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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 23 giugno 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 736 del 09 giugno 2020

Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti alle Scuole di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di PADOVA e di VERONA - Anno Accademico 2019/2020. Decreto Legislativo n. 368/99 s.m.i. - L.R. n. 9 del 14 maggio 2013 s.m.i..

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si definisce il numero massimo di contratti di formazione specialistica che saranno finanziati dalla Regione del Veneto per il primo anno di corso - a.a. 2019/2020. Si procede altresì alla determinazione del numero complessivo di contratti di formazione specialistica, a finanziamento regionale, in essere nell’a.a. 2019/2020, ed alla quantificazione della relativa spesa complessiva. Contestualmente, in base alla L.R. 19/2016, si delineano le direttive che Azienda Zero dovrà seguire per l’attivazione e l’erogazione delle risorse afferenti alla linea di spesa GSA 2020 n. 156 “Contratti di formazione specialistica medici specializzandi (d.lgs. 368/99)” all’Università degli Studi di Padova e di Verona.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, disciplina al Titolo VI la formazione specialistica dei medici prevedendo che siano stipulati degli specifici contratti di formazione specialistica tra l’Università, lo specializzando e la Regione e che sia corrisposto al medico un trattamento economico pari ad € 22.700,00 per la parte fissa annua lorda, ad € 2.300,00 per la parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione che diventano € 3.300,00 per ciascuno degli anni successivi.

Il D.P.C.M. del 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo del contratto, ed in particolare l’art. 7, comma 1, prevede che per quanto non espressamente previsto dal contratto nazionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41 del d.lgs 368/99 s.m.i., nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nello schema di contratto stesso.

Con la legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, il Veneto ha inteso garantire la formazione specialistica dei propri medici, finanziando, in aggiunta ai posti statali, ulteriori posti presso le Scuole di specializzazione afferenti alle Scuole di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova e dell’Università degli Studi di Verona, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogno regionale e numero di posti statali, e al fine altresì di favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli Enti del Servizio sanitario regionale.

A seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale - Sent. n. 15.5.2014, n. 126 - la quale ha dichiarato legittima la previsione dell’art. 3 della predetta legge regionale, con deliberazioni di Giunta sono state approvate presupposti e clausole aggiuntive da inserire nel contratto conforme allo schema nazionale, pertanto a decorrere dall’a.a. 2013/2014 ai medici assegnatari di contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione, ed alle Università degli Studi di Padova e di Verona, sono sottoposti per la sottoscrizione contratti così integrati, le cui clausole aggiuntive sono preordinate al perseguimento delle finalità regionali e funzionali a loro volta al soddisfacimento degli interessi pubblici della tutela delle professioni nonché della salute.

Il comma 1 dell’art. 19 della recente legge regionale n. 25 novembre 2019, n. 44 recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020” ha modificato la più volte citata legge regionale 9/2013 nella parte in cui introduce il contenuto di una specifica clausola del contratto di formazione specialistica. E’ quindi necessario adeguare lo schema di contratto da sottoporre alla sottoscrizione dello specializzando e dell’Ateneo di riferimento a decorrere dall’a.a. 2019/2020, modificando e includendo in esso le nuove previsioni, e tale modifica viene rinviata ad un successivo provvedimento di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente (art. 3, comma 1, L.R. 9/2013 s.m.i.). 

Con riferimento all’anno accademico 2019/2020, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con nota prot. n. 010138 del 17 aprile 2020, indirizzata ai Presidenti delle Giunte regionali e provinciali, ha comunicato quanto segue:

“[…]… al fine di consentire a questo Ministero l’inserimento nel prossimo bando di concorso per l’A.A. 2019-2020 dei posti coperti con contratti “aggiuntivi” finanziati con risorse messe a disposizione da codeste spettabili Regioni e Province autonome, si invitano le SS.LL. a voler porre in essere, con la sollecitudine richiesta dal caso, tutti gli adempimenti necessari affinché gli Organi competenti deliberino, in tempo utile per l’emanazione del bando ministeriale, in ordine al finanziamento di contratti aggiuntivi ripartiti per tipologia di Specializzazione, volti a soddisfare le specifiche esigenze del territorio.

Si segnala che questo Ministero renderà noto il numero dei contratti statali assegnati ad ogni Scuola di specializzazione dei singoli Atenei e fisserà il termine perentorio entro il quale i contratti regionali, già opportunamente deliberati per tempo, dovranno essere comunicati alla scrivente direzione generale unitamente agli eventuali specifici requisiti - ove richiesti dalla normativa locale - che devono possedere i candidati per poterne usufruire”.

Si ricorda, infine, che i contratti aggiuntivi saranno assegnati ai candidati secondo l’ordine della graduatoria nazionale, nel rispetto delle specifiche riserve […].

La somma dei contratti statali e dei contratti aggiuntivi attivabili presso ogni specifica Scuola non potrà essere in ogni caso superiore alla capacità recettiva della Scuola medesima.

A seguito dell’attivazione dei predetti contratti regionali, la Regione sarà tenuta ad attribuire i relativi finanziamenti alle Università interessate secondo quanto sarà successivamente comunicato dal Ministero per l’intera durata del corso di specializzazione.

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che dovrà essere garantita agli specializzandi la rotazione tra le strutture della rete formativa ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs n. 368/1999 in modo da assicurare che presso le strutture di ciascuna Regione si formi annualmente un numero di medici almeno pari a quello dei contratti finanziati. Si ricorda, in ogni caso. Con riguardo all’articolazione del percorso didattico, che verrà utilizzata la rete complessiva della Scuola sia per la parte professionalizzante sia per il tronco comune”.

In ragione di quanto rappresentato dal MIUR con la nota sopra citata, si dà seguito a quanto richiesto, ed in coerenza con le risorse finanziare, in conformità con il fabbisogno regionale espresso per il triennio 2017-2020 e comunicato al Ministero della Salute dal Coordinatore tecnico della Commissione Salute, da ultimo, con nota prot. n.166873 del 29/4/2017, con il presente provvedimento si propone di disporre il finanziamento di massimo n. 90 contratti di formazione specialistica aggiuntivi per l’anno accademico 2019/2020, per tutta la durata legale dei corrispondenti cicli di studio.

Successivamente alla emanazione del decreto con cui il MIUR renderà noto il numero dei contratti statali assegnati ad ogni singola Scuola di specializzazione dei singoli Atenei, sarà possibile definire la concreta distribuzione dei contratti aggiuntivi alle Scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti alle Università degli Studi di Padova e di Verona.

Con il presente atto si incarica il Direttore dell’Area Sanità e Sociale ad individuare le suddette Scuole nonché il numero dei posti attribuibili alle stesse, limitatamente alle specializzazioni per le quali presso il Servizio Sanitario regionale si è verificata una più significativa carenza di medici, nel rispetto della quota complessiva massima sopra specificata di n. 90 contratti di formazione specialistica.

Una volta espletate le prove concorsuali nazionali per l’accesso alle Scuole di specializzazione, le Università degli Studi di Padova e di Verona dovranno comunicare alla Regione i contratti effettivamente attribuiti ai vincitori. Qualora non fossero assegnati taluni contratti aggiuntivi alle Scuole di specializzazione in quanto la capacità recettiva delle stesse risulta soddisfatta da contratti nazionali o da contratti finanziati da altre Regioni o Province, o per mancanza di assegnatari, non si darà luogo alla loro ulteriore attribuzione. I contratti non assegnati costituiranno un risparmio di spesa.

Si ritiene utile riportare nei prospetti di seguito indicati un riepilogo dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi già in essere nell’anno accademico 2019/2020, attivati sulla base delle obbligazioni precedentemente assunte e risultanti dai rendiconti inviati dagli Atenei, nonché le risorse necessarie al loro finanziamento:

Università degli Studi di Verona

A.A.
di immatricolazione

A.A.
di corso 2019/2020

n. contratti

importo unitario

importo totale

2019/2020

in definizione con il
presente atto

€   25.000,00

in definizione con il
presente atto

 2018/2019

II°

29

€   25.000,00

€     725.000,00

2017/2018

III°

27

€   26.000,00

€     702.000,00

2016/2017

IV°

27

€   26.000,00

€     702.000,00

2015/2016

16

€   26.000,00

€     416.000,00

 

 Totale

99

 

   €  2.545.000,00

 

Università degli Studi di Padova

A.A.
di immatricolazione

A.A.
di corso 2019/2020

n. contratti

importo unitario

importo totale

2019/2020

in definizione con il
presente atto

€   25.000,00

in definizione con il
presente atto

 2018/2019

II°

56

€   25.000,00

€   1.400.000,00

2017/2018

III°

58

€   26.000,00

€   1.508.000,00

2016/2017

IV°

42

€   26.000,00

€   1.092.000,00

2015/2016

25

€   26.000,00

€     650.000,00

 

 Totale

181

 

 €   4.650.000,00

Totale complessivo

280

 

 €   7.195.000,00

 

Si pone in evidenza che vi sono talune evenienze che possono intervenire nella carriera formativa del medico specializzando, e che concorrono a modificare il quantum finanziario programmato:

  • in corso d’anno lo specializzando può ritirarsi;
  • in base al D.lgs 368/99 s.m.i il medico può sospendere il periodo di formazione per gravidanza e malattia e durante tali periodi all’interessata/o è comunque corrisposto una parte del trattamento economico, fermo restando che l’intera durata del corso non è ridotta. Il corso di studio può essere esteso di un ulteriore anno rispetto alla durata legale prevista.

Con riferimento a questa ultima evenienza previste dal d.lgs 368/99, si ritiene opportuno quantificare in euro 300.000,00 l’importo da destinare al pagamento delle gravidanze e delle malattie che potranno essere effettuate dagli specializzandi nell’a.a. 2019/2020, previa rendicontazione resa dagli Atenei di Padova e di Verona.

Con lo scopo di monitorare di anno in anno la posizione degli iscritti e frequentanti le Scuole di specializzazione il cui contratto è finanziato con risorse regionali, le Università degli Studi sono tenute a fornire apposite attestazioni, ed ai fini della liquidazione dei finanziamenti dovuti devono presentare altresì apposite ed analitiche rendicontazioni.

Sulla base di quanto sin qui specificato, per l’A.A. 2019/2020 in merito ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di PADOVA e di VERONA si prevede un onere complessivo pari ad euro 9.745.000,00 per l’esercizio 2020 (salvo gli adeguamenti necessari previsti dalle disposizioni sopra descritte), così suddiviso in base all’oggetto di riferimento:

  1. euro 2.250.000,00 relativi all’importo delle obbligazioni di spesa dei n. 90 contratti di formazione specialista, primo anno di immatricolazione;
  2. euro 7.195.000,00 relativi all’importo delle obbligazioni di spesa derivanti dai contratti già in essere afferenti agli anni di corso successivi al primo;
  3. euro 300.000,00 relativi all’importo da destinare al pagamento delle obbligazioni di spesa derivanti dalle gravidanze e dalle malattie effettuate dagli specializzandi nell’a.a. 2019/2020, di cui al D.lgs. 368/99;

Per quanto riguarda il corrente esercizio, occorre considerare che con D.G.R. n. 114 del 03/02/2020 la Giunta Regionale ha disposto l’autorizzazione all’erogazione dei finanziamenti della GSA, in esercizio 2020, da effettuarsi attraverso Azienda Zero, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. 19/2016, incaricando il Direttore dell’Area Sanità e Sociale di effettuare con proprio atto la programmazione di dettaglio degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l’esercizio 2020, entro un ammontare complessivo massimo di spesa di euro 616.400.000,00.

In esecuzione di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 114/2020, con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 14 del 6/02/2020 è stato approvato il programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l’esercizio 2020, dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 156 relativa a quanto in oggetto e denominata “Contratti di formazione specialistica Medici Specializzandi (d.lgs. 368/99)” afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 - All. A DDR Area Sanità e Sociale n. 14/2020.

Con successivo decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 9 del 07/04/2020 è stata disposta, ai sensi della DGR n. 114/2020, l’erogazione all’Azienda Zero di quota parte dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), ai sensi dell’art. 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. n. 19/2016, che ricomprende anche la linea di spesa sopra citata.

Con il presente atto si propone pertanto di finanziare l’intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo di euro 9.745.000,00 per l’esercizio corrente, con copertura finanziaria a carico delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata previste per la linea di spesa n. 156 “Contratti di formazione specialistica Medici Specializzandi (d.lgs. 368/99)” e di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR all’esecuzione del presente atto compresa la definizione sia degli importi da erogare alle singole Università sia delle direttive ad Azienda Zero per la gestione dei relativi flussi finanziari, come disposto dalla L.R. 19/2016 e dalla DGR n. 114/2020, avendo presente che per gli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) sopra descritte, si procederà al pagamento nel seguente modo:

  • un acconto del 50% alle Università entro l’anno 2021 per l’importo di cui alla lett. b), mentre per la lettera a) l’acconto sarà versato a seguito dell’espletamento del concorso pubblico nazionale e della relativa attestazione delle Università;
  • il saldo in seguito al ricevimento dell’apposita rendicontazione da parte delle Università dei costi sostenuti, che dovrà essere inviata dalle Università agli uffici competenti regionali entro il 31/07/2022;
  • il saldo per l’importo di cui alla lettera c) previa presentazione di idonea rendicontazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”;

VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il D.lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;

VISTO il DPCM 7 marzo 2007;

VISTO il Decreto MIUR n. 68 del 04/02/2015;

VISTA la nota MIUR prot. n. 010138 del 17/04/2020;

VISTA la legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 recante: “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”, successivamente modificata ed integrata.

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;

VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

VISTE le LL.RR. n. 44, 45 e 46 del 25/11/2019;

VISTE la D.G.R. n. 114 del 03/02/2020;

VISTI il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 14 del 06/02/2020, il Decreto del Direttore delle Risorse Strumentali SSR n. 9 del 07/04/2020;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di finanziare il numero massimo di 90 contratti di formazione specialistica aggiuntivi per l’anno accademico 2019/2020 da destinare alle Scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Padova e dell’Università degli Studi di Verona, per tutta la durata legale del ciclo di studi;

3. di incaricare il Direttore dell’Area Sanità e Sociale ad individuare le Scuole di specializzazione di area sanitaria, nonché il numero dei posti attribuibili alle stesse, limitatamente alle specializzazioni per le quali presso il Servizio Sanitario regionale si è verificata una più significativa carenza di medici, nel rispetto del numero complessivo massimo indicato al precedente punto 2.;

4. di stabilire che qualora non risultasse possibile assegnare taluni contratti aggiuntivi a Scuole di specializzazione ricomprese nel fabbisogno regionale, in quanto la capacità recettiva delle stesse risulta soddisfatta dai contratti nazionali o dai contratti finanziati da altre Regioni o Province, o in assenza di assegnatari, non si darà luogo alla loro ulteriore attribuzione. I contratti non attribuiti costituiranno un risparmio di spesa;

5. di determinare, l’importo delle obbligazioni di spesa relative ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di PADOVA e di VERONA - Anno Accademico 2019/2020, in  euro 9.745.000,00 e precisamente:

a) euro 2.250.000,00 relativi all’importo delle obbligazioni di spesa dei n. 90 contratti di formazione specialista di cui al precedente punto 2., primo anno di immatricolazione;

b) euro 7.195.000,00 relativi all’importo delle obbligazioni di spesa derivanti dai contratti già in essere afferenti agli anni di corso successivi al primo;

c) euro 300.000,00 relativi all’importo da destinare al pagamento delle obbligazioni di spesa derivanti dalle gravidanze e dalle malattie eventualmente effettuate dagli specializzandi nell’a.a. 2019/2020;

6. di prevedere che alla copertura finanziaria dell’importo complessivo di euro 9.745.000,00 di cui al punto precedente si provveda a carico delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata previste per la linea di spesa n. 156 “Contratti di formazione specialistica medici specializzandi (d.lgs. 368/99)”, di cui al Decreto del Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale n. 14/2020;

7. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR all’esecuzione del presente atto compresa la definizione sia degli importi da erogare alle singole Università sia delle direttive ad Azienda Zero per la gestione dei relativi flussi finanziari, come disposto dalla L.R. 19/2016 e dalla DGR n. 114/2020, avendo presente che per gli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) sopra descritte, si procederà al pagamento nel seguente modo:

  • un acconto del 50% alle Università entro l’anno 2021 per l’importo di cui alla lett. b) del precedente punto 5., mentre per la lettera a) l’acconto sarà versato a seguito dell’espletamento del concorso pubblico nazionale e della relativa attestazione delle Università;
  • il saldo in seguito al ricevimento dell’apposita rendicontazione da parte delle Università dei costi sostenuti, che dovrà essere inviata dalle Università stesse agli uffici competenti regionali entro il 31/07/2022;
  • il saldo per l’importo di cui alla lettera c) del precendente punto 5. previa presentazione di idonea rendicontazione.

8. di stabilire che agli assegnatari di contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione, alle Università di Padova e di Verona e alla Regione stessa, sarà sottoposto per la sottoscrizione un contratto di formazione specialistica il cui schema verrà definito con atto successivo;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;

10. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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