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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 174 del 20 novembre 2020


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1509 del 10 novembre 2020

Proroga termini per la dimostrazione del possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale. D. Lgs. n. 99/2004, art. 1 comma 5 ter. DGR n. 1450/2019.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si concede una proroga di 12 mesi del termine per la dimostrazione del raggiungimento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’articolo 1 comma 5 ter della D.Lgs n. 99/2004 per le domande presentate nel corso del 2018, stante le difficoltà di ordine economico e organizzativo riscontrate dalle imprese nel 2020 a causa della pandemia COVID 19.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La figura dell'imprenditore Agricolo professionale (IAP), è stata introdotta dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che affida alle regioni le competenze per l'accertamento della sussistenza delle condizioni ivi definite.

La Regione del Veneto con deliberazione 8 ottobre 2019 n. 1450 ha, da ultimo, aggiornato la procedura per il riconoscimento della qualifica di IAP stabilendo, tra l’altro, che il possesso dei requisiti nelle fattispecie previste dall’articolo 1 comma 5 ter del citato D. Lgs. n. 99/2004, siano dimostrati dai soggetti obbligati entro 36 mesi dalla presentazione della relativa domanda di qualifica.

L’emergenza epidemiologica determinata dal virus COVID-2019 ha determinato numerose difficoltà ai vari settori produttivi, sia di ordine economico che organizzativo, tanto che la Regione del Veneto con decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 aprile 2020, n. 35 ha dichiarato lo stato di crisi del settore primario.

A seguito di quanto sopra, si è riscontrata la difficoltà per gli agricoltori che hanno presentato la domanda di riconoscimento per ottenere la qualifica di IAP ai sensi del citato articolo 1 comma 5 ter, di dimostrare il possesso dei requisiti entro i successivi 36 mesi.

Infatti, la fattispecie in evidenza prevede un periodo transitorio volto a permettere al richiedente la qualifica di effettuare quelle modifiche organizzative e strutturali alla propria azienda che gli consentano di raggiungere i parametri minimi per la qualificazione; va da sé che sono quindi necessarie le relative disponibilità economiche e la piena operatività degli uffici della pubblica amministrazione funzionali agli iter autorizzativi rispetto alle modifiche strutturali.

Per tali motivi, numerosi agricoltori, per i quali il termine per il riconoscimento per la qualifica di IAP scade nel 2021, non sono in grado di effettuare nel corso del corrente anno gli interventi che consentirebbero loro di ottenere la qualifica di IAP.

Si propone, quindi, di accordare agli agricoltori il cui termine per riconoscimento della qualifica di IAP scade nel 2021 di disporre di un ulteriore periodo di tempo pari a 12 mesi al fine di poter conseguire i requisiti per il relativo riconoscimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2135 del Codice civile "Imprenditore agricolo";

VISTO il decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1450 del 08 ottobre 2019 “Adeguamento della procedura per il riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore agricolo. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 01 aprile 2020 “Rischio sanitario COVID-19. Dichiarazione dello stato di crisi per il settore Primario”;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima.

delibera

  1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

  2. di prorogare di 12 mesi il termine per la dimostrazione del raggiungimento dei requisiti per la qualifica di imprenditore agricolo professionale per gli agricoltori che hanno presentato domanda di riconoscimento della qualifica ai sensi dell’articolo 1 comma 5 ter del D.Lgs. n. 99/2004 nell’anno 2018;

  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

  4. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;

  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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