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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 104 del 14 luglio 2020


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 30 giugno 2020

Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2020.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si forniscono alle Strutture regionali gli indirizzi operativi per il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dei costi, aggiornando quelli già forniti con precedenti  atti.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 'Trattamento indennitario dei consiglieri regionali' e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi", la Regione del Veneto ha dato attuazione alla disciplina statale in materia di contenimento della spesa pubblica di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", rinviando a provvedimenti della Giunta regionale la disciplina puntuale con riferimento a particolari tipologie di spese.

Con informativa n. 12 del 21 giugno 2011 e con deliberazioni n. 742 del 7 giugno 2011, n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013, n. 1531 del 12 agosto 2014, n. 1058 dell’11 agosto 2015, n. 1166 del 19 luglio 2016, n. 674 del 16 maggio 2017, n. 277 del 13 marzo 2018 e n. 161 del 22 febbraio 2019, la Giunta regionale ha quindi dettato una disciplina puntuale in ordine alle seguenti spese, prevedendone altresì la loro riduzione rispetto alla spesa impegnata negli anni precedenti per il periodo di vigenza delle rispettive disposizioni:

  1. compensi, gettoni retribuzioni o altre utilità corrispondenti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo;
  1. spese relative a studi ed incarichi di consulenza;
  1. spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
  1. spese per sponsorizzazioni;
  1. spese per missioni, anche all'estero;
  1. spese per attività di formazione;
  1. spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi;
  1. spese per mobili e arredi.

L'articolo 57 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"  convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e l'art. 1, comma 107, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, hanno introdotto rilevanti novità che incidono, in termini di applicabilità alle Regioni, sulle singole categorie di spesa sopra elencate e sulle direttive già emanate con le deliberazioni della Giunta regionale sopra richiamate.

In particolare, il comma 2 dell’articolo 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla legge di conversione n. 157/2019 prevede che, a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonchè ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi, tra le altre, le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pertanto, i contenuti delle direttive già emanate con deliberazioni della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013, n. 1531 del 12 agosto 2014, n. 1058 dell’11 agosto 2015, n. 1166 del 19 luglio 2016, n. 674 del 16 maggio 2017, n. 277 del 13 marzo 2018 e n. 161 del 22 febbraio 2019 riguardanti la riduzione della spesa, sono confermati per le sole spese ancora oggetto di contenimento, che mantengono efficacia fino a diverso e nuovo avviso come segue:

 

1. SPESE PER INDENNITA’, COMPENSI, GETTONI, RETRIBUZIONI (D.L. 78/2010, ARTICOLO 6, COMMI DA 1 A 3)

L’art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto che indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, sono automaticamente ridotte del 10%  rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Tale limitazione non trova più applicazione già a decorrere dall’1 gennaio 2018 non essendo stato ulteriormente esteso l’obbligo di riduzione.

Per le altre disposizioni previste dall’art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 in merito alla categoria di spesa in argomento, si richiamano le direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 742 del 7 giugno 2011, che per comodità di lettura si riportano: " Gli enti che comunque ricevono contributi a carico del bilancio regionale sono tenuti a comunicare, in sede di assegnazione del contributo, di aver adempiuto alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010.".

 

2. INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (D.L. 78/2010, ARTICOLO 6, COMMA 7):

Con riferimento alla tipologia di spesa in oggetto, a decorrere dall'1 gennaio 2020, non trova più applicazione il limite di spesa introdotto dall’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ai cui sensi, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Al fine di una maggior completezza del quadro normativo di riferimento in materia, è necessario richiamare ulteriori disposizioni che il Legislatore statale ha dettato con riferimento ai presupposti per il conferimento di particolari incarichi di consulenza, sia in considerazione dell’oggetto dello stesso sia del soggetto a cui viene affidato.

Gli incarichi di consulenza in materia informatica, ai sensi della L. 228/2012, art. 1, comma 146, si possono conferire solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

È confermato, inoltre, il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 17, comma 3, della L. 7 agosto 2015 n. 124 (c.d. “legge Madia”). Per effetto di tale novella, gli incarichi, le cariche e le collaborazioni in parola sono comunque consentiti purchè a titolo gratuito; inoltre, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. n. 101/2013 (ossia “gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa”).

Si richiamano, infine, gli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, per l’osservanza dei quali si rinvia alla vigente normativa.

Per quanto riguarda le indicazioni operative da applicare alla spesa per studi e consulenze, si conferma quanto segue:

  1. gli incarichi per “Studi e consulenze” potranno essere affidati solo con Delibera di Giunta regionale o dal dirigente da quest’ultima espressamente incaricato. Il provvedimento deve essere completo di tutti gli elementi essenziali previsti dalla vigente normativa e costituenti requisiti di legittimità dell’atto. Spetta, in ogni caso,  al Direttore della competente struttura regionale l’adozione dell’atto di impegno.
  2. L’impegno di spesa, per gli incarichi finanziati con risorse regionali, potrà essere assunto esclusivamente sul capitolo cogestito 7010. Permane l’obbligo in capo alle Strutture regionali proponenti, di acquisire il visto di monitoraggio del Segretario Generale della Programmazione sulla proposta di deliberazione.

 

3. SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E DI RAPPRESENTANZA (D.L. 78/2010, ARTICOLO 6, COMMA 8)

A decorrere dall'1 gennaio 2020, non trova più applicazione l’art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che dispone che le spese per le attività in oggetto devono essere contenute entro il 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

In riferimento alle spese di rappresentanza istituzionale del Vicepresidente e degli Assessori regionali, la Giunta regionale adotta annualmente apposito provvedimento per l’attribuzione ai medesimi delle relative risorse finanziarie.

Per quanto riguarda, invece, il Presidente della Giunta regionale, le relative risorse sono attribuite in sede di approvazione del bilancio finanziario gestionale, approvato con decreto del Segretario Generale della Programmazione.


4. SPESE PER SPONSORIZZAZIONI (D.L. 78/2010, ARTICOLO 6, COMMA 9)

A decorrere dall'1 gennaio 2020 non trova più applicazione nei confronti delle Regioni, l'art. 6, comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni.


5. SPESE PER MISSIONI (D.L. 78/2010, ARTICOLO 6, COMMA 12) E PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE (D.L. 78/2010, ARTICOLO 6, COMMA 13)

A decorrere dall'1 gennaio 2020 non trovano più applicazione:

a) la limitazione disposta dall’art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, della spesa per missioni entro il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009;

b) la limitazione disposta dall'art. 6, comma 13, del  decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, della spesa per attività di formazione entro il medesimo limite di cui alla lettera a).


6. AUTOVETTURE (D.L. 78/2010, ARTICOLO 6, COMMA 14)

A decorrere dall’1 gennaio 2017 è venuto meno il divieto di acquisto di autovetture e stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, previsto dall’art. 1, c. 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) e ss.mm.ii.

Con riferimento all’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché l'acquisto di buoni taxi, è tutt’ora vigente la disciplina di cui all’art. 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che dispone che la relativa spesa non può superare l’80% della spesa sostenuta nell’anno 2009.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel caso di acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d’esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.

Infine, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, all'art. 1, commi 107, 108 e 109, prevede quanto segue:

  • art. 1, comma 107: “Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.”;
  • art. 1, comma 108: “Ai fini di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, nonché le Forze di polizia.”;
  • art. 1, comma 109: “All'attuazione delle misure di cui ai commi 107 e 108 le amministrazioni di cui al comma 108 provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.”.


7. MOBILI E ARREDI:

In riferimento alla spesa per mobili arredi, a decorrere dall’1 gennaio 2017 non trova più applicazione la limitazione di cui all’art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ss.mm.ii.


8. LIMITI DI IMPEGNABILITA’

Infine, per quanto riguarda i limiti di impegnabilità già disposti con precedenti deliberazioni n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013, n. 1531 del 12 agosto 2014, n. 1058 dell’11 agosto 2015, n. 1166 del 19 luglio 2016, n. 674 del 16 maggio 2017, n. 277 del 13 marzo 2018 e n. 161 del 22/02/2019,  si riporta adeguamento alla normativa sopravvenuta:

Tipologia di spesa

Disposizioni di contenimento

Limite di impegnabilità

 Studi e consulenze

(D.L. 78/2010, art. 6, comma 7)

  Non più applicabile

---------

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza

(D.L. 78/2010, art. 6, comma 8)

  Non più applicabile

----------

Spese di sponsorizzazione

(D.L. 78/2010, art. 6, comma 9)

  Non più applicabile

----------

Spese per missioni

(D.L. 78/2010, art. 6, comma 12)

  Non più applicabile

---------

 Spese per formazione

(D.L. 78/2010, art. 6, comma 13)

  Non più applicabile

--------

Spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi

(D.L. 78/2010, art. 6, comma 14)

  Non superiore all’80% della spesa sostenuta nel 2009

1.438.590,40

 

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Per quanto riguarda ulteriori disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, quali ad es. quelle relative ad acquisti di beni e servizi di natura informatica, si rinvia a specifici provvedimenti  di settore.


10. STRUTTURE INCARICATE DEL MONITORAGGIO

Essendo venute meno tutte le disposizioni di contenimento delle spese applicabili alle Regioni contemplate ai punti precedenti, ad eccezione di quelle di cui  all'art. 6, comma 14, del D.L. 78/2010 riguardanti l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi, permane in capo alla Direzione acquisti e AA.GG. o Unità organizzativa delegata, il monitoraggio sul rispetto del limite della suddetta spesa.


11. ALTRI ADEMPIMENTI

In riferimento agli adempimenti ai sensi dell’art. 1 comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riguardanti l’invio alla Corte dei Conti degli atti di spesa di importo superiore ai 5.000,00 euro riferiti a spese di cui ai commi 9, 10, 56 e 57 dell’art. 1 della predetta legge, ovvero:

  • studi e consulenze,
  • relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza,
  • indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza,

provvederà la Direzione Bilancio e Ragioneria, o Unità Organizzativa delegata, mediante l’invio del relativo decreto di impegno unitamente alla deliberazione della Giunta regionale che ne costituisce il presupposto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135.;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito in legge, con modificazioni,  dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 dicembre 2019, n. 157;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;

VISTO l’art. 2, c. 2 della L.R. 31/12/2012, n. 54;

VISTA la DGR n. 742 del 07/06/2011;

VISTA l'informativa della Giunta regionale n. 12 del 21/06/2011;

VISTA la DGR n. 987 del 05/06/2012;

VISTA la DGR n. 1521 del 12/08/2013;

VISTA la DGR n. 1531 del 12/08/2014;

VISTA la DGR n. 1058 dell’11/08/2015;

VISTA la DGR n. 1166 del 19/07/2016;

VISTA la DGR n. 674 del 16/05/2017;

VISTA la DGR n. 277 del 13/03/2018;

VISTA la DGR n. 161 del 22/02/2019

delibera

  1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di incaricare il Segretario Generale della Programmazione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Strutture regionali nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dall’articolo 2, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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