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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 161 del 30 ottobre 2020


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1441 del 26 ottobre 2020

Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Funzioni di Avvocato Coordinatore ex art. 5 della L.R. n. 24 del 16/08/2001 e ss.mm.ii. Avvio dell'iter preordinato alla nomina.

Note per la trasparenza

Con l’avvio della XI legislatura risulta necessario dare corso, con il presente provvedimento, all’avvio degli adempimenti preordinati alla nomina dell’Avvocato Coordinatore, ruolo previsto dall’art. 5, comma 1, della L.R. n. 24 del 16/8/2001 e ss.mm.ii.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

All'Avvocatura regionale, ai sensi della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., competono le seguenti funzioni:

  1. rappresenta assiste e difende l'amministrazione regionale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi avanti alla corte costituzionale e alla corte di giustizia dell'unione europea, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale;
  2. patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti regionali nei giudizi per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi anche potenziale con la regione;
  3. previa convenzione con la regione patrocina e difende gli enti, le società, le aziende e le agenzie istituite con leggi regionali, qualora non sussistano conflitti di interessi, anche potenziali, con la regione;
  4. assiste e fornisce consulenza agli organi e alle strutture regionali nelle questioni connesse al contenzioso;
  5. esprime il proprio parere in merito all'instaurazione di liti attive o passive, sugli atti di transazione e sulle rinunce;
  6. propone l'affidamento di incarichi all'avvocatura dello stato o al patrocinio esterno.

La figura di vertice dell’Avvocatura regionale è individuata nell’Avvocato coordinatore che, nel quadro delle funzioni previste dalla citata L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii. e fatta salva ogni ulteriore attività di competenza attribuita dalla Giunta regionale, riveste un imprescindibile ruolo di particolare delicatezza, provvedendo tra l’altro – ai sensi di legge - a:

  1. assegnare agli avvocati gli affari contenziosi e consultivi e ne coordina l’attività;
  2. esprimere il parere alla Giunta regionale, sentite le strutture regionali competenti, in merito all’instaurazione di liti attive e passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;
  3. riferire semestralmente al Presidente della Giunta regionale sull’attività svolta dall’Avvocatura regionale, sullo stato del contenzioso interessante l’amministrazione e sulle necessità di adeguamento della legislazione regionale;
  4. gestire il personale assegnato alla struttura, esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e dei provvedimenti di competenza.

L’incarico di Avvocato Coordinatore, proprio in quanto massima figura di vertice dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale in campo legale, viene conferito dalla Giunta regionale su base fiduciaria, ferma restando la imprescindibile documentata esperienza professionale.

In ragione della sussistenza di tali presupposti altamente fiduciari alla base della nomina, la durata dell’incarico in argomento è direttamente collegata all’organo amministrativo che ne dispone la nomina stessa, disponendo l’art. 5, comma 2, della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., che l’incarico è “risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura”, anche qualora anticipata rispetto alla naturale scadenza.

La posizione di Avvocato Coordinatore risulta vacante dallo scorso 1 febbraio 2020, retta a tutt’oggi con incarico di facente funzioni conferito al dirigente regionale avv. Franco Botteon, giusta DGR n. 176 del 14/2/2020.

In relazione ai primi adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura, peraltro ancora più impellenti ed indifferibili alla luce della vacanza della relativa posizione titolare, si rende necessario avviare l’iter preordinato al conferimento dell’incarico di Avvocato Coordinatore, che può essere attribuito ai sensi della citata L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., ferma restando l’iscrizione all’albo speciale dei patrocinanti presso le magistrature superiori, tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale ovvero fra avvocati esterni all’amministrazione regionale, con documentata esperienza professionale con specifico riguardo al diritto amministrativo.

Quanto alle modalità di individuazione, tenuto conto che la copertura della posizione in argomento prevede requisiti particolarmente stringenti, ovvero la qualifica di dirigente e l’iscrizione all’albo speciale dei patrocinanti presso le magistrature superiori, risulta opportuno allargare anche ad avvocati esterni all’Amministrazione la rosa dei possibili candidati, come consentito dalla normativa summenzionata, dando corso alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, ferma restando la natura altamente fiduciaria nell’individuazione dell’incaricato per le motivazioni testé rappresentate.

Ciò premesso, si ritiene opportuno approvare l’avviso esplorativo per manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Avvocato Coordinatore (Allegato A) - demandando alla Direzione Organizzazione e Personale la pubblicazione sul sito internet istituzionale ed ogni successivo connesso adempimento istruttorio - al fine di raccogliere anche candidature di avvocati estranei all’Amministrazione regionale in possesso di idonea qualificazione e documentata esperienza professionale, con eventuale assunzione dall’esterno, al fine di allargare la rosa dei possibili candidati oltre ai dirigenti avvocati già dipendenti interni aventi il prescritto titolo di patrocinanti presso le magistrature superiori.

L’avviso non riveste carattere vincolante e avrà scadenza, stante l’urgenza, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione. Resta impregiudicata la facoltà – stante il rapporto altamente fiduciario a base della nomina - di individuare l’incaricato anche tra coloro che non presentino domanda alla luce dell’avviso di cui trattasi, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la documentata esperienza professionale comprovata dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione, unitamente al provvedimento di nomina, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- Vista la L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii.;

- Attesa la vacanza del titolare della posizione in argomento dal 1/2/2020;

- Visto lo schema di “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A RICOPRIRE L’INCARICO A TERMINE DI AVVOCATO COORDINATORE” allegato A al presente provvedimento;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
  2. di approvare l’avviso esplorativo per manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Avvocato Coordinatore (Allegato A) - demandando alla Direzione Organizzazione e Personale la pubblicazione sul sito internet istituzionale ed ogni successivo connesso adempimento istruttorio - al fine di raccogliere anche candidature di avvocati estranei all’Amministrazione regionale in possesso di idonea qualificazione e documentata esperienza professionale, con eventuale assunzione dall’esterno, al fine di allargare la rosa dei possibili candidati oltre ai dirigenti avvocati già dipendenti interni aventi il prescritto titolo di patrocinanti presso le magistrature superiori;
  3. di dare atto che l’avviso non riveste carattere vincolante e avrà scadenza, data l’urgenza, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, restando comunque impregiudicata la facoltà – stante il rapporto altamente fiduciario a base della nomina - di individuare l’incaricato anche tra coloro che non presentino domanda alla luce dell’avviso di cui trattasi, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la documentata esperienza professionale comprovata dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione, unitamente al provvedimento di nomina, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
  4. di demandare alla Direzione Organizzazione e Personale l’attuazione del presente provvedimento;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1441_20_AllegatoA_431933.pdf

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