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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 138 del 11 settembre 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1297 del 08 settembre 2020

Attuazione del D.M. 13 novembre 2018 recante "Criteri e schema tipo per la stipula di convenzioni tra le regioni e province autonome e le associazioni e federazioni di donatori adulti di cellule staminali emopoietiche".

Note per la trasparenza

Vengono definite le modalità di attuazione del D.M. 13 novembre 2018 che prevede la stipula di  convenzioni con le associazioni e federazioni di associazioni di donatori adulti volontari di cellule staminali emopoietiche  ai fini di regolare le attività delle stesse, riconoscendo il concorso ai fini istituzionali del SSN relativi alla promozione della donazione e al reclutamento di nuovi donatori.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge 6 marzo 2001, n. 52, recante “Riconoscimento del registro nazionale italiano di donatori di midollo osseo”, integrando la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto di cui alla legge 4 maggio 1990, n. 107, regola la ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo, prevedendo l’istituzione del Registro italiano dei donatori di midollo osseo - IBMDR (Italian Bone Marrow Donor Registry) presso l’Ente Ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova, che tra l’altro promuove la ricerca del donatore compatibile e coordina le attività dei registri istituiti a livello regionale. La citata legge, disponendo che la donazione di midollo osseo sia un atto volontario e gratuito, prevede, in particolare, all'art. 8, comma 2, che l'attività delle associazioni e delle federazioni di associazioni di donatori volontari di midollo osseo sia regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanità che ne definisce altresì i requisiti idonei all'accreditamento, sentita la Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo.

La legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modificazioni e integrazioni, modificando legge 4 maggio 1990, n. 107, ha dettato la nuova disciplina delle attività trasfusionali prevedendo l'inclusione, tra i livelli essenziali di assistenza, della raccolta e conservazione delle cellule staminali emopoietiche, la promozione del dono del sangue e la regolazione delle associazioni e federazioni di donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale.

Inoltre, la legge 1° aprile 1999, n. 91, detta le disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti e, in particolare, all’art. 10 prevede l’istituzione da parte delle regioni del Centro regionale per i trapianti. Per la Regione del Veneto il Centro regionale per i Trapianti (ora Coordinamento regionale per i trapianti) è stato istituito con la deliberazione n. 3948 del 15 dicembre 2000.

Con il Decreto del Ministero della Salute 13 novembre 2018 sono stati, quindi, approvati i criteri e lo schema tipo per la stipula di convenzioni tra le regioni e province autonome e le associazioni e federazioni di donatori adulti di cellule staminali emopoietiche; il citato Decreto richiama, infatti, la necessità di regolare il ruolo del volontariato nella promozione della donazione di cellule staminali emopoietiche riconoscendo il concorso ai fini istituzionali del SSN relativi alla promozione della donazione e al reclutamento di nuovi donatori.

Le regioni e province autonome stipulano le convenzioni, in conformità allo schema tipo di cui al comma 1 del Decreto Ministeriale, con le associazioni il cui statuto corrisponde alle finalità previste dal decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, e che risultano regolarmente iscritte nel registro regionale e provinciale di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nelle more dell’attivazione del registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art. 45, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ai fini della stipula delle convenzioni, le associazioni devono altresì possedere i requisiti specifici previsti dall’art. 2 dello stesso Decreto Ministeriale 13 novembre 2018 (requisiti idonei all’accreditamento e caratteristiche delle associazioni).

Infine, merita evidenziare che con la deliberazione n. 756 del 7 giugno 2011 - che recepisce l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante: "Definizione dei poli di funzionamento del registro nazionale italiano donatori di midollo osseo, sportello unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche da donatore non consanguineo” (rep. atti n. 57/CSR) - sono stati individuati nel Servizio di Trapianto del Midollo Osseo dell’Unità Operativa di Ematologia dell’attuale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e nel Servizio di Trapianto di Midollo Osseo dell’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica dell’attuale Azienda Ospedale-Università di Padova i Centri di espianto midollare per le donazioni di sangue midollare da donatori non consanguinei. La citata deliberazione ha, inoltre, confermato la collocazione del Registro Regionale dei donatori di midollo osseo presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona che a tal fine deve corrispondere ai requisiti richiesti dagli standard operativi IBMDR e dagli standard World Marrow Donor Association (WMDA).

Alla luce di quanto finora esposto, si propone di approvare lo schema tipo di convenzione tra Regione del Veneto e le associazioni e federazioni di associazioni di donatori adulti volontari di cellule staminali emopoietiche, di cui all’Allegato A parte integrante del presente atto, incaricando alla sottoscrizione il Presidente o suo delegato.

Ai fini della stipula della convenzione, le associazioni, oltre a risultare regolarmente iscritte nel registro regionale di cui all’art. 6 della legge 266/1991 – nelle more dell’attivazione del registro unico nazionale di cui al d. lgs. 117/2017 - devono altresì possedere i requisiti specifici previsti dall’art. 2 del DM 13 novembre 2018. Della verifica del possesso dei requisiti viene incaricata Azienda Zero. Si incarica Azienda Zero anche della verifica dei requisiti idonei all’accreditamento delle associazioni e federazioni di donatori di cellule staminali emopoietiche ai fini della loro partecipazione alle attività organizzate nelle strutture afferenti ai poli di funzionamento di IBMDR (registri regionali e interregionali e loro articolazioni funzionali: centro donatori e poli di reclutamento), indicati dal citato accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 che ne definisce anche le funzioni, accordo recepito con la DGR n. 756 del 7 giugno 2011.

Per quanto riguarda il percorso formativo per il personale sanitario volontario delle associazioni non strutturato in un polo di funzionamento IBMDR, di cui all’art. 4, comma 5, del DM 13 novembre 2018, si propone di approvare lo schema, di cui all’Allegato B parte integrante del presente atto e di incaricare il Registro regionale dei donatori di midollo osseo dell’attività formativa, in collaborazione con il Coordinamento regionale per i Trapianti, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA ed il Centro regionale per le Attività Trasfusionali di Azienda Zero.

Infine, come previsto dall’art. 3, comma 7, del DM 13 novembre 2018, il riconoscimento economico per le attività di promozione e supporto al reclutamento dei donatori di cellule staminali emopoietiche, svolte dalle Associazioni sul territorio regionale, avviene applicando per ciascun donatore iscritto al registro nazionale IBMDR l’importo del contributo previsto dall’accordo Stato – Regioni per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale del 2 febbraio 2017 e s.m.i.. La Regione provvederà all’erogazione del contributo per il tramite di Azienda Zero, ente al quale spetta la funzione di GSA, secondo le modalità che saranno oggetto di un successivo atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 52;

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219;

VISTO il Decreto Ministeriale del 13 novembre 2018;

VISTO l’accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 29 aprile 2010 (rep. atti 57/CSR);

VISTO l'art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
  2. di approvare lo schema tipo di convenzione tra Regione del Veneto e le associazioni e federazioni di associazioni di donatori adulti volontari di cellule staminali emopoietiche, di cui all’Allegato A parte integrante del presente atto;
  3. di incaricare il Presidente, o suo delegato, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2.;
  4. di approvare lo schema del percorso formativo del personale sanitario volontario delle associazioni non strutturato in un polo di funzionamento IBMDR, di cui all’Allegato B , parte integrante del presente atto;
  5. di incaricare Azienda Zero della verifica del possesso da parte delle associazioni dei requisiti specifici previsti dall’art. 2 del DM 13 novembre 2018;
  6. di incaricare Azienda Zero anche della verifica dei requisiti idonei all’accreditamento delle associazioni e federazioni di donatori di cellule staminali emopoietiche ai fini della loro partecipazione alle attività organizzate nelle strutture afferenti ai poli di funzionamento di IBMDR (registri regionali e interregionali e loro articolazioni funzionali: centro donatori e poli di reclutamento);
  7. di dare atto che quanto previsto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA è incaricata dell’esecuzione di quanto disposto con il presente provvedimento;
  9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1297_20_AllegatoA_427986.pdf
Dgr_1297_20_AllegatoB_427986.pdf

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