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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 161 del 30 ottobre 2020


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1439 del 26 ottobre 2020

Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Funzioni di Segretario generale della programmazione. Art. 10 L.R. 31 dicembre 2012, n. 54. Avvio dell'iter preordinato alla nomina.

Note per la trasparenza

Con l’avvio della XI legislatura risulta necessario dare corso, con il presente provvedimento, agli adempimenti connessi alla nomina del Segretario generale della programmazione, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Come noto, l’art. 58, comma 3, dello Statuto regionale del Veneto (legge regionale statutaria n. 1/2012) individua l’articolazione apicale dell’organizzazione amministrativa regionale stabilendo che la medesima “… si articola in una Segreteria generale della programmazione, cui è preposto un dirigente nominato dalla Giunta regionale…(omissis)… L’incarico può essere conferito anche a esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.”

La L.R. n. 54/2012 detta specifiche disposizione per quanto attiene al ruolo di Segretario generale della programmazione.

L’articolo 10, commi 1, 2 e 3 disciplinano come segue tale figura di vertice:

“1. Il responsabile della Segreteria generale della programmazione è nominato dalla Giunta regionale con funzioni di coordinamento e verifica in ordine alla corretta attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale di cui all’articolo 2; l’incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

2. Il Segretario generale della programmazione coordina l’attività dei Direttori di Area, supporta l’azione amministrativa della Giunta regionale, cura i rapporti amministrativi e organizzativi con il Consiglio regionale, con gli organi e gli organismi dello Stato e con altri enti a carattere nazionale e internazionale.

3. In particolare il Segretario generale della programmazione:

a)    svolge attività di supporto all’azione della Giunta regionale per la formulazione dei piani, dei programmi e dei progetti di legge. A tal fine elabora proposte e assicura il coordinamento di quelle elaborate dalle strutture regionali;

b)    assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;

c)    predispone la base conoscitiva e progettuale per l’aggiornamento del programma di governo, assicurando il quadro informativo sullo stato di attuazione dello stesso;

d)    predispone gli elementi necessari per la impostazione e la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più aree di intervento, assicurando unità di indirizzo;

e)    presiede il Comitato dei Direttori previsto all’articolo 16;

f)     può essere invitato alle sedute della Giunta regionale per esprimere eventuali pareri consultivi;

g)    (abrogato)

h)    assicura la corretta attuazione degli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) nonché coordina le attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e);

i)     svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.

Ulteriormente, merita richiamo l’art. 2, comma 2, della citata L.R. n. 54/2012, che alla lettera l), attribuisce alla Giunta regionale le seguenti competenze:

l)     determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell’esclusività dell’incarico prestato, relativamente al Segretario generale della programmazione…(omissis)... Il trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica;”

Dal quadro normativo rappresentato, emerge che la figura del Segretario generale della programmazione costituisce la massima figura di vertice dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale e il relativo incarico, ferma restando la imprescindibile documentata esperienza professionale, viene conferito intuitu personae su base fiduciaria.

Proprio per la sussistenza di tali presupposti altamente fiduciari alla base della nomina, la durata dell’incarico in argomento è direttamente collegata all’organo amministrativo che ne dispone la nomina stessa, disponendo il citato art. 10, comma 1, della L.R. n. 54/2012, che l’incarico è “risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura”, anche qualora anticipata rispetto alla naturale scadenza.

In relazione ai primi adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura, si rende necessario provvedere al conferimento dell’incarico di Segretario generale della programmazione tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure tra esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale con assunzione dall’esterno, in possesso di documentata esperienza professionale, come da succitata previsione normativa.

Ciò premesso, in considerazione dei compiti da affidare e del programma di legislatura, si ritiene opportuno approvare l’avviso esplorativo per manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Segretario generale della programmazione (Allegato A) - demandando alla Direzione Organizzazione e Personale la pubblicazione sul sito internet istituzionale ed ogni successivo connesso adempimento istruttorio - al fine di raccogliere anche candidature di esperti e professionisti estranei all’Amministrazione regionale in possesso di documentata esperienza professionale, con eventuale assunzione dall’esterno, al fine di allargare la rosa dei possibili candidati oltre ai dirigenti già dipendenti interni.

L’avviso non riveste carattere vincolante e avrà scadenza, stante l’urgenza, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.  Resta impregiudicata la facoltà – stante il rapporto altamente fiduciario a base della nomina - di individuare l’incaricato anche tra coloro che non presentino domanda alla luce dell’avviso di cui trattasi, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la documentata esperienza professionale comprovata dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione, unitamente al provvedimento di nomina, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gli adempimenti di cui alla lettera 1), comma 2, articolo 2, della L.R. n. 54/2012 – che demanda alla Giunta regionale la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell’esclusività dell’incarico prestato relativamente al ruolo di Segretario generale della programmazione – verranno assunti con successivo proprio provvedimento antecedente la sottoscrizione del contratto con l’incaricato.

L’attività svolta dal Segretario generale della programmazione, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della citata L.R. n. 54/2012, è sottoposta a valutazione annuale da parte della Giunta regionale, cui compete ogni connessa determinazione anche in relazione all’eventuale riconoscimento della retribuzione di risultato, comunque nel limite di quanto previsto dalle citate D.G.R. n. 1950/2010 e n. 2101/2010.

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10, comma 5 e art. 22, comma 1, della L.R. n. 54/2012, si provvederà alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, oltre che dei sopra indicati provvedimenti di Giunta, del curriculum vitae al fine di comprovare la documentata esperienza professionale necessaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- Visto lo Statuto regionale del Veneto, art. 58, comma 3;

- Vista la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, con particolare riferimento agli artt. 2, 10, 22 e 25;

- Viste la D.G.R. n.1950/2010 e n.2101/2010;

- Visto lo schema di “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A RICOPRIRE L’INCARICO A TERMINE DI SEGRETARIO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE” allegato A al presente provvedimento;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
  2. di approvare l’avviso esplorativo per manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Segretario generale della programmazione (Allegato A) - demandando alla Direzione Organizzazione e Personale la pubblicazione sul sito internet istituzionale ed ogni successivo connesso adempimento istruttorio - al fine di raccogliere anche candidature di esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale in possesso di documentata esperienza professionale al fine di allargare la rosa dei possibili candidati oltre ai dirigenti già dipendenti interni;
  3. di dare atto che l’avviso non riveste carattere vincolante e avrà scadenza, data l’urgenza, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, restando comunque impregiudicata la facoltà – stante il rapporto altamente fiduciario a base della nomina - di individuare l’incaricato anche tra coloro che non presentino domanda alla luce dell’avviso di cui trattasi, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la documentata esperienza professionale comprovata dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione, unitamente al provvedimento di nomina, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
  4. di dare atto che gli adempimenti di cui alla lettera l), comma 2, articolo 2, della L.R. n. 54/2012 – che demanda alla Giunta regionale la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell’esclusività dell’incarico prestato relativamente al ruolo di Segretario generale della programmazione – verranno assunti con successivo proprio provvedimento antecedente la sottoscrizione del contratto con l’incaricato;
  5. di dare atto che l’attività svolta dal Segretario generale della programmazione, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della citata L.R. n. 54/2012, è sottoposta a valutazione annuale da parte della Giunta regionale;
  6. di demandare alla Direzione Organizzazione e Personale l’attuazione del presente provvedimento;
  7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1439_20_AllegatoA_431931.pdf

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