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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 167 del 10 novembre 2020


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1431 del 26 ottobre 2020

Approvazione criteri e linee di indirizzo per le attività di raccolta di prodotto seminale e di prodotto maturo di vongola verace (Tapes philippinarum) nel tratto terminale del Po di Levante nel tratto compreso tra la Darsena Marina Nuova alla foce, fino alla congiungente i punti più esterni dei moli foranei.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono stabiliti i criteri e le linee di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 20 del Regolamento Regionale per la pesca e l’acquacoltura 28 dicembre 2018, n. 6 e s.m.i., per le attività di raccolta di prodotto seminale e prodotto maturo di vongola verace (Tapes phillipinarum) nel Po di Levante nel tratto terminale compreso tra la Darsena Marina Nuova alla foce, fino alla congiungente i punti più esterni dei moli foranei.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, come novellata dalla Legge Regionale del 7 agosto 2018 n. 30, prevede all'articolo 7 che la Giunta regionale adotti un Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Il Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura n. 6 del 28 dicembre 2018 è entrato in vigore il 01 ottobre 2019, in base a quanto stabilito dal punto 2) del dispositivo della D.G.R. n. 1944 del 21 dicembre 2018 la quale aveva previsto che, ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale 07 agosto 2018, n. 30, il Regolamento n. 6/2018 sarebbe entrato in vigore a decorrere dalla data di effettivo trasferimento dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia alla Regione delle funzioni in materia di pesca, data corrispondente al 01 ottobre 2019 in base a quanto stabilito con D.G.R. n. 1079 del 30 luglio 2019.

L'articolo 20, comma 2, del Regolamento regionale n. 6/2018 prevede che le attività di pesca del seme di mollusco possono essere svolte esclusivamente dai pescatori di professione in possesso di licenza di pesca di tipo A e sono subordinate al rilascio di un'apposita autorizzazione della Struttura regionale competente, nella quale sono stabiliti zone, periodi, orari, quantità di prodotto e modalità specifiche di pesca, secondo gli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale.

In merito a quest'ultimo aspetto, è opportuno evidenziare che ad oggi l'iter di approvazione della Carta ittica regionale, seppur in fase conclusiva, risulta ancora in corso di definizione.

Infatti, in considerazione del riordino delle funzioni in materia di caccia e pesca e di quanto previsto all'articolo 5 della L.R. n. 19/1998, la Regione del Veneto si sta dotando della prima Carta ittica regionale che costituisce un vero e proprio piano di settore finalizzato a programmare e regolamentare la tutela del patrimonio ittico, le attività di pesca e le attività di acquacoltura, su tutte le acque interne e marittime interne del territorio regionale. Con D.G.R. n. 1519 del 22/10/2019 sono stati approvati il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare della Carta Ittica Regionale, quali documenti previsti dalla Fase I della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per Piani e Programmi di competenza regionale di cui all'Allegato A) della D.G.R. n. 791 del 31/03/2009.

Tuttavia, nelle more dell'approvazione della Carta Ittica Regionale, al termine dell'espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza Ambientale, vi è la necessità di definire i criteri e le linee di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni per la pesca del seme di mollusco, qualora vi sia la necessità di raccolta di tale risorsa dai banchi naturali, pena la perdita del prodotto di fondamentale importanza per la riattivazione dei processi produttivi degli allevamenti di acquacoltura.

Nel mese di gennaio del corrente anno, con DGR n. 79 in data 20 gennaio 2020, sono stati stabiliti ed approvati i criteri e le linee di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 20 del Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura n. 6/2018, per la raccolta di prodotto seminale e maturo di vongola verace (Tapes phillipinarum) nel Po di Levante tratto terminale, per consentire agli Operatori la raccolta di prodotto prima che iniziassero le operazioni di scavo, da parte della Società Infrastrutture Venete,  operazioni necessarie a consentire l’uscita di una unità navale dal Cantiere Visentini. Le attività di raccolta del prodotto seminale e del prodotto adulto si sono svolte regolarmente nei mesi di marzo e aprile del 2020.

La Rete Po di Levante di Porto Viro, con nota del 15 settembre 2020, acquisita al protocollo regionale n. 366806 del 15 settembre 2020, ha richiesto l’autorizzazione alla pesca scientifica al fine di monitorare la presenza di materiale seminale e prodotto maturo di Tapes phillipinarum nel tratto terminale del Po di Levante, dalla Darsena Marina Nuova alla foce (tratto classificato ai fini sanitari).

Con Decreto del Direttore della U.O. Coordinamento Gestione Ittica e Faunistico Venatoria n. 208 in data 18 settembre 2020 è stata autorizzata l’attività di pesca scientifica, coordinata dal prof. Michele Mistri dell’Università di Ferrara, per i giorni 23 e 24 settembre 2020, al fine di definire la consistenza dei banchi di vongola verace (prodotto seminale e maturo) nel tratto terminale del fiume Po di Levante.

Con nota del 2 ottobre 2020, acquisita al protocollo regionale n. 420658 del 2 ottobre 2020, la Rete Po di Levante ha trasmesso la relazione del prof. Michele Mistri, dell’Università di Ferrara relativa agli esiti del monitoraggio svolto, nella quale è stata evidenziata una buona presenza sia di seme di vongola che di prodotto maturo di Tapes phillipinarum, con una incidenza significativa anche di materiale di scarto comprensivo di gusci di ostriche e altri bivalvi morti. Il prodotto presente è stato stimato in Kg. 7.500 di prodotto seminale di vongola verace (taglia inferiore a mm 25) e in Kg. 34.000 di prodotto maturo di vongola verace (taglia superiore  a mm 25).

L'asta del Fiume Po di Levante all'interno della Laguna Marinetta si conferma, pertanto, quale importante area "nursery" vocata alla produzione naturale di seme di vongola verace (Tapes philippinarum), inclusa nell'elenco delle principali aree "nursery" delle aree lagunari e deltizie del Veneto, già individuate dai seguenti strumenti di pianificazione delle Province di Rovigo e di Venezia (Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia approvato con deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio Provinciale n. 15 del 20/05/2015 e Carta Ittica Provinciale delle Aree Lagunari e Vallive (zona C) della provincia di Rovigo approvata con deliberazione della Giunta Provinciale di Rovigo n. 288 del 26/10/2010).

Occorre evidenziare che il seme prodotto dalle aree "nursery" incluse entro la Laguna di Venezia può essere destinato esclusivamente agli allevamenti di acquacoltura operanti all'interno della stessa Laguna di Venezia, così come espressamente previsto dal citato Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia, che mantiene la sua efficacia fino all'approvazione della Carta Ittica Regionale.

Analogamente, il seme prodotto dalle aree "nursery" incluse entro le aree del Delta del Po interessate dai Diritti esclusivi di pesca può essere destinato esclusivamente agli allevamenti di acquacoltura operanti all'interno di tali aree, tramite il soggetto affidatario del loro sfruttamento, individuato dalla Provincia di Rovigo, in qualità di titolare di tali diritti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

Pertanto, appare opportuno e coerente con il principio di equa ripartizione della risorsa che anche il seme prodotto dall'area "nursery" lungo l'asta del Fiume Po di Levante possa essere destinato esclusivamente agli allevamenti di acquacoltura operanti in aree lagunari comprese tra la Foce del Po di Maistra a sud e la Foce del Fiume Adige a nord (Laguna Marinetta, Laguna di Caleri), aree geograficamente distinte da quelle della Laguna di Venezia e da quelle incluse entro i diritti esclusivi di pesca, sopra richiamate;

Proprio per assicurare l’accesso ad una risorsa indispensabile per implementare l’attività di allevamento nelle Lagune di Marinetta e Caleri da parte degli operatori di settore, si ritiene, su proposta della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, di avviare un nuovo procedimento per l’emanazione di un Bando pubblico, prevedendo i seguenti criteri e indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni così come stabilite dall’art. 20 del Regolamento Regionale per la pesca e l’acquacoltura n. 6/2018, criteri già approvati con la precedente Delibera di Giunta n. 79 del 20 gennaio 2020, sopra richiamata:

  • requisiti per presentare istanza: imprese che siano titolari, sub-concessionarie o affidatarie di concessione demaniale in aree lagunari comprese tra la Foce del Po di Maistra a sud e la Foce del Fiume Adige a nord (Laguna Marinetta, Laguna di Caleri) e che svolgano attività di acquacoltura autorizzata ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 19/1998;
  • modalità di svolgimento dell'attività: per turni definiti mediante sorteggio tra le imbarcazioni utilizzate dalle imprese richiedenti, nel rispetto del numero massimo di imbarcazioni per turno autorizzate ad operare contemporaneamente in base alle indicazioni della Capitaneria di Porto di Chioggia; l'attività di raccolta può essere svolta esclusivamente da pescatori di professione in possesso della licenza di pesca di tipo A, così come previsto dall'articolo 20 del Regolamento regionale n. 6/2018;
  • assegnazione delle quote: in considerazione del quantitativo stimato in esito alle attività di monitoraggio, la ripartizione delle quote deve essere proporzionale rispetto al numero di addetti all'attività di acquacoltura di ciascuna impresa richiedente;
  • periodo: le attività avranno luogo a partire dalla data di rilascio delle autorizzazioni e dovranno concludersi entro il 18 dicembre 2020, escluse le giornate di sabato, domenica e festive, organizzate per due turni giornalieri di quattro ore ciascuno, dei quali uno al mattino e uno al pomeriggio;
  • destinazione del prodotto: il seme, di dimensioni non superiori a 25 mm, dovrà essere reimesso esclusivamente nelle aree in concessione comprese tra la Foce del Po di Maistra a sud e la Foce del Fiume Adige a nord (Laguna Marinetta, Laguna di Caleri); il prodotto maturo, di dimensioni superiori a 25 mm, eventualmente raccolto, dovrà essere avviato al commercio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n.19;

VISTO il Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2020;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistco-venatoria n. 213 del 11 ottobre 2019 con il quale sono stati individuati gli atti e i provvedimenti amministrativi in materia di Caccia e Pesca di competenza dei Direttori delle Unità organizzative "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo" e "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino", tra i quali anche i provvedimenti di autorizzazione alla raccolta del seme di mollusco ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento regionale n. 6/2018;

VALUTATE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa; DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di incaricare, in conformità a quanto previsto dal D.D.R. n. 213 del 11/10/2019, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo" di avviare il procedimento amministrativo per il rilascio, previa emanazione di un avviso pubblico, delle autorizzazioni alla raccolta del seme di mollusco nel tratto terminale del Po di Levante, ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento regionale n. 6/2018;
  3.  di stabilire i seguenti criteri e indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto 2):
  • requisiti per presentare istanza: imprese che siano titolari, sub-concessionarie o affidatarie di concessione demaniale in aree lagunari comprese tra la Foce del Po di Maistra a sud e la Foce del Fiume Adige a nord (Laguna Marinetta, Laguna di Caleri) e che svolgano attività di acquacoltura autorizzata ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 19/1998;
  • modalità di svolgimento dell'attività: per turni definiti mediante sorteggio tra le imbarcazioni utilizzate dalle imprese richiedenti, nel rispetto del numero massimo di imbarcazioni per turno autorizzate ad operare contemporaneamente in base alle indicazioni della Capitaneria di Porto di Chioggia; l'attività di raccolta può essere svolta esclusivamente da pescatori di professione in possesso della licenza di pesca di tipo A, così come previsto dall'articolo 20 del Regolamento regionale n. 6/2018;
  • assegnazione delle quote: in considerazione del quantitativo stimato in esito alle attività di monitoraggio, la ripartizione delle quote deve essere proporzionale rispetto al numero di addetti all'attività di acquacoltura di ciascuna impresa richiedente;
  • periodo: le attività avranno luogo a partire dalla data di rilascio delle autorizzazioni e dovranno concludersi entro il 18 dicembre 2020, esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi, organizzate per due turni giornalieri di quattro ore ciascuno, dei quali uno al mattino e uno al pomeriggio;
  • destinazione del prodotto: il seme, di dimensioni non superiori a 25 mm, dovrà essere reimesso esclusivamente nelle aree in concessione comprese tra la Foce del Po di Maistra a sud e la Foce del Fiume Adige a nord (Laguna Marinetta, Laguna di Caleri); il prodotto maturo, di dimensioni superiori a 25 mm, eventualmente raccolto, dovrà essere avviato al commercio.

4. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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