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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1638 del 24 novembre 2020
Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2020 dal fondo regionale per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria (art. 28 L.R. 50/1993; DGR n. 945 del 14.07.2020: Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti - AVEPA, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e all'acquacoltura).
In attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini della concessione e pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle produzioni agricole e dell’acquacoltura di cui alla DGR n. 945 del 14.07.2020, sottoscritta in data 31.07.2020, viene approvato il riparto delle risorse recate nell’esercizio 2020 dal fondo regionale di cui all’art. 28 della L.R. 50/1993.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L’articolo 26 della legge 157/1992 (Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l’esercizio venatorio) stabilisce che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, sia costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.
In ossequio al suddetto dettato normativo, la Regione del Veneto ha istituito il fondo regionale di cui all’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, finalizzato alla prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica e dall’attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche, ivi compresa l’acquacoltura, nei territori soggetti alla pianificazione faunistico venatoria; detto fondo viene ripartito annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, approvato con L.R. 5 gennaio 2007, n. 1 (Titolo V dell’Allegato A, artt. da n. 16 a n. 20).
Le finalità di detto fondo regionale sono conseguite attraverso l’erogazione agli aventi titolo (proprietari e conduttori di fondi rustici che hanno subìto danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, e/o che hanno messo in atto idonee misure di prevenzione degli stessi danni) di contributi ragguagliati all’entità del danno subìto/dell’intervento preventivo messo in atto, contributi che, secondo un’impostazione consolidata ormai dal 2015, si configurano come Aiuti di Stato in regime de minimis, ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 per quanto riguarda il comparto agricolo e zootecnico, e ai sensi del Regolamento UE n. 717/2014 per quanto riguarda il comparto dell’acquacoltura.
Nell’ambito del complesso iter legislativo regionale con il quale, a partire da e in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.” (c.d. “legge Delrio”), si è pervenuti al riordino normativo e organizzativo delle funzioni cosiddette non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione, la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 è intervenuta, tra l’altro, modificando il sopra richiamato articolo 28 della L.R. 50/1993, che originariamente delegava l’erogazione dei contributi di cui trattasi alle Province. L’articolo, così modificato, prevede che:
Con DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 la Giunta regionale ha quindi approvato il modello organizzativo e la riorganizzazione del personale per l’esercizio delle funzioni non fondamentali da riallocare in capo alla Regione in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria e ittica, con decorrenza a far data dal 1° ottobre 2019.
Per il combinato disposto quindi, anche le sopra richiamate modifiche introdotte dalla L.R. 30/2018 all’articolo 28 della L.R. 50/1993 sono entrate in vigore alla data del 1° ottobre 2019.
Con DGR n. 1704 del 19.11.2019 la Giunta regionale ha quindi approvato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto ed AVEPA ai fini della liquidazione dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all’agricoltura e all’acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 L.R. 50/1993 per l’anno 2019, provvedendo, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione in data 28.11.2019, a trasferire ad AVEPA le pertinenti risorse a valere sull’annualità 2019 del Bilancio regionale.
Con lo stesso atto di Giunta, la definitiva presa in carico da parte di AVEPA delle funzioni complessive previste dall’articolo 28 è stata rinviata ad un provvedimento successivo, da adottarsi a seguito degli approfondimenti necessari all’individuazione dei fabbisogni finanziari e di personale correlati allo svolgimento a regime della funzione da parte di AVEPA, e nelle more del quale gli uffici territoriali della Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria hanno dato continuità, con risorse interne e con la collaborazione delle Polizie provinciali, alle attività di ricezione delle istanze per prevenzione e indennizzo dei danni e ai relativi accertamenti dopo il 01.10.2019.
Si è quindi pervenuti, fatti i necessari approfondimenti di carattere giuridico, organizzativo e finanziario, alla definizione della “Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all’agricoltura e all’acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 L.R. 50/1993” (di seguito “Convenzione”), approvata con DGR n. 945 del 14.07.2020 ed entrata in vigore, a seguito della sottoscrizione da parte del Commissario Straordinario di AVEPA (prot. n. 305338 del 31.07.2020), in data 1° agosto 2020.
La Convenzione prevede all’articolo 2, tra le altre, le attività finalizzate al pagamento da parte di AVEPA dei contributi a valere sull’annualità 2020 del fondo art. 28 L.R. 50/1993, a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni 2019/2020, sulla base di:
A tal fine, lo stesso articolo 2 della Convenzione prevede, in capo alla Giunta regionale, l’approvazione del provvedimento di riparto delle risorse a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 L.R. 50/1993 per l’anno 2020, per il pagamento dei contributi dovuti per le istanze per prevenzione e danni all’agricoltura dal 01/07/2019 alla data di entrata in vigore della Convenzione stessa e dei contributi dovuti per danni all’acquacoltura riferiti all’anno 2019, nonché per il bando per interventi di prevenzione dei danni all’agricoltura del 2° semestre 2020.
Ai fini del suddetto riparto si rende quindi necessario procedere alla determinazione dell’entità della contribuzione riconoscibile a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e all’acquacoltura, tra:
e ciò alla luce delle risultanze istruttorie espletate dai competenti Uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, sulle istanze pervenute dagli aventi titolo nel periodo di riferimento, dando atto preliminarmente che, in continuità con gli analoghi provvedimenti di riparto approvati per le precedenti annualità, vengono pagati sull’annualità 2020 i contributi riconoscibili per le istanze di prevenzione e danni all’agricoltura riferite al secondo semestre 2019 e al primo semestre 2020, nonché le istanze per prevenzione e danni all’acquacoltura riferite al 2019.
A tal fine, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria ha provveduto ad approvare con propri atti gli esiti istruttori delle istanze per prevenzione e indennizzo dei danni all’agricoltura e all’acquacoltura pervenute ai competenti Uffici territoriali delle U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico venatoria – Ambito Prealpino e Alpino e Ambito Litoraneo. Dai suddetti esiti istruttori risultano, come riportato nello schema riepilogativo Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, le seguenti istanze ammissibili a contribuzione:
Ciò premesso, e preso atto della disponibilità recata per l’annualità 2020 dal pertinente capitolo di Bilancio n. 75044, disponibilità che, aggiornata alla luce delle proposte variazioni di Bilancio ammonta a complessivi € 1.270.000,00, si ritiene di procedere con il presente provvedimento:
Con riferimento alle suddette proposte di stanziamento, per quanto riguarda quello relativo ai contributi de minimis al settore agricolo (Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i.), pari ad € 1.170.000,00, si dà atto della verifica preliminare con i competenti Uffici regionali del non superamento del plafond stabilito per la Regione Veneto in applicazione del Regolamento UE n. 1408/2013 e dei relativi atti applicativi nazionali; per quanto riguarda l’ammontare totale degli stanziamenti per l’acquacoltura, pari ad € 100.000,00, compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria la prevista comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai fini della verifica del rispetto del plafond nazionale di cui al Regolamento 717/2014.
Al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica a faunistico-venatoria vengono quindi affidati:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’articolo 26 della Legge 157/1992 “Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l’esercizio venatorio”;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 28, così come modificato da ultimo con legge regionale 7 agosto 2018, n. 30;
VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019, concernente la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria e ittica e in materia di agricoltura delle Province e della Città Metropolitana di Venezia;
VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura;
VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), ed in particolare il Titolo V dell’allegato A – Regolamento di attuazione;
VISTO il Regolamento UE 1408/2013 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento UE 717/2014;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”;
VISTI gli orientamenti dell’unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014;
VISTI gli orientamenti per l’esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicati nella GUCE 2015/C 21701 del 2.7.2015;
RICHIAMATA la DGR 1704 del 19.11.2019;
VISTA la DGR n. 945 del 14.07.2020 concernente “Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all’agricoltura e all’acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 L.R. 50/1993”;
PRESO ATTO della disponibilità recata dal capitolo n. 75044 ad oggetto “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria“ del Bilancio regionale di previsione 2020-2022 per l’esercizio 2020;
RICHIAMATA la legge regionale 1/2011;
VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.2018 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;
VISTA la L.R. n. 46 del 25.11.2019 “Bilancio di previsione 2020-2022”;
VISTA la DGR n. 30 del 21.01.2020 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022”;
VISTA la legge regionale 39/2001;
VISTO l’art.2, c.2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,
delibera
lo stanziamento dell’importo residuo sul pertinente capitolo 75044 del Bilancio regionale, pari ad € 964.188,67, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni, contributi il cui importo per singolo beneficiario viene determinato in misura proporzionale alla suddetta disponibilità, a partire dal contributo massimo riconoscibile in applicazione dei criteri di cui alla precedente lettera a);
(seguono allegati)
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