Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Bilancio e contabilità regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 752 del 16 giugno 2020
Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL033) // FONDO RISCHI SPESE LEGALI
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e di cassa mediante prelievo dal Fondo Rischi spese legali in corrispondenza dell’attività di gestione del bilancio in corso d’esercizio.
L'Assessore Federico Caner per il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 46/2019 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.
La DGR 1716/2019 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l’entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 10/2019, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2020-2022 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all’art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il “Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all’art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)”.
L’art. 20 bis, L.R. 39/2001, prevede che, in applicazione dell’art. 46, comma 3, D.Lgs. 118/2011, nel bilancio di previsione siano iscritti il “Fondo Rischi spese legali - parte corrente” ed il “Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale” per l’accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio sulla base delle modalità stabilite dall’Allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al D.Lgs. 118/2011.
In particolare il comma 3, prevede che tali fondi non siano utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti ed il successivo comma 4, attribuisce alla Giunta regionale la competenza a disporre i prelievi dai fondi per l’iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.
Vista la richiesta pervenuta con nota:
In conseguenza di tale richiesta, si tratta ora di apportare:
L’art. 10, comma 4, D.Lgs 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all’allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come da Allegato C alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell’Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” prevede che “Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell’ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l’ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l’approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario.”
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell’ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l’approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42”;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica”;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”;
VISTA la L.R. 25.11.2019, n. 46 “Bilancio di previsione 2020-2022”;
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14”;
VISTA la DGR 1716 del 29.11.2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022”;
VISTO il Decreto n. 10 del 16.12.2019 del Segretario Generale della Programmazione “Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”;
VISTA la DGR 30 del 21.01.2020 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020-2022”;
VISTA la nota della struttura regionale precedentemente richiamata.
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro