 2 del dell’11 gennaio 2018;

VISTA la L.R. n. n. 35 dell’8 agosto 2019;

VISTA la L.R. n. 36 dell’1.12.2020;

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con la Società Veneto Strade per la redazione del “Piano Triennale di Interventi per l’adeguamento della rete viaria per il triennio 2021-2023” e del “Piano della Mobilità ciclistica regionale” indicati nell’Accordo stesso;
  3. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione dello schema di Accordo di Collaborazione in approvazione;
  4. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, prima della sottoscrizione dell’atto, ad apportare modifiche non sostanziali allo schema di Accordo di Collaborazione al fine di meglio definire aspetti di dettaglio;
  5. di dare atto che le risorse necessarie per l’espletamento di quanto previsto dall’Accordo di Collaborazione, Allegato A, stabilite nel limite massimo di € 336.829,95, risultano nella disponibilità della Regione del Veneto secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 36 dell’1.12.2020 “Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022” per un importo paria a € 216.829,94, sul capitolo n. 100710/U “Spese per la redazione del Piano Regionale dei Trasporti e di indagini e monitoraggio della mobilità regionale” e per un importo pari a € 120.000,00 sul capitolo 103538 “Azioni regionali per la realizzazione della superstrada pedemontana veneta (art. 13, l.r. 29/12/2017, n.45)”.
  6. di demandare l’esecuzione degli atti successivi all’approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione alla Direzione Infrastrutture e Trasporti, nonché di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti dell’attivazione delle procedure preordinate alla redazione dei Piani di cui al punto 2. successivamente all’assunzione dei relativi atti di impegno;
  7. di dare atto infine che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1678_20_AllegatoA_436453.pdf

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