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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 164 del 03 novembre 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1421 del 21 ottobre 2020

Emergenza epidemiologica COVID-19: riconoscimento dell'incremento tariffario e della remunerazione della funzione assistenziale nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati individuati dal Piano emergenziale ospedaliero di cui alla deliberazione n. 552 del 5 maggio 2020. Art. 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono riconosciuti, nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati individuati dal Piano emergenziale ospedaliero, di cui alla deliberazione n. 552/2020, un incremento tariffario per i ricoveri resi a pazienti COVID-19 e la remunerazione della funzione assistenziale per l’incremento del numero dei posti letto, così come previsto dall’art. 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi - sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 - lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Con decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 sono state introdotte misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio scorso. Il provvedimento ha prorogato dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni del decreto legge n.19 e decreto legge n. 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia. Con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021.

Molti sono gli atti che si sono susseguiti in materia, sia a livello nazionale che regionale che hanno disposto una riorganizzazione dell’assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l’emergenza COVID-19.

Per quanto riguarda, in particolare, l’assistenza ospedaliera in relazione all'emergenza COVID-19, in ossequio alle indicazioni relative all’aumento di posti letto di terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive di cui alla circolare del Ministero della Salute prot. n. 2627 del 1 marzo 2020, è stato approvato, il 15 marzo 2020, dall'Unità di crisi istituita con decreto del Presidente della Regione n. 23 del 21 febbraio 2020, il Piano di Emergenza Ospedaliera COVID-19 del Veneto, finalizzato ad assicurare che l'intero sistema ospedaliero fosse in grado di affrontare l'ipotesi di maggior pressione possibile.

In attuazione a tale piano sono stati attivati nella nostra Regione n. 825 posti letto di terapia intensiva e n. 383 posti letto di pneumologia semi intensiva. Sono stati, altresì, individuati n. 11 COVID Hospital di cui 9 pubblici e 2 privati accreditati.

Considerata l'efficacia e l'efficienza delle azioni intraprese con tale piano, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 552 del 5 maggio 2020 ha approvato il “Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici" che definisce la risposta del sistema ospedaliero in caso di emergenza.

Con il citato atto giuntale è stata prevista la strutturazione di n. 840 posti letto di terapia intensiva così ripartiti:

  • n. 559 sono i posti letto complessivi indicati nelle schede di dotazione ospedaliera approvate con la deliberazione n. 614 del 14 maggio 2019;
  • n. 191 sono posti letto aggiuntivi, attivati secondo le linee guida predisposte dal Coordinamento Regionale Emergenza ed Urgenza;
  • n. 90 sono i posti letto ricavabili dalla riconversione di sale operatorie in caso di emergenza.

Sono stati inoltre previsti n. 663 posti letto di pneumologia semi intensiva di cui n. 382 posti letto ricavabili riconvertendoli da altre discipline, in aggiunta al n. 281 complessivo di posti letto già indicati nelle schede di dotazione ospedaliera per la disciplina “Pneumologia”.

Non ultimo, sempre con la deliberazione n. 552/2020, sono stati previsti complessivamente n. 1.085 posti letto di malattie infettive, dei quali n. 941 riconvertibili in fase emergenziale in aggiunta al n. 144 complessivo di posti letto già indicati nelle schede di dotazione ospedaliera per la disciplina “Malattie Infettive”.

Nel dettaglio, con nota prot. n. 11254 del 29 maggio 2020, il Ministero della Salute ha esplicitato che, per la nostra Regione, l’incremento di posti letto di terapia intensiva è pari a n. 211 e che il numero di posti letto di semi intensiva ricavabili dalla riconversione da altre discipline è pari a n. 343.

Successivamente, con la deliberazione n. 782 del 16 giugno 2020, è stata data attuazione delle misure in materia sanitaria previste dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; con deliberazione n. 1103 del 6 agosto 2020, la Giunta Regionale ha approvato il documento recante “Emergenza COVID-19 – Piano emergenziale per l’autunno 2020”.

Alla luce di quanto finora espresso, si deve ora evidenziare che l’art. 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone, al comma 1, che per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.

Il comma 2 del citato art. 4 prevede che le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Considerato che, a tutt’oggi, non è ancora stato approvato il citato decreto, nelle more della sua approvazione, si propone di riconoscere agli erogatori ospedalieri privati accreditati indicati nella deliberazione n. 552 del 5 maggio 2020, un incremento tariffario pari ad euro 3.500,00 per i ricoveri di pazienti affetti da COVID-19 così come individuati dalle schede di dimissione ospedaliera – SDO compilate secondo le disposizioni di cui alla nota prot. n. 122473 del 14 marzo 2020. Il riconoscimento decorre dalla data del 21 febbraio 2020, che si ricorda essere la data nella quale è stato individuato il primo caso di paziente affetto di COVID-19 in Veneto, e limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 prorogato al 31 gennaio 2021.

Si propone, altresì, di riconoscere ai citati erogatori una remunerazione giornaliera pari ad euro 100,00 per ogni posto letto attivato ed aggiuntivo ai posti letto indicati nella vigente scheda di dotazione ospedaliera, limitatamente alle discipline “Terapia intensiva”, “Pneumologia” e “Malattie infettive” e limitatamente al numero dei giorni durante i quali non siano stati effettuati ricoveri ospedalieri per paziente COVID-19. Il riconoscimento decorre anch’esso dalla data del 21 febbraio 2020 e limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 prorogato al 31 gennaio 2021.

A titolo esemplificativo, quindi non esaustivo, si rappresenta che dal 21 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 gli erogatori ospedalieri privati accreditati indicati nella deliberazione n. 552 del 5 maggio 2020 hanno effettuato complessivamente n. 7.071 ricoveri per pazienti COVID-19. Nel rispetto dell’individuazione dei ricoveri secondo i dati contenuti nella SDO, come sopra riportato, sono stati considerati “ricoveri COVID-19” tutti quei ricoveri per cui nell’intervallo data ricovero/data dimissione, l’utente è risultato avere una finestra di positività attiva. In altre parole, è stato considerato “ricovero COVID-19” l’episodio di ricovero nel quale l’utente risultava positivo alla data di ricovero (è entrato positivo), alla data di dimissione (è uscito positivo), o in almeno uno dei giorni in cui è rimasto ricoverato. Pertanto, per il periodo considerato, l’incremento tariffario per i “ricoveri COVID-19” ammonta complessivamente ad euro 24.748.500 (7.071 x 3.500). Nello stesso periodo il numero dei giorni durante i quali, nei posti letto sopra indicati, non sono stati effettuati ricoveri ospedalieri per paziente COVID-19 risulta pari a 11.916. Pertanto, la remunerazione giornaliera per ogni posto letto attivato ed aggiuntivo ai posti letto indicati nella vigente scheda di dotazione ospedaliera, limitatamente alle discipline “Terapia intensiva”, “Pneumologia” e “Malattie infettive”, ammonta complessivamente ad euro 1.191.600 (11.916 x 100).

Considerato che, come sopra indicato, i dati riportati riferiti al periodo 21 febbraio-31 agosto 2020 sono da considerarsi esemplificativi dell’attività, si evidenzia che l’attività ospedaliera nei confronti dei pazienti COVID-19 ad oggi è in crescita e che i dati relativi a tale attività necessitano e necessiteranno della verifica e dell’azione di consolidamento degli stessi. Pertanto, si propone di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA di provvedere, con proprio decreto, alla definizione delle modalità per il riconoscimento agli erogatori ospedalieri privati accreditati indicati nella deliberazione n. 552 del 5 maggio 2020 di quanto disposto con il presente atto, con il supporto, qualora ritenuto necessario, di Azienda Zero.

Nel caso di approvazione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui al comma 2 dell’art. 4 del d.l. n. 34/2020, si procederà all’applicazione di quanto in esso disposto.

Così come disposto dal comma 2 del citato art. 4, la copertura finanziaria degli oneri connessi a quanto disposto con il presente atto troveranno copertura nelle risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Infine, si rinvia ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale il riconoscimento della specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19, come individuati al comma 2, art. 4 del d.l. 34/2020, alle Aziende Ulss, all’Azienda Ospedale-Università di Padova, all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e all’IRCCS – IOV, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020, così come previsto al comma 3 dell’art. 4 del citato decreto legge.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il Piano socio sanitario regionale 2019-2023;

VISTO il Piano di Emergenza Ospedaliera COVID-19 del Veneto, approvato dall’Unità di Crisi il 15 marzo 2020;

VISTA la deliberazione n. 552 del 5 maggio 2020;

VISTO l’art. 2, co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
  1. di riconoscere agli erogatori ospedalieri privati accreditati indicati nella deliberazione n. 552 del 5 maggio 2020, un incremento tariffario pari ad euro 3.500,00 per i ricoveri di pazienti affetti da COVID-19;
  1. di riconoscere agli erogatori ospedalieri privati accreditati indicati nella deliberazione n. 552 del 5 maggio 2020, una remunerazione giornaliera pari ad euro 100,00 per ogni posto letto attivato e aggiuntivo ai posti letto indicati nella vigente scheda di dotazione ospedaliera, limitatamente alle discipline “Terapia intensiva”, “Pneumologia” e “Malattie infettive” e limitatamente al numero dei giorni durante i quali non siano stati effettuati ricoveri ospedalieri per paziente COVID-19;
  1. di stabilire che quanto disposto ai punti 2. e 3. decorre dal 21 febbraio e limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 prorogato al 31 gennaio 2021, fatto salvo eventuali altre disposizioni in merito;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA di provvedere, con proprio decreto, alla definizione delle modalità per il riconoscimento agli erogatori ospedalieri privati accreditati indicati nella deliberazione n. 552 del 5 maggio 2020 di quanto disposto con il presente atto, con il supporto, qualora ritenuto necessario, di Azienda Zero;
  1. di dare atto che la copertura finanziaria degli oneri connessi a quanto disposto con il presente atto troveranno copertura nelle risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
  1. di stabilire che nel caso di approvazione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui al comma 2 dell’art. 4 del d.l. n. 34/2020, si procederà all’applicazione di quanto in esso disposto;
  1. di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale il riconoscimento della specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19, come individuati al comma 2, art. 4 del d.l. 34/2020, alle Aziende Ulss, all’Azienda Ospedale-Università di Padova, all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e all’IRCCS – IOV, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020, così come previsto al comma 3 dell’art. 4 del citato decreto legge;
  1. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria – LEA dell'esecuzione del presente atto;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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