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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 180 del 27 novembre 2020


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1490 del 10 novembre 2020

L.R. 4 maggio 2020, n.14 "Boschi didattici del Veneto" - Istituzione dell'Albo regionale dei Boschi didattici.

Note per la trasparenza

La Regione del Veneto con il presente provvedimento definisce i requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale dei Boschi didattici, di cui all’articolo 3 della L.R. n. 14/2020, nonché il procedimento amministrativo per l’iscrizione all’Albo e la modalità di gestione dell’Albo dei boschi didattici del Veneto.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La legge regionale 4 maggio 2020, n. 14, “Boschi didattici del Veneto” propone di istituire un circuito di “boschi didattici” al fine di promuovere la conoscenza del settore forestale, sostenere e diffondere la cultura della tutela ambientale e del patrimonio boschivo regionale e valorizzare le figure agro-forestali, ivi compreso l’imprenditore agricolo, operanti sul territorio, incentivando forme di reddito complementari alla produzione agro-forestale più tradizionale.

Con DGR n. 992 del 21 luglio 2020, la Giunta regionale ha avviato le prime attività previste dalla Legge per la definizione del logo dei boschi didattici e per la predisposizione di un piano di comunicazione per la promozione e pubblicizzazione del progetto in argomento.

Con il presente provvedimento si procede all’istituzione dell’Albo regionale dei Boschi didattici, di cui all’articolo 3 della L.R. n.14/2020, per il riconoscimento ufficiale di quei soprassuoli arborati che presentano le caratteristiche idonee.

I requisiti forestali, didattici e logistici riportati all’articolo 4 della legge medesima, sono stati interamente ripresi e dettagliati, per far sì che i soprassuoli che verranno riconosciuti (boschi naturaliformi o impianti di arboricoltura da legno) rispondano al meglio a quelle che sono le finalità delle legge, ovvero la diffusione della cultura e della conoscenza forestale ed ambientale.

Per tale ragione vengono esclusi gli impianti monospecifici, che non rappresentano adeguatamente l’ecosistema forestale, con le sue specie nemorali e di sottobosco, erbacee ed arbustive. Si sono esclusi anche gli impianti che utilizzano specie esotiche, perché non rappresentative dell’ecosistema e della cultura locale, del patrimonio artistico e paesaggistico del territorio veneto. E’ stata inoltre prevista una superficie minima di 2,5 ettari, per assolvere al meglio le esigenze di didattica, formazione, educazione naturalistica, in un contesto che sia in grado di assolvere ai molteplici servizi ecosistemici ad esso legati (es: tutela della biodiversità, barriera alla diffusione di inquinati, assorbimento dei gas ad effetto serra, produzione legnosa, produzione di prodotti secondari, ecc..).

Un ultimo aspetto che viene affrontato è la descrizione del percorso formativo per gli operatori didattici, di cui all’articolo 5 della legge in argomento. Il corso, della durata di almeno 64 ore (8 giornate), è composto di quattro moduli di diverso contenuto: Storia del territorio, Scienze naturali e Scienze forestali, Escursionismo.

Seppur non approfondito come i corsi destinati agli operatori naturalistici o alle guide ambientali, le materie affrontate consentono di fornire ai partecipanti un quadro esaustivo delle principali materie connesse alla didattica in bosco, compresa un’introduzione sugli elementi della comunicazione efficace, accompagnamento e gestione di gruppi, soprattutto di età scolare, didattica ambientale ed elementi di primo soccorso.

Nello specifico, l’Allegato A al presente provvedimento definisce, dunque, i requisiti sia dei boschi che degli operatori per l’iscrizione all’Albo regionale dei Boschi didattici, definisce le procedure per l’iscrizione e le modalità per la tenuta di tale albo presso la Direzione AdG FEASR e Foreste.

Si ritiene, infine, di incaricare il Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste della predisposizione e approvazione con proprio atto, della modulistica relativa alla domanda di iscrizione all’Albo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020, n. 14, “Boschi didattici del Veneto”;

VISTA la DGR n. 992 del 21 luglio 2020, “L.R. 4 maggio 2020, n.14 "Boschi didattici del Veneto" - Avvio delle attività inerenti la definizione del logo e dell'attività promozionale del circuito dei boschi didattici (articoli 9 e 10)”;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31.07.2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

  1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante i requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale dei Boschi didattici del Veneto, nonché il procedimento amministrativo per l’iscrizione all’Albo e la modalità di gestione;
  3. di incaricare il Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste della predisposizione e dell’approvazione con proprio provvedimento della modulistica relativa alla domanda di iscrizione all’Albo;
  4. di aprire i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo regionale dei Boschi didattici a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione AdG FEASR e Foreste dell’esecuzione del presente atto;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1490_20_AllegatoA_433745.pdf

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