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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1637 del 24 novembre 2020
Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2020 dal fondo regionale per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013).
Viene approvato il riparto delle risorse recate per il 2020 dal fondo regionale per i danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 L.R. 6/2013), il tutto alla luce degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale (Regolamento UE 1408/2013).
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L’articolo 15 c. 3 della Legge 394/1991 (Legge quadro sulle Aree protette), stabilisce, avuto riguardo ai territori ricadenti nelle aree protette istituite ai sensi della legge medesima, che l’Ente gestore è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica nel territorio di competenza.
La Regione de Veneto, in ossequio al suddetto dettato normativo nazionale, ha istituito il fondo regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6, finalizzato alla prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche nei territori delle aree protette di competenza regionale. Con L.R. 8 agosto 2017 n. 22 (articolo 6, comma 4), l’operatività di detto fondo regionale è stata estesa anche alla prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica protetta nell’intero territorio regionale.
Come già per l’analogo fondo regionale di cui all’articolo 28 della L.R. 50/1993, le finalità di cui sopra sono conseguite attraverso l’erogazione agli aventi titolo (soggetti che hanno subito danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, e soggetti che hanno messo in atto idonee misure di prevenzione degli stessi danni) di contributi ragguagliati all’entità del danno subito / dell’intervento preventivo messo in atto, contributi che, secondo un’impostazione consolidata ormai dal 2015, si configurano come Aiuti di Stato in regime de minimis, ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 per quanto riguarda il comparto agricolo e zootecnico, e ai sensi del Regolamento UE n. 717/2014 per quanto riguarda il comparto dell’acquacoltura. Si richiama, per quanto concerne più nel dettaglio la natura di Aiuti di Stato de minimis di detti contributi, quanto esposto in premessa ai precedenti analoghi provvedimenti annuali di Giunta regionale, da ultimo la DGR n. 2055 del 14.12.2017, Peraltro, il regime de minimis per il settore agricolo di cui al Regolamento UE 1408/2013 è stato modificato con Regolamento (UE) 2019/316 e il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 22 giugno 2020, ha, da ultimo, stabilito tra l’altro l'innalzamento ad € 25.000,00 del massimale degli aiuti de minimis concessi nell'arco di un triennio finanziario alle imprese del settore agricolo.
Fatti salvi il rispetto dei massimali di contribuzione previsti dai richiamati Regolamenti comunitari (pari dunque ad € 25.000,00 a triennio per singola azienda per i contributi del comparto agricolo ed € 30.000,00 a triennio per singola azienda per i contributi all’acquacoltura), nonché i limiti di stanziamento annuale di Bilancio a valere sul fondo regionale, l’entità della contribuzione riconoscibile viene calcolata, secondo l’approccio finora adottato e confermato o modificato annualmente dalla Giunta regionale:
Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei contributi, secondo l’impostazione adottata finora il fondo regionale di cui trattasi viene utilizzato:
Avuto riguardo alle risorse recate dal Bilancio 2020 a valere sul fondo regionale in oggetto (capitolo n. 101930), con già citata DGR 321 del 17.03.2020 la Giunta regionale ha approvato i criteri per la quantificazione dei danni causati da grandi carnivori nel 2020, autorizzando un importo totale di € 250.000,00, a valere sul capitolo 101930 per l’erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo e prevenzione degli stessi danni; in attuazione di tale provvedimento, nel corso del 2020 la competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha provveduto ad impegnare, finora, complessivamente € 184.387,77.
Per quanto riguarda i danni alle produzioni agricole e all’acquacoltura nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria, con nota prot. 450600 del 22.10.2020, la stessa Direzione regionale ha provveduto a richiedere agli Enti gestori delle aree protette regionali, individuati nella già richiamata DGR 2175 del 25.12.2013, i dati relativi alle istanze di contribuzione per prevenzione e danni nei territori di competenza pervenute nel 2020 (ed eventuali istanze residue 2019) e positivamente istruite, in esito alla quale nota sono pervenuti riscontri da parte dei seguenti Enti:
Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto della disponibilità recata dal pertinente capitolo del Bilancio regionale 2020 al netto dello stanziamento complessivo disposto con la citata DGR 321/2020, pari ad € 150.000,00, al fine di procedere al riparto e all’individuazione degli stanziamenti destinati all’erogazione di contributi de minimis per il comparto agricolo e per il comparto dell’acquacoltura, si dà atto:
Tutto ciò premesso, con la presente deliberazione si provvede:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria” così come modificata, da ultimo, con L.R. n. 22 dell’8 agosto 2017 (Legge Europea 2017);
RICHIAMATA la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 28;
Vista la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), ed in particolare il Titolo V dell’allegato A – Regolamento di attuazione;
VISTA la DGR n. 2175 del 25 novembre 2013 avente per oggetto “Riparto del fondo regionale per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria (Art. 3, c. 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6)”;
VISTO il Regolamento UE 1408/2013 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”;
VISTI gli orientamenti dell’unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014;
RichiamatE le delibere di Giunta regionale n. 2210 del 17.07.07, n. 1003 del 06.05.2008, n. 3175 del 28.10.2008 e n. 2187 del 18.11.2014;
RICHIAMATE le DGR n. 1617 del 19.11.2015, n. 1673 del 21.10.2016, n. 2055 del 14.12.2017, n. 1631 del 06.11.2018 e n. 1703 del 19.11.2019;
VISTA la DGR n. 321 del 17.03.2020;
PRESO ATTO della disponibilità recata dal capitolo n. 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)” del Bilancio regionale di previsione 2020-2022 per l’esercizio 2020;
RICHIAMATA la legge regionale 1/2011;
VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.2018 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;
VISTA la L.R. n. 46 del 25.11.2019 “Bilancio di previsione 2020-2022”;
VISTA la DGR n. 30 del 21.01.2020 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022”;
VISTA la legge regionale 39/2001;
VISTO l’art.2, c.2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico
nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,
delibera
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