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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1307 del 08 settembre 2020
Definizione delle priorità tra gli aventi titolo per l'applicazione del quoziente familiare, previsto dalla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articolo 16). DGR n. 101/CR dell'11 agosto 2020.
Con il presente atto, si definiscono le priorità tra gli aventi titolo per l’applicazione del quoziente familiare, previsto dalla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articolo 16), dopo aver acquisito il parere della Quinta Commissione consiliare previsto all’articolo 16 della L.R. n. 20/2020.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto - nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, dall’articolo 6, comma 1, lettera n) dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 - promuove e persegue una politica organica ed integrata volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali ed ha approvato, a tal fine, la legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, ”Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.
La medesima legge regionale prevede, fra l’altro, all’articolo 16 Priorità, la definizione delle priorità tra gli “aventi titolo per l’applicazione del quoziente familiare”, stabilito secondo i seguenti elementi:
a) reddito ISEE (indicatore situazione economico equivalente) del nucleo familiare;
b) presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge n. 104 del 1992;
c) presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal servizio sanitario regionale;
d) possesso della residenza da almeno due anni nel territorio della Regione ad esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della Regione.
Gli “aventi titolo” sono individuati nelle fattispecie seguenti previste dalla stessa legge regionale:
I beneficiari così individuati accedono a fondi differenziati per finalità, principalmente:
La norma stabilisce che la Giunta regionale adotti il provvedimento previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere (articolo 16, comma 2).
Sulla base di quanto previsto della legge regionale in oggetto all’articolo 16, è stata stilata una proposta inerente alle priorità tra gli “aventi titolo per l’applicazione del quoziente familiare”, contenuta nell’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa.
Con il presente atto, si intende procedere, ora, con la definizione delle priorità per l’applicazione del quoziente familiare agli aventi titolo individuati agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.
Si incarica il Direttore regionale della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti in attuazione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale numero 54 del 31 dicembre 2012, “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto”, in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera o);
VISTA la propria Deliberazione numero 101/CR dell’11 agosto 2020;
VISTO il parere della Quinta Commissione Consiliare espresso in data 1 settembre 2020;
delibera
(seguono allegati)
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