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Materia: Edilizia abitativa
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1515 del 10 novembre 2020
Ripartizione tra i Comuni ad alta tensione abitativa del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli - disponibilità anno 2020. Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
Con il presente provvedimento si provvede al riparto, tra i Comuni veneti ad alta tensione abitativa interessati, delle risorse anno 2020 del Fondo inquilini morosi incolpevoli trasferite alla Regione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Nell’ambito delle “Misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore immobiliare” previste all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, da ripartire fra i Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87.
Le Regioni hanno il compito di ripartire tra i Comuni interessati le risorse trasferite dallo Stato.
Si riepiloga di seguito la situazione dei fondi statali finora trasferiti alla Regione del Veneto e ripartiti presso i Comuni nelle precedenti annualità:
Per quanto riguarda l’annualità 2020, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, datato 23 giugno 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2020, n. 196, è stata ripartita la dotazione di 9,5 milioni di euro e sono state assegnate al Veneto risorse per complessivi euro 370.118,84.
Al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse anche in forma coordinata con le risorse del Fondo nazionale di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, il DM 23 giugno 2020 ha ampliato la platea dei beneficiari anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere nell’alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8, A9. Inoltre, il richiamato DM stabilisce che i contributi del Fondo inquilini morosi incolpevoli non sono cumulabili con il c.d. “reddito di cittadinanza”.
Il citato DM 23 giugno 2020 attribuisce alle Regioni il compito di individuare i Comuni cui destinare le risorse assegnate, unitamente ad eventuali stanziamenti regionali, anche in deroga all’elenco dei Comuni a tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87.
Per quanto riguarda il Veneto, data la limitatezza delle risorse stanziate dallo Stato per il 2020, con nota regionale U.O. Edilizia prot. n. 326699 del 18/08/2020, si è ritenuto opportuno richiedere preliminarmente ai Comuni ad alta tensione abitativa, già destinatari di risorse nelle precedenti annualità del Fondo, di quantificare il fabbisogno di risorse necessarie per il riconoscimento dei contributi ai cittadini, tenuto conto della possibilità di ampliamento della platea dei beneficiari prevista dalle disposizioni di cui al DM 23 giugno 2020.
In tale contesto, si è osservato che i dati raccolti dai Comuni non forniscono un quadro sufficientemente chiaro della situazione, infatti il numero di domande pervenute è risultato poco più del 10% di quelle arrivate nell’anno precedente. D’altra parte il 2020 è stato sicuramente un anno particolare sia per il distanziamento sociale, conseguente alla situazione di emergenza sanitaria, che per le disposizioni intervenute di sospensione delle procedure esecutive di sfratto e tutto ciò si è tradotto in una drastica riduzione delle domande presentate rispetto a quelle pervenute nell’anno precedente risultata pari all’86%. In considerazione dell’esiguità delle risorse trasferite dal Ministero e del fatto che il 2020 è previsto come ultimo anno di finanziamento dell’iniziativa, si ritiene di procedere al riparto delle risorse disponibili per il 2020 sulla base storica delle domande sia ricevute che riconosciute dai Comuni, quasi ad attribuire un valore premiale alla quota riconosciuta. A tal fine la base di riparto per ciascun Comune viene individuata sommando al numero delle domande finanziate il 20% delle domande non finanziate e moltiplicando tale valore per l’ammontare medio dei contributi. Il tener conto, anche se in piccola parte, delle domande complessivamente ricevute, anche se non andate a buon fine, dà la misura dell’impegno del Comune nel promuovere lo strumento, mentre le domande effettivamente finanziate dipendono dai vincoli posti dalla normativa e dalla propensione del proprietario ad accettare una transazione il cui valore massimo è limitato dalla normativa stessa.
In ogni caso, l’importo a base di contributo non potrà superare l’importo del fabbisogno dichiarato ed essere inferiore per i Comuni capoluogo ad euro 2.000,00 ed a euro 1.000,00 per gli altri Comuni ad alta tensione abitativa che hanno ricevuto domande. I Comuni che non hanno mai raccolto domande restano esclusi dal riparto.
Sulla base di quanto fin qui premesso, si propone di ripartire tra i Comuni ad alta tensione abitativa le somme per ciascuno indicate nel prospetto di riparto Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’importo complessivo di euro 370.118,84.
L’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia, entro il corrente esercizio, risulta di euro 370.118,84 e la copertura finanziaria è posta a carico dei fondi disponibili sul capitolo 102189/U del bilancio regionale di previsione 2020 “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli – trasferimenti correnti (Art. 6, c.5, D.L. 31.8.2013, n. 102)” che presenta sufficiente disponibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 11 della legge n. 431/1998, art. 11, comma 6;
VISTO l’articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTA la delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87;
VISTI i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014, 5 dicembre 2014, 19 marzo 2015, 30 marzo 2016, 1 agosto 2017, 31 maggio 2018 e 23 dicembre 2019;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 giugno 2020;
VISTO il Decreto Direttoriale 31 maggio 2019, recante “Individuazione delle modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli”;
VISTE le DGR 29 settembre 2014, n. 1783 e 15 settembre 2015, n. 1211 di ripartizione ai Comuni del Fondo anno 2014;
VISTA la DGR 23 dicembre 2015, n. 2016 di ripartizione ai Comuni dell’acconto del Fondo anno 2015;
VISTA la DGR 25 novembre 2016, n. 1865 di ripartizione delle economie 2014, del saldo 2015 e dell’acconto del Fondo anno 2016;
VISTA la DGR 28 novembre 2017, n. 1845 di ripartizione del saldo anno 2016 e del Fondo anno 2017;
VISTA la DGR 22 ottobre 2018, n. 1552 di ripartizione del Fondo anno 2018 e di una quota residua anni precedenti;
VISTA la DGR n. 1643 del 5 novembre 2019;
VISTA la DGR n. 950 del 14 luglio 2020 di ripartizione delle disponibilità del Fondo anno 2019;
VISTE le comunicazioni di fabbisogno anno 2020 pervenute dai Comuni ad alta tensione abitativa in risposta alla nota regionale prot. n. 326699 del 18/08/2020;
VISTO l’art. 2, comma 2, lettera o), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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