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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 192 del 11 dicembre 2020


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1637 del 24 novembre 2020

Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2020 dal fondo regionale per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013).

Note per la trasparenza

Viene approvato il riparto delle risorse recate per il 2020 dal fondo regionale per i danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 L.R. 6/2013), il tutto alla luce degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale (Regolamento UE 1408/2013).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L’articolo 15 c. 3 della Legge 394/1991 (Legge quadro sulle Aree protette), stabilisce, avuto riguardo ai territori ricadenti nelle aree protette istituite ai sensi della legge medesima, che l’Ente gestore è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica nel territorio di competenza.

La Regione de Veneto, in ossequio al suddetto dettato normativo nazionale, ha istituito il fondo regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6, finalizzato alla prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche nei territori delle aree protette di competenza regionale. Con L.R. 8 agosto 2017 n. 22 (articolo 6, comma 4), l’operatività di detto fondo regionale è stata estesa anche alla prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica protetta nell’intero territorio regionale.

Come già per l’analogo fondo regionale di cui all’articolo 28 della L.R. 50/1993, le finalità di cui sopra sono conseguite attraverso l’erogazione agli aventi titolo (soggetti che hanno subito danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, e soggetti che hanno messo in atto idonee misure di prevenzione degli stessi danni) di contributi ragguagliati all’entità del danno subito / dell’intervento preventivo messo in atto, contributi che, secondo un’impostazione consolidata ormai dal 2015, si configurano come Aiuti di Stato in regime de minimis, ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 per quanto riguarda il comparto agricolo e zootecnico, e ai sensi del Regolamento UE n. 717/2014 per quanto riguarda il comparto dell’acquacoltura. Si richiama, per quanto concerne più nel dettaglio la natura di Aiuti di Stato de minimis di detti contributi, quanto esposto in premessa ai precedenti analoghi provvedimenti annuali di Giunta regionale, da ultimo la DGR n. 2055 del 14.12.2017, Peraltro, il regime de minimis per il settore agricolo di cui al Regolamento UE 1408/2013 è stato modificato con Regolamento  (UE) 2019/316 e il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 22 giugno 2020, ha, da ultimo, stabilito tra l’altro l'innalzamento ad € 25.000,00 del massimale degli aiuti de minimis concessi nell'arco di un triennio finanziario alle imprese del settore agricolo.

Fatti salvi il rispetto dei massimali di contribuzione previsti dai richiamati Regolamenti comunitari (pari dunque ad € 25.000,00 a triennio per singola azienda per i contributi del comparto agricolo ed € 30.000,00 a triennio per singola azienda per i contributi all’acquacoltura), nonché i limiti di stanziamento annuale di Bilancio a valere sul fondo regionale, l’entità della contribuzione riconoscibile viene calcolata, secondo l’approccio finora adottato e confermato o modificato annualmente dalla Giunta regionale:

  1.  pari al 100% dell’ammontare dei danni, quantificati secondo criteri annualmente approvati con provvedimento di Giunta regionale, e degli interventi di prevenzione, avuto riguardo ai danni causati da Grandi carnivori selvatici (Orso Lupo e Lince);
  1. secondo scaglioni contributivi progressivi, individuati con DGR n. 2210/2007 e successive modifiche e integrazioni e annualmente riconfermati, rispetto al danno quantificato e alla spesa ammissibile per la prevenzione.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei contributi, secondo l’impostazione adottata finora il fondo regionale di cui trattasi viene utilizzato:

  1. per una quota parte, annualmente individuata con provvedimento di Giunta regionale (si richiama, a tale proposito, il provvedimento relativo all’annualità in corso DGR n. 321 del 17.03.2020), per la prevenzione e l’indennizzo integrali dei danni causati alla zootecnia e alle produzioni agricole e apistiche da grandi carnivori selvatici (Orso, Lupo, Lince), direttamente da parte dei competenti Uffici regionali afferenti alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria incaricati dell’istruttoria delle istanze e dell’erogazione dei contributi ai beneficiari finali;
  1.  per la restante quota parte, e comunque nei limiti del fabbisogno risultante, sono oggetto di annuale provvedimento di riparto tra gli Enti gestori delle aree protette regionali, così come individuati con DGR n. 2175 del 25.12.2013, delegati ai sensi del Titolo V del vigente Piano faunistico venatorio regionale approvato con L.R. 1/2007 e s.m.i., alla ricezione, verifica e istruttoria delle istanze di contribuzione per prevenzione e indennizzo dei danni nonché all’erogazione dei contributi ai beneficiari finali aventi diritto, avuto riguardo alle istanze relative all’anno di riparto positivamente istruite (più le istanze residue dell’anno precedente).

Avuto riguardo alle risorse recate dal Bilancio 2020 a valere sul fondo regionale in oggetto (capitolo n. 101930), con già citata DGR 321 del 17.03.2020 la Giunta regionale ha approvato i criteri per la quantificazione dei danni causati da grandi carnivori nel 2020, autorizzando un importo totale di € 250.000,00, a valere sul capitolo 101930 per l’erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo e prevenzione degli stessi danni; in attuazione di tale provvedimento, nel corso del 2020 la competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha provveduto ad impegnare, finora, complessivamente € 184.387,77.

Per quanto riguarda i danni alle produzioni agricole e all’acquacoltura nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria, con nota prot. 450600 del 22.10.2020, la stessa Direzione regionale ha provveduto a richiedere agli Enti gestori delle aree protette regionali, individuati nella già richiamata DGR 2175 del 25.12.2013, i dati relativi alle istanze di contribuzione per prevenzione e danni nei territori di competenza pervenute nel 2020 (ed eventuali istanze residue 2019) e positivamente istruite, in esito alla quale nota sono pervenuti riscontri da parte dei seguenti Enti:

  • Parco regionale dei Colli Euganei: n. 24 istanze per danni alle produzioni agricole, per un importo totale periziato di € 99.554,31, e n. 22 istanze per prevenzione dei danni alle produzioni agricole, per una spesa ammissibile totale di € 14.305,19, pari a un totale complessivo pari ad € 113.859,50;
  • Parco naturale regionale della Lessinia: n. 8 istanze per danni alle produzioni agricole, per un importo totale di € 4.942,45;
  • Parco regionale Veneto del Delta del Po: 1 istanza per danni alle produzioni dell’acquacoltura, per la quale tuttavia il danno non è stato quantificato.

Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto della disponibilità recata dal pertinente capitolo del Bilancio regionale 2020 al netto dello stanziamento complessivo disposto con la citata DGR 321/2020, pari ad € 150.000,00, al fine di procedere al riparto e all’individuazione degli stanziamenti destinati all’erogazione di contributi de minimis per il comparto agricolo e per il comparto dell’acquacoltura, si dà atto:

  1. che la disponibilità recata dal capitolo 101930 consente, come già avvenuto nel 2019, di stanziare l’importo corrispondente all’erogazione di contributi per la prevenzione e l’indennizzo dei danni all’agricoltura da fauna selvatica nei territori delle aree protette regionali per l’anno 2020 commisurati al 100%, rispettivamente della spesa ammissibile e del danno periziato, fino all’importo massimo concedibile di € 25.000,00 corrispondente al massimale per gli aiuti de minimis concedibile a singola azienda nell’arco del triennio di riferimento, fissato dalla già citata normativa sugli Aiuti di Stato per il settore agricolo. In applicazione dei suddetti criteri risulta uno stanziamento totale complessivo pari ad € 98.692,45, così ripartito:
  1. € 93.750,00 a favore dell’Ente Parco regionale dei Colli Euganei, di cui € 79.444,81 per contributi a titolo di indennizzo danni ed € 14.305,19 per contributi a titolo di prevenzione;
  2. € 4.942,45 a favore del Parco naturale regionale della Lessinia per contributi a titolo di indennizzo danni;
  1. che, non risultando istanze ammissibili per prevenzione e indennizzo di danni da fauna selvatica all’acquacoltura nei territori delle aree protette regionali per l’anno 2020, non è necessario conseguentemente stanziare risorse per l’erogazione di contributi de minimis all’acquacoltura per l’anno 2020;
  1. che, al netto di quanto sopra disposto, residuano € 51.307,55 a valere sul capitolo 101930 (in aggiunta agli € 65.612,23 residuali rispetto a quanto già autorizzato con precedente DGR 321/2020), somme da destinarsi all’erogazione di contributi de minimis a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori sull’intero territorio regionale (istanze pervenute entro il 15 novembre 2020 ai competenti Uffici regionali, in corso di istruttoria), secondo i criteri per la quantificazione e le modalità operative già approvati con DGR 321 del 17.03.2020;
  1. per quanto riguarda l’ammontare totale degli stanziamenti disposti con il presente provvedimento destinati all’erogazione di contributi de minimis all’agricoltura a valere sul fondo di cui trattasi, pari ad € 98.692,45 per prevenzione e indennizzo danni all’agricoltura e ad € 51.307,55 per prevenzione e indennizzo dei danni da grandi Carnivori, per un totale di € 150.000,00, si dà atto della verifica preliminare con i competenti Uffici regionali del non superamento del plafond stabilito per la Regione Veneto in applicazione del Regolamento UE n. 1408/2013 e dei relativi atti applicativi nazionali.

Tutto ciò premesso, con la presente deliberazione si provvede:

  1. a determinare l’entità della contribuzione riconoscibile a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori delle aree protette regionali per l’anno 2020 nella misura del 100% del danno periziato e della spesa ammissibile a titolo di prevenzione, fino all’importo massimo concedibile di € 25.000,00 corrispondente al massimale contributivo previsto dal Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i. per i contributi in regime de minimis al settore agricolo e forestale;
  1. ad autorizzare l’importo complessivo di € 98.692,45 a valere sulle risorse recate dal capitolo 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)“ del Bilancio 2020 ai fini della corresponsione agli aventi diritto di contributi de minimis ai sensi del Regolamento UE 1408/2013 e s.m.i. a titolo di indennizzo e prevenzione dei danni da fauna selvatica all’agricoltura nei territori preclusi all’attività venatoria nell’anno 2020 e residui 2019, così di seguito ripartiti:
  1. € 93.750,00 a favore dell’Ente Parco regionale dei Colli Euganei, di cui € 79.444,81 per contributi a titolo di indennizzo danni ed € 14.305,19 per contributi a titolo di prevenzione;
  2. € 4.942,45 a favore del Parco naturale regionale della Lessinia per contributi a titolo di indennizzo danni;
  1. ad autorizzare l’importo residuo disponibile sul capitolo 101930 del Bilancio pluriennale 2020-2022 per l’annualità 2020, pari ad € 51.307,55, ad integrazione dello stanziamento già autorizzato con DGR 321 del 17.03.2020, ai fini dell’erogazione dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo danni causati da grandi carnivori sull’intero territorio regionale (istanze pervenute entro il 15 novembre 2020 ai competenti Uffici regionali, in corso di istruttoria), secondo i criteri per la quantificazione e le modalità operative già approvati con medesima DGR 321 del 17.03.2020, nei limiti dell’importo totale autorizzato e dei termini temporali di operatività del Bilancio regionale 2020, oltre i quali i contributi dovuti saranno pagati a valere sulle risorse del Bilancio 2021;
  1. ad affidare al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica a faunistico-venatoria:
  1. l’assunzione dell’impegno contabile e l’effettuazione della relativa liquidazione a favore dell’Ente Parco regionale dei Colli Euganei dell’importo di € 93.750,00 a valere sul capitolo 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)“ dell’annualità 2020 del Bilancio pluriennale 2020-2022, che presenta sufficiente disponibilità;
  2. l’assunzione dell’impegno contabile e l’effettuazione della relativa liquidazione a favore del Parco naturale regionale della Lessinia dell’importo di € 4.942,45 a valere sul capitolo 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)“ dell’annualità 2020 del Bilancio pluriennale 2019-2021, che presenta sufficiente disponibilità;
  3. l’assunzione degli impegni contabili e l’effettuazione delle relative liquidazioni a beneficio degli aventi titolo ai fini dell’erogazione di contributi per indennizzo e prevenzione dei danni da grandi carnivori sulla base dei criteri di cui alla DGR n. 321 del 17.03.2020, per un importo massimo pari ad € 51.307,55 a valere sul capitolo 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)“ dell’annualità 2020 del Bilancio pluriennale 2020-2022, nonché i successivi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati;
  4. la comunicazione agli Enti gestori delle aree protette di cui alle precedenti lettere a) e b) degli importi riconosciuti per singolo beneficiario ai fini dell’erogazione finale agli stessi, fatti salvi gli obblighi, in capo a ciascuno dei suddetti Enti per quanto di rispettiva competenza, relativi alla verifica del rispetto dei limiti contributivi per singolo beneficiario fissati dal Regolamento UE 1408/2013 e s.m.i.  e alla notifica ai sensi del Regolamento medesimo quali contributi de minimis, nonché i successivi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati;
  1. a dare atto che competono agli Enti gestori delle aree protette di competenza regionale, di cui al precedente punto 2):
  1. la verifica del rispetto per singolo beneficiario, per quanto di rispettiva competenza, dei limiti contributivi fissati dai Regolamenti comunitari di riferimento;
  2. l’erogazione dei contributi ai beneficiari aventi titolo, per quanto di rispettiva competenza;
  3. la notifica dei contributi de minimis erogati ai beneficiari di cui alla lettera b), nonché i successivi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria” così come modificata, da ultimo, con L.R. n. 22 dell’8 agosto 2017 (Legge Europea 2017);

RICHIAMATA la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 28;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), ed in particolare il Titolo V dell’allegato A – Regolamento di attuazione;

VISTA la DGR n. 2175 del 25 novembre 2013 avente per oggetto “Riparto del fondo regionale per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria (Art. 3, c. 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6)”;

VISTO il Regolamento UE 1408/2013 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”;

VISTI gli orientamenti dell’unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014;

RichiamatE le delibere di Giunta regionale n. 2210 del 17.07.07, n. 1003 del 06.05.2008, n. 3175 del 28.10.2008 e n. 2187 del 18.11.2014;

RICHIAMATE le DGR n. 1617 del 19.11.2015, n. 1673 del 21.10.2016, n. 2055 del 14.12.2017, n. 1631 del 06.11.2018 e n. 1703 del 19.11.2019;

VISTA la DGR n. 321 del 17.03.2020;

PRESO ATTO della disponibilità recata dal capitolo n. 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)” del Bilancio regionale di previsione 2020-2022 per l’esercizio 2020;

RICHIAMATA la legge regionale 1/2011;

VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.2018 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;

VISTA la L.R. n. 46 del 25.11.2019 “Bilancio di previsione 2020-2022”;

VISTA la DGR n. 30 del 21.01.2020 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022”;

VISTA la legge regionale 39/2001;

VISTO l’art.2, c.2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico

nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,

delibera

  1. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante del presente provvedimento, ai fini della prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche nei territori delle aree protette di competenza regionale in attuazione dell’articolo 3 della L.R. 6/2013, l’entità della contribuzione riconoscibile a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori delle aree protette regionali per l’anno 2020 nella misura del 100% del danno periziato e della spesa ammissibile a titolo di prevenzione, fino all’importo massimo concedibile di € 25.000,00 corrispondente al massimale contributivo previsto dal Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i. per i contributi in regime de minimis al settore agricolo e forestale;
  1. di autorizzare l’importo complessivo di € 98.692,45 a valere sulle risorse recate dal capitolo 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)“ del Bilancio 2020 ai fini della corresponsione agli aventi diritto di contributi de minimis ai sensi del Regolamento UE 1408/2013 e s.m.i. a titolo di indennizzo e prevenzione dei danni da fauna selvatica all’agricoltura nei territori preclusi all’attività venatoria nell’anno 2020 e residui 2019, così di seguito ripartiti:
  1. € 93.750,00 a favore dell’Ente Parco regionale dei Colli Euganei, di cui € 79.444,81 per contributi a titolo di indennizzo danni ed € 14.305,19 per contributi a titolo di prevenzione;
  2. € 4.942,45 a favore del Parco naturale regionale della Lessinia per contributi a titolo di indennizzo danni;
  1. di autorizzare l’importo residuo disponibile sul capitolo 101930 del Bilancio pluriennale 2020-2022 per l’annualità 2020, pari ad € 51.307,55, ad integrazione dello stanziamento già autorizzato con DGR 321 del 17.03.2020, ai fini dell’erogazione dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo danni causati da grandi carnivori sull’intero territorio regionale (istanze pervenute entro il 15 novembre 2020 ai competenti Uffici regionali, in corso di istruttoria), secondo i criteri per la quantificazione e le modalità operative già approvati con medesima DGR 321 del 17.03.2020, nei limiti dell’importo totale autorizzato e dei termini temporali di operatività del Bilancio regionale 2020, oltre i quali i contributi dovuti saranno pagati a valere sulle risorse del Bilancio 2021;
  1. di affidare al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica a faunistico-venatoria:
  1. l’assunzione dell’impegno contabile e l’effettuazione della relativa liquidazione a favore dell’Ente Parco regionale dei Colli Euganei dell’importo di € 93.750,00 a valere sul capitolo 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)“ dell’annualità 2020 del Bilancio pluriennale 2020-2022, che presenta sufficiente disponibilità;
  2. l’assunzione dell’impegno contabile e l’effettuazione della relativa liquidazione a favore del Parco naturale regionale della Lessinia dell’importo di € 4.942,45 a valere sul capitolo 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)“ dell’annualità 2020 del Bilancio pluriennale 2019-2021, che presenta sufficiente disponibilità;
  3. l’assunzione degli impegni contabili e l’effettuazione delle relative liquidazioni a beneficio degli aventi titolo ai fini dell’erogazione di contributi per indennizzo e prevenzione dei danni da grandi carnivori sulla base dei criteri di cui alla DGR n. 321 del 17.03.2020, per un importo massimo pari ad € 51.307,55 a valere sul capitolo 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)“ dell’annualità 2020 del Bilancio pluriennale 2020-2022, nonché i successivi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati;
  4. la comunicazione agli Enti gestori delle aree protette di cui alle precedenti lettere a) e b) degli importi riconosciuti per singolo beneficiario ai fini dell’erogazione finale agli stessi, fatti salvi gli obblighi, in capo a ciascuno dei suddetti Enti per quanto di rispettiva competenza, relativi alla verifica del rispetto dei limiti contributivi per singolo beneficiario fissati dal Regolamento UE 1408/2013 e s.m.i.  e alla notifica ai sensi del Regolamento medesimo quali contributi de minimis, nonché i successivi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati;
  1. di dare atto che competono agli Enti gestori delle aree protette di competenza regionale, di cui al precedente punto 2):
  1. la verifica del rispetto per singolo beneficiario, per quanto di rispettiva competenza, dei limiti contributivi fissati dai Regolamenti comunitari di riferimento;
  2. l’erogazione dei contributi ai beneficiari aventi titolo, per quanto di rispettiva competenza;
  3. la notifica dei contributi de minimis erogati ai beneficiari di cui alla lettera b), nonché i successivi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati;
  1. di determinare in € 150.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo n. 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)” del bilancio regionale di previsione 2020-2022 per l’esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità;
  1. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è assegnato il capitolo di cui al precedente punto 6), ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
  1. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  1. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, commi 1 e  2, e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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