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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 138 del 11 settembre 2020


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 01 settembre 2020

Interventi a valenza strategia regionale - nuovi impianti di risalita e ammodernamento di impianti esistenti. Approvazione del bando per la concessione di contributi in conto capitale per lo sviluppo delle aree sciabili attrezzate di cui alla legge regionale n. 21/2008.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva un bando pubblico per finanziare nuovi impianti di risalita o interventi di ammodernamento di impianti esistenti, a valenza strategica regionale e finalizzati allo sviluppo delle aree sciabili attrezzate di cui alla legge regionale n. 21/2008 interessate dagli eventi sportivi internazionali in particolare delle Olimpiadi invernali Cortina-Milano 2026. I finanziamenti vengono concessi a valere sulle risorse di cui all’articolo 4 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 per il periodo 2020-2026.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Da tempo la Regione del Veneto è impegnata nella promozione del patrimonio ambientale e naturalistico e delle risorse economico-sociali ed infrastrutturali del territorio montano per ospitare grandi eventi internazionali nel campo degli sport invernali.

L’evento dei Mondiali di sci 2021, ma soprattutto la programmazione delle Olimpiadi invernali per l’anno 2026 e la conseguente sottoscrizione dell’Host City Contract (HCC) avvenuta a Losanna il 24 giugno 2019, richiedono la predisposizione di adeguate infrastrutture nell’ambito anche dell’impiantistica funiviaria per poter ospitare tali eventi.

La ragionevole aspettativa in termini di incremento di presenze nelle località interessate dalle manifestazioni appena descritte, prima e durante tutto il periodo del loro svolgimento dei giochi, è legata non solo alla partecipazione di tutti i soggetti istituzionali del mondo sportivo ma anche all’aumento delle presenze turistiche che saranno richiamate in ragione delle stesse manifestazioni sportive.

Ciò, auspicabilmente, avrà degli effetti duraturi nel tempo e comporterà l’esigenza di garantire una strutturale implementazione dell’offerta di impianti del comparto interessato dagli sport invernali, senza trascurare anche l’uso estivo delle medesime aree attrezzate.

Si ritiene a tal proposito che la Regione debba porre in essere quegli strumenti, anche di natura finanziaria, volti a promuovere azioni di sviluppo e adeguamento degli impianti a fune secondo quanto stabilito dalla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 con l’ulteriore obiettivo di migliorare l’accessibilità ai territori montani, in modo sostenibile, anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento degli impianti a fune dedicati al trasporto di persone in particolare nella aree sciabili collocate nelle località interessate dagli eventi sportivi sopraccennati.

Nell’ambito di tali finalità, si ritiene pertanto di dover sostenere, a fronte dei limiti di spesa previsti, quegli interventi di sviluppo e miglioramento dei comprensori sciistici che consentano, in ragione del maggior peso e rilevanza, di poter utilizzare con maggior efficacia le risorse messe a disposizione e di perseguire i seguenti obiettivi strategici:

  • Creare nuovi collegamenti tra comprensori sciistici ora separati;
  • Sostenere il rinnovo e l’ammodernamento tecnologico degli impianti a fune, anche delle aree marginali;
  • Stimolare processi di aggregazione tra le imprese del settore funiviario;
  • Privilegiare linee di trasporto che abbiano un rilevante impatto nell’offerta estiva delle località;
  • Sostenere gli impianti afferenti gli eventi sportivi di rilievo internazionale;
  • Ampliare l’offerta di piste da sci nei comprensori che abbiano un possibile utilizzo a fini agonistici;
  • Migliorare l’accessibilità delle aree sciabili dai centri abitati con riduzione del traffico interno e della sosta non regolata.

Con legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”, all’articolo 4 sono state destinate le risorse del fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)” ad eccezione di un importo di euro 500.000,00 che rimane destinato al rifinanziamento del fondo medesimo, nel rispetto della legge istitutiva, per essere destinate, già a decorrere dall’anno 2020, al rifinanziamento dell’articolo 16 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” per un importo complessivo pari a € 11.715.618,15.

A tale scopo si propone di utilizzare questa disponibilità finanziaria, ai sensi della LR 21/2008, a favore degli operatori pubblici e privati proprietari e/o gestori (soggetti concessionari e autorizzati al pubblico esercizio) di impianti a fune, da individuarsi mediante un bando pubblico (allegato A) per il finanziamento, attraverso l’assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perduto, di interventi di:

A) realizzazione di nuovi impianti a fune;

B) realizzazione di nuovi impianti a fune in sostituzione di impianti preesistenti;

C) ammodernamento di impianti a fune esistenti.

In sintesi, i principali indirizzi dettagliatamente previsti dal bando (allegato A), stabiliscono che:

- gli interventi presentati saranno valutati rispetto ai seguenti parametri:

  • Tipologia di intervento;
  • Tipologia di impianto;
  • Razionalizzazione del sistema impiantistico funiviario;
  • Livello di cantierabilità;
  • Importo dell’intervento;
  • Presenza dell’intervento nella Pianificazione di grandi eventi sportivi;
  • Cumulo di contributi pubblici;
  • Tipologia di materiale;

- l'importo massimo del contributo erogabile viene fissato, rispettivamente, in:

  • € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per ciascun intervento di nuova realizzazione di impianto;
  • € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascun intervento di ammodernamento di impianto;

- l’intensità del contributo, rispetto alla spesa ammissibile, è fissato secondo percentuali variabili in relazione alla tipologia dell’intervento.

- le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla struttura regionale competente, secondo le modalità stabilite, entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando.

Nel rispetto del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) e di quanto specificamente disposto agli artt. 107 e 108, il finanziamento così sopra individuato viene inteso come compatibile con la disciplina degli aiuti di stato in quanto erogato in base all’articolo 55 “Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali” del Regolamento di esenzione CE n. 651 del 17 giugno 2014 “GBER”.

A tale riguardo, ai fini di quanto previsto nell’allegato A) della Delibera di Giunta Regionale 26 gennaio 2018, n. 57, per la consultazione interna del Distinct Body, è stata predisposta la scheda di valutazione preventiva della misura, secondo il modello approvato con ddr Direzione Relazioni Internazionali comunicazione e SISTAR, n. 1/2018, ed inviata all’Avvocatura Regionale con nota prot. n. 328915 del 20.08.2020. L’Avvocatura ha fatto seguito con nota di riscontro positivo prot. n. 330819 del 24.08.2020.

Ciò detto, con le risorse sopra indicate e con quelle che si potranno ulteriormente rendere disponibili anche per nuove rinunce o economie, si propone di approvare il nuovo Bando per il corrente anno (Allegato A), con relativi Allegati A1, A2, A3, A4, A5 , A6, A7, A8, A9 per l’assegnazione di contributi ad interventi in aree di montagna che, in conformità alla pianificazione regionale e al Piano Regionale Neve (PRN) vigente, consentano lo sviluppo e il potenziamento degli impianti a fune di cui alla L.R. 21/2008, perseguendo gli obiettivi strategici sopra elencati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 27/2003;

VISTA la L.R. n. 21/2008;

VISTA la L.R. n. 4/2013;

VISTA la L.R. 21/2020;

VISTA la D.G.R. 57/2018;

VISTO il Decreto n. 105 del 08.07.2020 del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il bando in Allegato A con i relativi Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, diretti a realizzazioni ex novo di impianti di risalita nonché ad ammodernamento di impianti esistenti;
  3. di dare atto che la disponibilità finanziaria è stabilita nell’importo di € 11.715.618,15 derivante dall’articolo 4 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21, ed è stanziata sul capitolo di spesa  104123 "Interventi regionali per la realizzazione e l'ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci e sistemi di innevamento programmato - risorse vincolate - contributi agli investimenti (art. 16, L.R. 21/11/2008, n. 21)” allocato nel Programma 1004 "Altre modalità di trasporto" nell'ambito della Missione 10 - Trasporti e Diritto alla Mobilità;
  4. di determinare in € 11.715.618,15 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
  5. di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell’esecuzione del presente atto e di tutti gli atti conseguenti, inclusa la predisposizione della graduatoria di merito per l’assegnazione dei contributi;
  6. di dare atto che la spesa, di cui si prevede l’impegno a fronte del presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non si configura come debito commerciale;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1260_20_AllegatoA0_427662.pdf
Dgr_1260_20_AllegatoA1_427662.pdf
Dgr_1260_20_AllegatoA2_427662.pdf
Dgr_1260_20_AllegatoA3_427662.pdf
Dgr_1260_20_AllegatoA4_427662.pdf
Dgr_1260_20_AllegatoA5_427662.pdf
Dgr_1260_20_AllegatoA6_427662.pdf
Dgr_1260_20_AllegatoA7_427662.pdf
Dgr_1260_20_AllegatoA8_427662.pdf
Dgr_1260_20_AllegatoA9_427662.pdf

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