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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 164 del 03 novembre 2020


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1420 del 21 ottobre 2020

Procedimento ad istanza della Società Venice LNG S.p.A. per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un deposito costiero di GNL a Porto Marghera - Venezia. Espressione dell'intesa regionale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale di cui all’articolo10 del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, attuativo della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, concernente la realizzazione di infrastrutture strategiche per i combustibili alternativi, ai fini del rilascio alla società Venice LNG S.p.A., da parte dello Stato, dell'autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un deposito costiero di gas naturale liquefatto a Porto Marghera – Venezia della capacità di mc. 32.000.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L’articolo 10 del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, attuativo della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, dispone che le opere per la realizzazione di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) di capacità uguale o superiore alle 200 tonnellate, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, sono strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239 al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche. Tali opere sono soggette ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MISE), di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.

L’autorizzazione è rilasciata all’esito di un procedimento unico, di competenza dello Stato, svolto ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui sono acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale, fiscale e di sicurezza, nonché delle altre amministrazioni titolari degli interessi coinvolti dalla realizzazione dell'opera, compreso il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e i provvedimenti, ove richiesti, di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

All’esito della fase istruttoria del citato procedimento statale, il MISE, analogamente a quanto previsto per gli insediamenti strategici di oli minerali individuati dall’articolo 57, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, trasmette alla regione interessata la determinazione conclusiva positiva del procedimento, richiedendo l’espressione dell’intesa regionale sopra citata.

Alla luce di quanto previsto dalle richiamate disposizioni normative statali, nelle more dell’adozione, da parte dello Stato, di un provvedimento di carattere generale di disciplina dell’intesa regionale, al fine di assicurare la necessaria coerenza con gli obiettivi generali del piano energetico nazionale e regionale, perseguendo nel contempo una primaria finalità di semplificazione e razionale gestione dei procedimenti, si rende prima di tutto necessario definire la natura dell'intesa regionale all'interno del procedimento autorizzatorio di competenza statale.

Giova ricordare, infatti, che come stabilito dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (si vedano in tal senso le sentenze n. 179 dell’11 luglio 2012, n. 39 del 15 marzo 2013, n. 110 del 20 maggio 2016 e n. 251 del 25 novembre 2016), l’istituto dell’intesa costituisce espressione del principio costituzionale di leale collaborazione tra le amministrazioni e attribuisce alle Regioni un ruolo di rilievo nell’esercizio, da parte dello Stato o degli enti locali, delle funzioni amministrative che investono competenze regionali.

Nel caso di specie, in assenza di specifiche competenze tecniche regionali in materia economica, l’intesa prevista dal legislatore statale sarà circoscritta alla valutazione in merito alla rispondenza dell'emanando provvedimento statale di autorizzazione alle politiche regionali di settore, nonché alla compatibilità degli interventi con la programmazione urbanistica e ambientale ed energetica.

La valenza strategico programmatoria della succitata intesa viene, inoltre, confermata dal fatto che la stessa viene espressa dall'organo di governo con deliberazione di Giunta regionale, così come evidenziato altresì dalla nota del Segretario Generale della Programmazione del 30 maggio 2018, prot. n. 201460.

Con riferimento al procedimento in oggetto, la Società Venice LNG S.p.A., (c.f. 04452700273) , con sede legale in Venezia, Via della Geologia 11, con istanza pervenuta al MISE in data 9 febbraio 2018, ha chiesto di essere autorizzata alla costruzione e all’esercizio di un deposito costiero di stoccaggio di GNL della capacità pari a mc. 32.000, da realizzare a Porto Marghera – Venezia in un’area inutilizzata contigua all’esistente deposito di oli minerali della società DECAL S.p.A..

Il deposito costiero sarà costituito da un serbatoio a pressione atmosferica alimentato da navi gasiere di piccola e media taglia in transito dal Canale Industriale Sud, mentre la distribuzione verrà effettuata attraverso autocisterne e metaniere di piccola taglia (bettoline). L’impianto sarà inoltre costituito da:

  • una nuova infrastruttura sull’esistente banchina della società DECAL per consentire l’arrivo di navi metaniere destinate al rifornimento di GNL al deposito;
  • un sistema di trasferimento di GNL per consentire il carico di bettoline da 3.000 mc. presso un accosto a est della predetta banchina;
  • n. 5 corsie per il carico delle autocisterne;
  • un’area per torcia di emergenza che sarà installata nell’attuale perimetro del deposito di oli minerali DECAL;
  • sistemi di gestione del Boil Off Gas (BOG) e impianti vari di compressione e connessione alla rete quale misura di sicurezza per evitare emissioni in atmosfera.

Il MISE, in relazione alla richiesta pervenuta, in data 28 marzo 2018 ha convocato, nel quadro della conferenza di servizi in forma semplificata di cui all’articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 , una conferenza di servizi istruttoria per procedere ai necessari approfondimenti volti alla conclusione positiva del procedimento. Nel corso della conferenza istruttoria, all’esito degli approfondimenti richiesti dalle Amministrazioni intervenute, fra le quali la Regione del Veneto in persona di un Dirigente della Direzione regionale Ambiente all'uopo delegato dal Segretario generale della Programmazione con nota n. 94096 del 12 marzo 2018, è emersa la necessità di sospendere il procedimento unico di autorizzazione fino al rilascio, da parte Ministero dell’Interno - Direzione interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige, del Nulla Osta di Fattibilità (NOF), ed alla definizione, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) relativa all’intervento.

Con nota del 29 marzo 2018, prot. n. 8495, il MISE ha quindi trasmesso alle Amministrazioni interessate il verbale della conferenza di servizi istruttoria, comunicando la sospensione del procedimento fino alla definizione dei procedimenti per il rilascio del NOF e della VIA statale, evidenziando il permanere della modalità semplificata per lo svolgimento della conferenza di servizi decisoria.

Da ultimo, acquisiti i provvedimenti statali sopra richiamati in materia di NOF e VIA, il MISE ha concluso positivamente l’istruttoria con determinazione n. 8514 del 22/4/2020 e l’ha successivamente trasmessa alla Regione Veneto con nota in data 23 aprile 2020, comunicando l’avvenuta acquisizione dei citati provvedimenti in materia ambientale e di sicurezza, nonché degli altri pareri positivi richiesti per la definizione del procedimento, attestando l’avvenuta conclusione positiva del procedimento istruttorio statale per il rilascio dell’autorizzazione unica e la sussistenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento di autorizzazione, previa intesa della Regione del Veneto.

Nella determinazione conclusiva del procedimento, in particolare, il MISE dà atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti in senso favorevole alla realizzazione dell’intervento i pareri dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

  • Ministero della Difesa;
  • Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
  • Aeronautica Militare – Comando I Regione Aerea, con condizioni di cui alla nota del 2 marzo 2018;
  • Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Direzione interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige, con condizioni e prescrizioni evidenziate nel NOF espresso dal Comitato Tecnico regionale (CTR) in data 19 settembre 2018 e da valutare nell’ambito del progetto definitivo e con invito alla Capitaneria di Porto di Venezia a comunicare le proprie valutazioni in merito alla definizione delle modalità di carico/scarico delle navi sulla banchina comune con lo stabilimento DECAL;
  • Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, comprensivo del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;
  • Comune di Venezia, attestante la compatibilità dell’intervento con la vigente strumentazione urbanistica generale e l’ammissibilità dello stesso alle norme dello strumento urbanistico generale e dei regolamenti comunali;
  • Regione del Veneto, con prescrizioni e condizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1357 del 23 settembre 2019, con cui è stato espresso, nell’ambito del procedimento di VIA statale, giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto;
  • Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con prescrizioni e condizioni di cui al decreto interministeriale del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, n. 320 del 5 novembre 2019, con il quale, all’esito della procedura VIA/VAS statale, è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto;
  • Commissione per la Salvaguardia di Venezia, con prescrizioni evidenziate dalla Commissione tecnica VIA/VAS nel quadro del predetto procedimento compatibilità ambientale;
  • ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

Con nota del 4 maggio 2020, prot. n. 177564, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi ha trasmesso alle strutture regionali competenti in materia di ambiente, beni e attività culturali, infrastrutture e trasporti, pianificazione territoriale, progetti speciali per Venezia, ricerca, innovazione ed energia e supporto giuridico amministrativo e contenzioso copia della documentazione pervenuta dal MISE, richiedendo eventuali osservazioni in merito ed evidenziando che, salvo diversa segnalazione, l’esito della consultazione si sarebbe inteso come assenza di profili tecnici ostativi al rilascio dell’intesa regionale.

Con note del 6 maggio 2020, prot. n. 181204, e 12 maggio 2020, prot. n. 189008, a riscontro della richiesta di osservazioni sopra citata, la Direzione Beni Attività Culturali e Sport e la Direzione Infrastrutture e Trasporti non evidenziavano osservazioni in merito all’intervento, presentando lo stesso ricadute non significative per quanto di rispettiva competenza.

Con nota del 7 maggio 2020, prot. n. 182770, la Direzione Pianificazione Territoriale ha confermato il parere n. 05/10244 espresso nella seduta della Commissione per la Salvaguardia di Venezia (CSV) n. 03/2020 del 4 febbraio 2020, nonché la valutazione di conformità rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale espresso con nota del 26 marzo 2018, prot. 114688, con le prescrizioni impartite dalla Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3019 del 31 maggio 2019, recepite nel provvedimento di VIA statale, e in subordine a tutti i pareri e prescrizioni previste dagli altri enti competenti. Con successiva nota n. 293344 del 23 luglio 2020 la medesima Struttura regionale ha inoltre confermato la coerenza dell’intervento con i contenuti del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 30 giugno 2020.

Con nota del 17 luglio 2020, prot. n. 285913, la Direzione Ricerca e Innovazione ed Energia ha comunicato la compatibilità del progetto con la vigente la programmazione settoriale in materia di energia, evidenziando la coerenza dello stesso con gli indirizzi europei in materia di sostenibilità e incentivazione sull'uso di fonti e carburanti meno inquinanti e con le politiche sulla sostenibilità e l'uso di risorse compatibili perseguite a livello regionale, in quanto l'uso di un carburante con le caratteristiche del GNL riduce significativamente gli impatti sull'ambiente del sistema della mobilità e introduce una modalità innovativa di approvvigionamento per il sistema dei trasporti.

Con nota del 24 luglio 2020, prot. n. 293975, la Direzione Progetti Speciali per Venezia ha espresso il proprio parere favorevole al progetto, confermando per quanto di competenza i contenuti dei pareri del Comitato Tecnico regionale VIA n. 34 dell’11 luglio 2018 e n. 61 del 13 marzo 2019, allegati alla sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 1357 del 2019.

Le altre Strutture regionali non hanno segnalato osservazioni, né evidenziato profili ostativi al rilascio dell’intesa regionale in oggetto.

Con nota del 23 luglio 2020, prot. n. 292759, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, atteso anche l’avvenuto trasferimento in corso di istruttoria di competenze in materia urbanistica dalla Regione del Veneto alla Città Metropolitana di Venezia in attuazione dell’articolo 1, comma 44 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. “legge Delrio”), ha richiesto al MISE conferma in merito all’avvenuta acquisizione del parere positivo di tutti gli Enti e le Amministrazioni convocate alla conferenza dei servizi e interessati dall’intervento in oggetto.

Con nota del 27 luglio 2020, prot. n. 16688, il MISE ha confermato l’acquisizione del parere positivo, anche condizionato e con prescrizioni, di tutti gli Enti e le Amministrazioni convocate alla conferenza dei servizi e interessati dall’intervento in oggetto, trasmettendo nel contempo copia dei pareri positivi acquisiti successivamente alla data di adozione della determinazione ministeriale n. 8514 del 22 aprile 2020 espressi rispettivamente in data 24 aprile 2020, prot. 10372, dalla Capitaneria di Porto di Venezia e in data 25 maggio 2020, prot. 11092, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, preso atto della sopra richiamata determinazione positiva conclusiva n. 8474 del 22 aprile 2020 e della nota n. 16688 del 27 luglio 2020 del MISE, a cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento - ivi compresa l’acquisizione di tutti i pareri/nulla osta delle competenti amministrazioni - nonché la competenza all'adozione del provvedimento finale, preso atto della coerenza del progetto stesso con gli indirizzi europei in materia di sostenibilità e incentivazione sull'uso di fonti e carburanti meno inquinanti e con le politiche sulla sostenibilità e l'uso di risorse compatibili perseguite a livello regionale, nonché della compatibilità del progetto con la vigente la programmazione settoriale in materia di energia, si propone di procedere con l'espressione dell'intesa di cui all’articolo 10 del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, limitatamente ai profili di competenza regionale sopra evidenziati e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni indicate dagli enti preposti, dando atto che permangono esclusivamente in capo alle Autorità competenti le valutazioni tecniche istruttorie espresse nel corso del procedimento.

Rimane inteso che l’autorizzazione statale dovrà essere sottoposta a tutte le condizioni e prescrizioni indicate dagli enti preposti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1357 del 23 settembre 2019Venice Lng S.p.A. - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un deposito di gas naturale liquefatto (GNL) di capacità pari a 32.000 m³, da realizzare a Porto Marghera. - Comune di localizzazione: Venezia (VE). Procedura di VIA. statale”;

VISTA la determinazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 8514 del 22 aprile 2020 relativa alla conclusione positiva del procedimento instaurato ad istanza di Venice LNG S.p.A., per il rilascio, da parte dello Stato, dell'autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un deposito costiero di gas naturale liquefatto a Porto Marghera – Venezia della capacità di mc. 32.000;

VISTE le comunicazioni del 6 maggio 2020, prot. n. 181204, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, 7 maggio 2020 e 23 luglio 2020, rispettivamente prot. n. 182770 e n. 293344, della Direzione Pianificazione Territoriale, 12 maggio 2020, prot. n. 189008, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, 17 luglio 2020, prot. n. 285913, della Direzione Ricerca e Innovazione ed Energia e 24 luglio 2020, prot. n. 293975 della Direzione Progetti Speciali per Venezia;

VISTA la nota del 27 luglio 2020, prot. n. 16688, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso i pareri positivi acquisiti successivamente alla data di adozione della determinazione ministeriale n. 8514 del 22 aprile 2020 espressi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Capitaneria di Porto di Venezia ed ha confermato l’avvenuta acquisizione del parere positivo, anche condizionato e con prescrizioni, di tutti gli Enti e le Amministrazioni convocate alla conferenza dei servizi e interessati dall’intervento in oggetto;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 recante “Legge Regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile, n. 1 “Statuto del Veneto”;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di esprimere, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, l'intesa ai fini del rilascio alla Società Venice LNG S.p.A., da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del deposito costiero di gas naturale liquefatto di cui in premesse, sito in Porto Marghera – Venezia, della capacità di mc. 32.000, condizionatamente al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni apposte dalle Amministrazioni e dagli Enti preposti, con particolare riferimento alle prescrizioni e condizioni indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 1357 del 23 settembre 2019;
  3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
  4. di incaricare la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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