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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 161 del 30 ottobre 2020


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1440 del 26 ottobre 2020

Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Funzioni di Segretario della Giunta regionale ex art. 7 della L.R. n. 54/2012. Avvio dell'iter preordinato alla nomina.

Note per la trasparenza

Con l’avvio della XI legislatura risulta necessario dare corso, con il presente provvedimento, all’avvio degli adempimenti preordinati alla nomina del Segretario della Giunta regionale ex art. 7 della L.R. n. 54/2012.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

L’art. 6, comma 1, della L.R. n. 54/2012 prevede, tra le strutture di supporto della Giunta regionale, la Segreteria della Giunta regionale.

Il medesimo articolo, al comma 2, disciplina compiti e funzioni del Segretario della Giunta regionale, il quale assicura il riscontro dei provvedimenti da sottoporre all’esame della Giunta sotto il profilo della regolarità e completezza formali e attesta l’autenticità degli atti adottati dalla Giunta assicurando, anche per il tramite delle strutture della Segreteria di Giunta, la regolarità del funzionamento, l’assistenza documentale e la diramazione delle direttive impartite. 

Il ruolo di Segretario della Giunta regionale è stato conferito, a valere per la IX e X legislatura, all’avv. Mario Caramel, che ricopre tale funzione senza soluzione di continuità dal 1 novembre 2010. Lo stesso ha formalizzato l’indisponibilità a rivestire nuovamente l’incarico anche per l’XI neo avviata legislatura, cessando quindi dalle funzioni con ogni effetto dal 1 dicembre 2020.

L’incarico di Segretario della Giunta regionale, proprio in quanto figura di vertice dell’articolazione amministrativa regionale, viene conferito dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, intuitu personae su base fiduciaria, ferma restando la imprescindibile documentata esperienza professionale.

In ragione della sussistenza di tali presupposti altamente fiduciari alla base della nomina, la durata dell’incarico in argomento è direttamente collegata all’organo amministrativo che ne dispone la nomina stessa, disponendo l’art. 7, comma 1, della L.R. n. 54/2012, che l’incarico è “risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura”, anche qualora anticipata rispetto alla naturale scadenza.

In relazione ai primi adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura, peraltro impellenti ed indifferibili alla luce della citata scopertura della posizione con effetto dal 1 dicembre 2020, si rende necessario provvedere al conferimento dell’incarico di Segretario della Giunta regionale, che può essere attribuito ai sensi della citata L.R. n. 54/2012 tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall’esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell’attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, Regione o Stato.

Ciò premesso, in considerazione dei compiti da affidare, si ritiene opportuno approvare l’avviso esplorativo per manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Segretario della Giunta regionale (allegato A) - demandando alla Direzione Organizzazione e Personale la pubblicazione sul sito internet istituzionale ed ogni successivo connesso adempimento istruttorio - al fine di raccogliere anche candidature di dirigenti estranei all’Amministrazione regionale in possesso di documentata esperienza professionale, con eventuale assunzione dall’esterno, al fine di allargare la rosa dei possibili candidati oltre ai dirigenti già dipendenti interni.  

L’avviso non riveste carattere vincolante e avrà scadenza, stante l’urgenza, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.  Resta impregiudicata la facoltà – stante il rapporto altamente fiduciario a base della nomina - di individuare l’incaricato anche tra coloro che non presentino domanda alla luce dell’avviso di cui trattasi, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la documentata esperienza professionale comprovata dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione, unitamente al provvedimento di nomina, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gli adempimenti di cui alla lettera  l), comma 2, articolo 2, della L.R. n. 54/2012 - che demanda alla Giunta regionale la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell’esclusività dell’incarico prestato relativamente al ruolo di Segretario della Giunta regionale – verranno assunti con successivo proprio provvedimento antecedente la sottoscrizione del contratto con l’incaricato.

L’attività svolta dal Segretario della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della citata L.R. n. 54/2012, è sottoposta a valutazione annuale da parte della Giunta regionale, cui compete ogni connessa determinazione anche in relazione all’eventuale riconoscimento della retribuzione di risultato. 

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10, comma 5 e art. 22, comma 1, della L.R. n. 54/2012, si provvederà alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, oltre che dei sopra indicati  provvedimenti di Giunta, del curriculum vitae al fine di comprovare la documentata esperienza professionale necessaria. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- Vista la L.R. n. 54/2012;

- Richiamata la formalizzata indisponibilità dell’avv. Mario Caramel di proseguire nelle funzioni con effetto dal 1/12/2020;

- Visto lo schema di “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A RICOPRIRE L’INCARICO A TERMINE DI SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETOallegato A al presente provvedimento;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di approvare l’avviso esplorativo per manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Segretario della Giunta regionale del Veneto (allegato A), demandando alla Direzione Organizzazione e Personale la pubblicazione sul sito internet istituzionale ed ogni connesso successivo adempimento istruttorio - al fine di raccogliere anche candidature di dirigenti estranei all’amministrazione regionale in possesso di documentata esperienza professionale al fine di allargare la rosa dei possibili candidati oltre ai dirigenti già dipendenti interni;

3. di dare atto che l’avviso non riveste carattere vincolante e avrà scadenza, data l’urgenza, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, restando comunque impregiudicata la facoltà – stante il rapporto altamente fiduciario a base della nomina - di individuare l’incaricato anche tra coloro che non presentino domanda alla luce dell’avviso di cui trattasi, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la documentata esperienza professionale comprovata dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione, unitamente al provvedimento di nomina, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

4. di dare atto che gli adempimenti di cui alla lettera  l), comma 2, articolo 2, della L.R. n. 54/2012 - che demanda alla Giunta regionale la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell’esclusività dell’incarico prestato relativamente al ruolo di Segretario della Giunta regionale – verranno assunti con successivo proprio provvedimento antecedente la sottoscrizione del contratto con l’incaricato;

5. di dare atto che l’attività svolta dal Segretario della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della citata L.R. n. 54/2012, è sottoposta a valutazione annuale da parte della Giunta regionale;

6. di demandare alla Direzione Organizzazione e Personale l’attuazione del presente provvedimento;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1440_20_AllegatoA_431932.pdf

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