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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 167 del 10 novembre 2020


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1437 del 26 ottobre 2020

Adempimenti connessi all'avvio della XI Legislatura. Segreterie dei componenti della Giunta regionale. Individuazione del personale da assegnare ai sensi dell'art. 8 della L.R. 54/2012.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta regionale procede ad individuare il personale da assegnare alle Segreterie dei componenti della Giunta regionale su proposta dei rispettivi componenti, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

L’art. 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, prevede che:

  • Il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del Presidente della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate Segreterie;
  • le Segreterie, cui è preposto un responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di personale dipendente o proveniente in mobilità da altri enti ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento dell’organico previsto, arrotondato all’unità, assunto con contratto a tempo determinato, con provvedimento della Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri componenti della Giunta. Con riferimento alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, il personale a tempo determinato è assunto con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Presidente;

Premesso ciò, viste le richieste di assegnazione di personale già pervenute dai neo nominati componenti della Giunta regionale e verificata la disponibilità nella dotazione organica di ciascuna Segreteria, è possibile procedere alle assegnazioni richieste come specificato nell’Allegato A del presente provvedimento.

Per il personale già dipendente a tempo indeterminato della Regione del Veneto, l’assegnazione presso le Segreterie in argomento sarà effettuata mediante conferma del personale già in servizio al termine della precedente legislatura presso le Segreterie medesime, oppure attraverso trasferimento per mobilità interna per i dipendenti di nuova individuazione.

Per il personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni, l’assegnazione sarà effettuata mediante l’attivazione della procedura di comando in entrata del dipendente individuato oppure previo collocamento in aspettativa non retribuita da parte dell’amministrazione di appartenenza.

Per il personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 8 comma 7 della L.R. n. 54/2012, il rapporto di lavoro sarà costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la Segreteria, del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilirà altresì che il rapporto di cui trattasi potrà essere risolto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, per il venir meno del rapporto fiduciario alla base della costituzione del rapporto stesso e cesserà, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'Amministratore che ne ha proposto l'assunzione.

La competente Direzione Organizzazione e Personale provvederà all’adozione degli atti necessari all’assegnazione del personale individuato nell’Allegato A alle rispettive Segreterie richiedenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, in particolare l’art. 8;

VISTE le richieste di assegnazione di personale pervenute dai componenti della Giunta regionale;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, le assegnazioni del personale individuato dai componenti della Giunta, come specificato nell’Allegato A del presente provvedimento;
  2. di dare atto che per il personale già dipendente a tempo indeterminato della Regione del Veneto l’assegnazione presso le Segreterie in argomento sarà effettuata mediante conferma del personale già in servizio al termine della precedente legislatura presso le Segreterie medesime, oppure attraverso trasferimento per mobilità interna per i dipendenti di nuova individuazione;
  3. di dare atto che il personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni sarà assegnato mediante l’istituto del comando in entrata oppure previo collocamento in aspettativa non retribuita da parte dell’amministrazione di appartenenza;
  4. di dare atto che il rapporto di lavoro delle unità di personale da assumere con contratto a tempo determinato sarà costituito con la sottoscrizione del contratto individuale, sottoscritto dagli interessati e dal Presidente della Regione o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilirà altresì che il rapporto di cui trattasi potrà essere risolto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, per il venir meno del rapporto fiduciario alla base della costituzione del rapporto stesso e cesserà, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'Amministratore che ne ha proposto l'assunzione;
  5. di dare incarico alla Direzione Organizzazione e Personale di provvedere all’adozione degli atti necessari all’assegnazione del personale individuato nell’Allegato A alle rispettive Segreterie richiedenti;
  6. di rinviare a successivo provvedimento ulteriori assegnazioni di personale, comunque entro i limiti di dotazione organica di ciascuna Segreteria, sulla base delle nuove richieste che perverranno in merito;
  7. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto, per la quota di scadenza dell’esercizio in corso, fanno carico e rientrano nei limiti delle somme già impegnate a tal fine, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della legge regionale n. 39/2001, sul bilancio di previsione dell’esercizio in corso e non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1437_20_AllegatoA_432283.pdf

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