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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1474 del 03 novembre 2020
Costituzione del "Comitato di crisi Coronavirus" in relazione alla gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
Con il presente atto si provvede a costituire un “Comitato di crisi Coronavirus” a supporto del Presidente della Regione e della Giunta regionale in relazione alle attività da compiere nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
L'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC). Successivamente il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31 gennaio 2020 e da ultimo con Delibera del 7 ottobre 2020 ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale connesso al rischio sanitario da insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, disponendone la gestione in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, co 2, lett. a) e b) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, fino al 31 gennaio 2021.
La Regione del Veneto con Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 3 del 30 gennaio 2020 ha immediatamente attivato la Task force regionale per la definizione di misure di prevenzione e controllo dell’epidemia di Coronavirus “2019 – nCov”, nell’ambito del Gruppo Operativo Risposta Rapida Regionale (GORR) per l’emergenza in sanità pubblica.
Il Capo del Dipartimento della Protezione civile con Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ha definito il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il Presidente della Regione del Veneto
Il Capo del Dipartimento della Protezione civile con Decreto rep. n. 573 del 23 febbraio 2020 del Capo Dipartimento della protezione civile - Coordinatore interventi ai sensi dell'OCDPC n. 630/2020, con il quale il Presidente della Regione del Veneto, al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Veneto competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza in questione, è stato nominato Soggetto attuatore in conformità a quanto previsto dall'art. 1, co 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
L’impianto gestionale disegnato dal Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute per affrontare la prima fase emergenziale si è successivamente articolato mediante l’introduzione di nuovi organismi a supporto delle attività assicurate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile quali, in particolare, il Comitato tecnico scientifico e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Conseguentemente anche la Regione del Veneto ha provveduto a strutturarsi per affrontare l’emergenza sanitaria da COVID-19 e in tal senso:
Considerato che sulla base delle molteplici disposizioni normative nel frattempo approvate dal Governo e dal Legislatore statale la Giunta regionale si è immediatamente adoperata per mettere in campo ogni sforzo organizzativo e gestionale per affrontare l’evoluzione epidemiologica della pandemia e dal punto di vista della programmazione regionale ha provveduto ad adottare - tra gli altri provvedimenti - la:
che hanno l’obiettivo di rafforzare l’intero sistema sanitario regionale, ivi compreso quello relativo alla residenzialità, e di consentire un livello adeguato di risposta in primis in relazione ai bisogni di salute straordinari e di assicurare “in sicurezza” lo svolgimento delle prestazioni ordinarie per gli operatori e i pazienti coinvolti.
A distanza di otto mesi dall’inizio della pandemia purtroppo il livello di allerta generale in relazione al grado di diffusione del contagio rimane molto alto.
Si ritiene pertanto di sostenere l’attività della Giunta regionale e degli organismi all’uopo istituiti (Task force regionale, Unità di crisi regionale, Comitato scientifico, Soggetto attuatore, …) con un “Comitato di crisi Coronavirus", composto da rappresentanti tecnici appartenenti al sistema sanitario regionale e alle strutture regionali direttamente coinvolte nella gestione sanitaria e socio-sanitaria, che ha la finalità di supportare le scelte che il Presidente della Regione e la Giunta regionale sono chiamati ad operare secondo un approccio sistemico e programmatorio, dove la gestione dell’emergenza si concilia e si integra con le attività di programmazione e attuazione ordinarie.
Tale Comitato risulta composto da:
Al dr. Paolo ROSI è attribuito il compito di coordinatore i lavori del “Comitato di crisi Coronavirus”.
L’avv. Franco BOTTEON - Coordinatore dell’Avvocatura regionale f.f. svolge le funzioni di Segretario del Comitato e ne assicura la consulenza giuridica.
Il Comitato potrà essere oggetto di integrazione con eventuali ulteriori figure professionali del sistema sanitario regionale e dell’ambito regionale.
I componenti del Comitato opereranno nell’ambito dei doveri d’ufficio e per la partecipazione al Comitato non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI:
delibera
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