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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 138 del 11 settembre 2020


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1307 del 08 settembre 2020

Definizione delle priorità tra gli aventi titolo per l'applicazione del quoziente familiare, previsto dalla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articolo 16). DGR n. 101/CR dell'11 agosto 2020.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, si definiscono le priorità tra gli aventi titolo per l’applicazione del quoziente familiare, previsto dalla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articolo 16), dopo aver acquisito il parere della Quinta Commissione consiliare previsto all’articolo 16 della L.R. n. 20/2020.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto - nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, dall’articolo 6, comma 1, lettera n) dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 - promuove e persegue una politica organica ed integrata volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali ed ha approvato, a tal fine, la legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, ”Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.

La medesima legge regionale prevede, fra l’altro, all’articolo 16 Priorità, la definizione delle priorità tra gli “aventi titolo per l’applicazione del quoziente familiare”, stabilito secondo i seguenti elementi:

a) reddito ISEE (indicatore situazione economico equivalente) del nucleo familiare;

b) presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge n. 104 del 1992;

c) presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal servizio sanitario regionale;

d) possesso della residenza da almeno due anni nel territorio della Regione ad esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della Regione.

Gli “aventi titolo” sono individuati nelle fattispecie seguenti previste dalla stessa legge regionale:

  • famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10);
  • famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11);
  • famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13);
  • famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose che avviano percorsi sportivi a favore dei figli all'interno delle associazioni e società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva (articolo 14).

I beneficiari così individuati accedono a fondi differenziati per finalità, principalmente:

  • le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10), ad un fondo a favore dei comuni che prevedono la riduzione delle tariffe dei servizi comunali;
  • le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11), ad un fondo per l'accesso al credito finalizzato ai bisogni primari, le spese di locazione e l'erogazione di servizi educativi e scolastici;
  • le famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13), ad un fondo destinato alla riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento.

La norma stabilisce che la Giunta regionale adotti il provvedimento previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere (articolo 16, comma 2).

Sulla base di quanto previsto della legge regionale in oggetto all’articolo 16, è stata stilata una proposta inerente alle priorità tra gli “aventi titolo per l’applicazione del quoziente familiare”, contenuta nell’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa.

Con il presente atto, si intende procedere, ora, con la definizione delle priorità per l’applicazione del quoziente familiare agli aventi titolo individuati agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.

Si incarica il Direttore regionale della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti in attuazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale numero 54 del 31 dicembre 2012, “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto”, in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera o);

VISTA la propria Deliberazione numero 101/CR dell’11 agosto 2020;

VISTO il parere della Quinta Commissione Consiliare espresso in data 1 settembre 2020;

delibera

  1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di definire le priorità per l’applicazione del quoziente familiare agli aventi titolo individuati agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articolo 16), descritte nell’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
  3. di incaricare il Direttore regionale della struttura competente ad assumere ogni atto conseguente in attuazione del presente provvedimento;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dall’avvenuta conoscenza;
  5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1307_20_AllegatoA_427983.pdf

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