Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 16 giugno 2020


Materia: Opere e lavori pubblici

Deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 04 giugno 2020

Interventi regionali in materia di edilizia pubblica (L.R n. 27/2003 artt. 50 e 53, comma 7) e Norme in materia di sport e tempo libero (L.R. n. 5 aprile 1993, n. 12) - Provvedimenti.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento autorizza le richieste di proroga dei termini di rendicontazione e/o devoluzione del contributo presentate dai Comuni di Piombino Dese (PD), Ponte nelle Alpi (BL), Angiari (VR), Montegrotto Terme (PD) e Montecchia di Crosara (VR), in relazione ai contributi assegnati con DDGR n. 1829/2011, n. 2850/2013, n. 2431/2014 e n. 2780/2014 ai sensi dell’ art. 53, comma 7, della L.R. n. 27/2003. Autorizza inoltre la proroga del termine di rendicontazione finale richiesta dal Comune di Riese Pio X (TV) in relazione al finanziamento assegnato con DGR n. 646 del 17/03/09 ai sensi della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, "Norme in materia di sport e tempo libero". Conferma, infine, a favore dei Comuni di Padova e Terrassa Padovana (PD), i contributi di € 100.000,00 assegnati rispettivamente con DGR n. 2287 del 27/11/14  e DGR n. 1902 del 14/10/14,  ai sensi dell’ art. 50 della medesima L.R. n. 27/2003.

L'Assessore Elisa De Berti, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone periodicamente il finanziamento di interventi in materia di edilizia pubblica riguardanti molteplici tipologie di opere.

In particolare con le deliberazioni di seguito indicate sono stati approvati i seguenti piani di riparto:

  • D.G.R. n. 1829 dell’8/11/11 “Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Secondo programma di riparto 2011. (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7)”;
  • D.G.R. n. 2850  del 30/12/13 “Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Terzo  programma di riparto 2011. (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7)”;
  • D.G.R. n. 2431 del 16/12/14 “Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Opere varie - Terzo programma di riparto 2014. (L.R. n. 27/03, art. 53, c. 7)";
  • D.G.R. n. 2780 del 29/12/14 “Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Opere varie - Quarto programma di riparto 2014. (L.R. n. 27/03, art. 53, c. 7)”;
  • D.G.R. n. 1902 del 14/10/14 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro – Anno 2014. Quinto programma di riparto. (L.R. n. 27/2003, art. 50)
  • D.G.R. n. 2287 del 27/11/14 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro – Anno 2014. Sesto programma di riparto. (L.R. n. 27/2003, art. 50).

In relazione ai contributi assegnati con le sopra indicate DDGR n. 1829/11, n. 2850/13  n. 2431/14 e n. 2780/14, con la presente deliberazione si intende innanzitutto dare riscontro alle istanze, presentate dai Comuni di Piombino Dese (PD), Ponte nelle Alpi (BL), Angiari (VR), Montegrotto Terme (PD) e Montecchia di Crosara (VR), di seguito indicate:

  • Il Comune di Piombino Dese (PD) è risultato assegnatario di un contributo straordinario di € 60.000,00, ai sensi dell’art. 53 comma 7 della L.R. 27/2003, concesso con DGR n. 1829 del 08/11/2011 per la  “Copertura di una piastra polivalente”, del costo ammissibile per lavori, oneri per la sicurezza ed IVA di € 240.000,00. Con nota n. 1364 in data 04/02/2020 il Comune chiede ora di poter rendicontare entro il 30/06/20 le spese sostenute in relazione al predetto intervento che è pressochè ultimato ma necessita di alcuni lavori di completamento, riguardanti la sistemazione esterna dell’impianto sportivo (essenziali per la sicurezza e per l’abbattimento delle barriere architettoniche), che fanno parte di un progetto di opere complementari (del costo di € 3.019,72), già approvate, che dovrebbero essere eseguite in 60 giorni. In considerazione della fase avanzata dell’intervento (le opere principali sono ultimate) e delle tempistiche particolarmente brevi previste per la realizzazione delle residue lavorazioni accessorie (che peraltro presentano i requisiti previsti nel provvedimento di assegnazione), si ritiene di poter favorevolmente accogliere l’istanza di proroga del termine di rendicontazione finale al 30/06/2020, tenuto conto di quanto disposto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs 23/06/11, n. 118 e s.m.i;
  • Il Comune di Ponte nelle Alpi (BL) è risultato assegnatario di un contributo straordinario di € 99.750,00 ai sensi dell’art. 53 comma 7 della L.R. 27/2003, concesso con DGR n. 1829 del 08/11/2011 per i lavori di “Tamponamento perimetrale della struttura del bocciodromo comunale in loc. Nuova Erto”, dell’importo ammissibile per lavori, oneri per la sicurezza ed IVA di € 130.480,00, così come rideterminato con successive DGR n. 2023 del 06/12/2017 e DGR n. 1367 del 18/09/2018.

    Con nota n. 2441 del 11/02/2020 il Comune chiede ora che il termine di rendicontazione finale, attualmente fissato al 20/03/2020 con DGR n. 1591 del 29/10/2019, possa essere prorogato al 31/07/2020, al fine di poter concludere le residue fasi attuative dell’intervento, evidenziando che i lavori, che sono  stati affidati con contratto sottoscritto in data 09/10/2019, sono già stati avviati ma hanno subito dei rallentamenti a causa delle piogge di novembre e delle temperature stagionali che non ne hanno consentito la regolare esecuzione nei termini previsti, con ulteriori difficoltà procedurali che si sono incontrate in conseguenza di una nuova riorganizzazione degli uffici comunali.

    Per quanto evidenziato ed in considerazione del fatto che, i lavori sono  in fase di ultimazione e che la struttura è di riferimento per l'area del bellunese, si ritiene opportuno concedere la proroga richiesta a tutto il 31/07/2020, tenuto conto altresì di quanto disposto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs 23/06/11, n. 118 e s.m.i;

  • Il Comune di Angiari (VR) è risultato assegnatario di un contributo straordinario di € 100.000,00, ai sensi dell’art. 53 comma 7 della L.R. 27/2003, concesso con DGR n. 2431 del 16/12/2014 per la “Realizzazione di un magazzino comunale e sistemazione di un locale adibito ad archivio”, del costo ammissibile per lavori, oneri per la sicurezza ed IVA di € 230.401,65.

    Con successiva DGR n. 1062 del 29/06/2016, su conforme istanza del Comune, il contributo è stato devoluto a favore dell’intervento di “Manutenzione straordinaria di un edificio di proprietà comunale da destinare a Scuole dell’Infanzia”, dell'importo ammissibile di € 292.600,00.

    Con nota n. 673 in data 31/01/2020, a seguito delle mutate esigenze, il Comune di  Angiari (VR) chiede ora di poter modificare nuovamente la destinazione del contributo, dando seguito all’intervento originario, opportunamente rivisto. Nello specifico evidenzia come, rispetto alla situazione di cui alla precedente richiesta di devoluzione, da una recente verifica sulla dinamica della popolazione in età scolastica sia emerso un trend demografico in controtendenza con prospettive di ridimensionamento dell’utenza, che conseguentemente rendono inopportuno l’ingente investimento a favore delle scuole. Al contempo, il Comune chiede una proroga del termine di rendicontazione finale  fino al 24/12/2021  (precedentemente fissato al 24/12/19), in quanto le difficoltà operative correlate alla recente uscita dall’Unione di Comuni Destra Adige, ha comportato diversi rallentamenti o ritardi dovuti all’assenza di personale tecnico dedicato ai lavori pubblici (alla quale il Comune ha finora sopperito ricorrendo a convenzioni con altri Enti) .

    Considerato comunque che le nuove lavorazioni vanno sostanzialmente a ripristinare le finalità di cui al finanziamento originario, già ottemperante ai requisiti previsti nel relativo provvedimento di assegnazione e considerate altresì le difficoltà gestionali sopra indicate, si ritiene di poter favorevolmente accogliere l’istanza di devoluzione a favore della "Sistemazione del magazzino comunale al fine di destinarlo ad archivio", del contributo di € 100.000,00 assegnato al Comune di Angiari (VR) con la citata DGR n. 2431/14 a fronte di un importo ammissibile ridotto ad € 230.401,65.

    Si ritiene inoltre accoglibile la richiesta di proroga del termine di rendicontazione finale al 24/12/2021, tenuto conto di quanto disposto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs 23/06/11, n. 118 e s.m.i;

  • Il Comune di Montegrotto Terme (PD) è risultato assegnatario di un contributo straordinario di € 94.000,00, ai sensi dell’art. 53 comma 7 della L.R. 27/2003, concesso con DGR n. 2780 del 29/12/2014 per i lavori di “Completamento del marciapiede in via Scagliole in Loc. Turri”, del costo ammissibile per lavori, oneri per la sicurezza ed IVA di € 150.000,00.

    Con nota n. 17354 in data 14/03/2016 il Comune aveva chiesto che detto contributo potesse essere utilizzato per altri interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle vie comunali site nella zona collinare, ritenuti d’importanza preminente rispetto a quelli originariamente individuati. Ai fini dell’eventuale accoglimento dell’istanza era stata pertanto chiesta con nota n. 135764 del 07/04/2016 la trasmissione di idonea documentazione progettuale. Successivamente il Comune è incorso in una serie di problematiche, quali il commissariamento e il successivo insediamento di una nuova amministrazione, con relativo cambiamento del personale interessato, che hanno comportato gravi difficoltà nel riprendere la situazione gestionale, con particolare riferimento all’individuazione delle priorità in tema di opere pubbliche.

    Con nota n. 2466 del 29/01/2020, il Comune nel segnalare le difficoltà menzionate, ha pertanto confermato la precedente richiesta di devoluzione del contributo, trasmettendo il progetto esecutivo del nuovo intervento riguardante i “Lavori di sistemazione di piazza Libertà in località Turri e di un tratto di via Regazzoni Bassa”, del costo ammissibile di € 128.813,10, chiedendo al contempo una proroga del termine di rendicontazione finale al 31/07/2020.

    In considerazione delle difficoltà oggettive sopra evidenziate, che rivestono carattere straordinario, considerato altresì che le nuove lavorazioni hanno i requisiti previsti nel provvedimento di assegnazione originaria, si ritiene accoglibile la richiesta di devoluzione del sopra indicato contributo di € 94.000,00 a favore dei "Lavori di sistemazione di piazza Libertà in località Turri e di un tratto di via Regazzoni”, del costo ammissibile di € 128.813,10, tenuto conto peraltro che con DGR n. 1024 del 18/06/13 è stato stabilito l’innalzamento dell'aliquota di finanziamento fino al 100% della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, comunque entro la percentuale massima eventualmente stabilita dalle specifiche leggi regionali di spesa e nel limite del contributo assegnato.

    Si ritiene inoltre accoglibile la richiesta di proroga del termine di rendicontazione al 31/07/2020, tenuto conto di quanto disposto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs 23/06/11, n. 118 e s.m.i;

  • Il Comune di Montecchia di Crosara (VR) è risultato assegnatario di un contributo straordinario di € 110,000.00 ai sensi dell’art. 53 comma 7 della L.R. 27/2003, concesso con DGR n. 2850 del 30/12/2013 per i lavori di messa in sicurezza dell'ala vecchia del fabbricato ex scuola media sito in Piazza Umberto I , dell’importo ammissibile per lavori, oneri per la sicurezza ed IVA di € 240.000,00.

    Con nota n. 2711 del 25/03/2020 il Comune ha chiesto che il termine di rendicontazione finale, attualmente fissato al 30/06/2020 con Decreto n. 108 del 01/02/2018, possa essere prorogato al 30/06/2021, in quanto lo stato di emergenza in atto dovuto all’evento epidemiologico del virus Covid-19 non consente di poter concludere le opere nei termini previsti, evidenziando peraltro che i lavori risultano completati per circa l’85%.

    Per quanto evidenziato ed in considerazione del fatto che i lavori sono in fase avanzata, si ritiene opportuno concedere la proroga richiesta a tutto il 30/06/2021, tenuto conto altresì di quanto disposto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs 23/06/11, n. 118 e s.m.i.

Con il presente provvedimento si intende inoltre autorizzare la richiesta del Comune di Riese Pio X (TV) in relazione al contributo di € 391.619,00  assegnato con DGR  n. 646 del 17/03/09 ai sensi della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, "Norme in materia di sport e tempo libero":

  • il Comune di Riese Pio X (TV) è risultato assegnatario di un contributo di € 391.619,00, concesso con DGR n. 646 del 17/03/2009 ai sensi della legge regionale n. 12 del 05/04/1993, per la posa degli impianti tecnologici in una piscina comunale, del costo ammissibile per lavori, oneri per la sicurezza ed IVA di € 1.000.000,00, da realizzarsi in convenzione con il Comune di Loria (TV). Con DGR n. 1367 del 18/09/18, il Comune di Riese Pio X (TV) è stato autorizzato ad eseguire ulteriori lavorazioni necessarie alla funzionalità dell’opera (cabina elettrica di alimentazione degli impianti) nonché a rendicontare le spese sostenute entro il 31/12/19. Con nota n. 18347 in data 11/12/2019, il Comune ha ora richiesto una proroga di 12 mesi della suddetta scadenza, motivando la richiesta con il cambio di programmazione degli interventi pubblici adottato dall’ente convenzionato per l’opera (comunicato dal Comune di Loria al Comune di Riese Pio X con nota n. 13711 del 06/12/2019), che rende necessario modificare il progetto della cabina elettrica in argomento, riapprovarlo ai sensi di legge, bandire la gara per l’affidamento dei lavori, aggiudicarli ed eseguirli.

In relazione a quanto rappresentato dal Comune di Riese Pio X, considerato che l’intervento è necessario per la completa funzionalità dell'impianto natatorio e che con questa motivazione è già stato precedentemente autorizzato con DGR n. 1367 del 18/09/2018, considerato altresì che i lavori principali di cui al finanziamento sono stati ultimati e le problematiche da ultimo evidenziate non sono dipendenti da ragioni imputabili al beneficiario, si ritiene opportuno concedere la proroga al 31/12/2020, tenuto conto di quanto disposto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs 23/06/11, n. 118 e s.m.i.

Con riferimento ai contributi di cui all’art. 50 della LR n. 27/2003, con la presente deliberazione si intende, infine, dare riscontro alle istanze formulata dai Comuni di Padova e Terrassa Padovana (PD), in relazione al contributi assegnati rispettivamente con DDGR n. 2287/14 e n. 1902/14:

  • Il Comune di Padova è risultato assegnatario di un contributo di € 100.000,00 concesso con DGR n. 2287 del 27/11/14, ai sensi dell’art. 50 della LR n. 27/03, per la " Riqualificazione della Piazza dei Caduti della Resistenza", successivamente ridestinato con DGR n° 2015 del 06/12/17 a favore del II° stralcio del medesimo intervento, dell'importo ammissibile per lavori, oneri di sicurezza ed IVA pari ad € 185.684,00. Con nota n. 479021 del 02/12/19, il Comune ha tuttavia segnalato che, nella redazione del progetto esecutivo dell'intervento ha dovuto considerare le varie esigenze manifestate dai cittadini in un apposito sondaggio effettuato da Legambiente. Ciò ha comportato uno sforamento del limite di € 200.000,00, per lavori, oneri di sicurezza ed Iva, stabilito dal Bando di cui alla DGR n. 1069/2012. In sede di gara, il ribasso offerto non ha consentito di rispettare quanto disposto con DGR n. 1139/2014, con la quale l’importo limite è stato riferito a quello dei contratti stipulati, tenuto conto anche di eventuali atti aggiuntivi e/o atti di sottomissione.

    L’importo netto offerto è risultato infatti di € 182.813,10 che, sommato agli oneri di sicurezza di € 4.400,00 ed all’Iva di € 18.293,68, ha comportato una spesa complessiva di € 201.230,52. In considerazione del lievissimo scostamento di tale importo rispetto a quello massimo previsto, con la citata nota n. 479021/19 il Comune ha chiesto pertanto che lo stesso possa essere ritenuto ammissibile ai fini della liquidazione del contributo.

    La richiesta si ritiene accoglibile, anche in analogia con quanto già precedentemente disposto dalla Giunta Regionale con DGR 1082 dell'11/08/15 in relazione al medesimo Bando di finanziamento (DGR n. 1580 del 30/06/12) e tenuto conto comunque che la graduatoria degli interventi finanziati (predisposta meramente sulla base della data ed ora di arrivo delle istanze) non subisce alcuna variazione e risulta totalmente esaurita. La conferma del contributo in argomento non comporta pertanto alcun pregiudizio nei confronti degli altri beneficiari.

  • Il Comune di Terrassa Padovana (PD) è risultato assegnatario di un contributo di € 100.000,00 concesso con DGR n. 1902 del 14/10/14, ai sensi dell’art. 50 della LR n. 27/03, per la " Nuova costruzione edificio ad uso Centro Civico per attività socio culturali (LP054)", dell'importo ammissibile per lavori, oneri di sicurezza ed IVA pari ad € 199.320,00, a fronte di un costo complessivo di € 235.000,00. Con nota n. 1139 del 10/04/2020 il Comune ha segnalato che per effetto del provvedimento Governativo della Ragioneria dello Stato n. 25 del 03/10/2018 (cd. “sblocca avanzi di Amministrazione”) è stato possibile cofinanziare l’intervento solamente verso la fine del 2018. Ciò ha comportato la necessità di aggiornare il progetto alle più recenti normative in materia di antisismica e risparmio energetico, con conseguente aumento del relativo costo ammissibile, risultato superiore al limite di € 200.000,00, stabilito dal Bando di cui alla DGR n. 1069/2012. In sede di gara, il ribasso offerto non ha consentito di rispettare quanto disposto con DGR n. 1139/2014, con la quale l’importo limite è stato riferito a quello dei contratti stipulati, tenuto conto anche di eventuali atti aggiuntivi e/o atti di sottomissione.

L’importo netto offerto è risultato infatti di € 184.702,23 che, sommato agli oneri di sicurezza di € 4.000,00 ed all’Iva di € 18.910,22, ha comportato una spesa complessiva di € 207.572,45. In considerazione del modesto scostamento di tale importo rispetto a quello massimo previsto, con la citata nota n. 1139/2020 il Comune ha chiesto pertanto che lo stesso possa essere ritenuto ammissibile ai fini della liquidazione del contributo.

La richiesta si ritiene accoglibile, anche in analogia con quanto già precedentemente disposto dalla Giunta Regionale con DGR 1082 dell'11/08/15 in relazione al medesimo Bando di finanziamento (DGR n. 1580 del 30/06/12)  e tenuto conto comunque che la graduatoria degli interventi finanziati (predisposta meramente sulla base della data ed ora di arrivo delle istanze) non subisce alcuna variazione e risulta totalmente esaurita. La conferma del contributo in argomento non comporta pertanto alcun pregiudizio nei confronti degli altri beneficiari.

Considerato che le istanze di cui sopra, risultano compatibili con le finalità per le quali i contributi sono stati originariamente concessi nei rispettivi bandi di finanziamento, si ritiene che le stesse possano essere ritenute meritevoli di approvazione.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente deliberazione si richiamano le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione del contributo, con particolare riferimento alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l’Ente beneficiario, incaricando allo scopo la U.O. Lavori Pubblici della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs 118/2011;

VISTI il D.Lgs. 33/2013 ed il D.Lgs 97/2016;

VISTA la L.R. n.39/2001;

VISTA la L.R. n. 27/2003;

VISTA la L.R. del 25/11/2019 n. 46 Approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA la DGR n. 1024 del 18/06/2013, di aggiornamento dei criteri e delle modalità di attuazione e gestione delle linee di spesa. (L.R. n. 27/03, artt. da 50 e 54).;

VISTA la DGR n. 869 del 19/06/2019, di riorganizzazione amministrativa della Giunta Regionale;

VISTA la DGR n. 133 del 14/02/2020 "Misure di assestamento organizzativo";

VISTO l’art. 2 co. 2 lett f) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di autorizzare il Comune di Piombino Dese (PD), per le motivazioni espresse in narrativa, a rendicontare entro il 30/06/2020 le spese sostenute in relazione all’intervento di “Copertura di una piastra polivalente”, beneficiario di un contributo straordinario di € 60.000,00, assegnato con DGR n. 1829 del 08/11/2011 ai sensi dell’art. 53 comma 7 della L.R. 27/2003;

2. di autorizzare il Comune di Ponte nelle Alpi (BL) per le motivazioni espresse in narrativa, a rendicontare entro il 31/07/2020 le spese sostenute in relazione all’intervento di "Tamponamento perimetrale della struttura del bocciodromo comunale in loc. Nuova Erto, beneficiario di un contributo di € 99.750,00, assegnato con DGR n. 1829 del 08/11/2011, ai sensi dell’art 53 comma 7 della L.R. 27/2003;

3. di autorizzare il Comune di Angiari (VR) per le motivazioni espresse in narrativa, a riferire nuovamente il contributo straordinario di € 100.000,00, assegnato ai sensi dell’art. 53 comma 7 della L.R. 27/2003, con DGR n. 2431 del 16/12/2014, all’intervento di “Realizzazione del magazzino comunale”, del costo ammissibile di € 230.401,65, stabilendo altresì che la rendicontazione delle relative spese sostenute debba essere effettuata entro 24/12/21;

4. di autorizzare il Comune di Montegrotto Terme (PD) per le motivazioni espresse in narrativa, a riferire il contributo straordinario di € 94.000,00, assegnato con DGR n. 2780 del 29/12/2014, ai sensi dell’art. 53 comma 7 della L.R. 27/2003, a favore dei “Lavori di sistemazione di piazza Libertà in località Turri e di un tratto di via Regazzoni Bassa”, del costo ammissibile di € 230.401,65, stabilendo altresì che la rendicontazione delle relative spese sostenute debba essere effettuata entro 31/07/2020;

5. di autorizzare il Comune di Montecchia di Crosara (VR) per le motivazioni espresse in narrativa, a rendicontare entro il 30/06/2020 le spese sostenute in relazione ai "Lavori di messa in sicurezza dell'ala vecchia del fabbricato ex scuola media sito in Piazza Umberto I", beneficiario di un contributo di €110.000,00, assegnato con DGR n. 2850  del 30/12/2013, ai sensi dell’art. 53 comma 7 della L.R. 27/2003;

6. di autorizzare il Comune di Riese Pio X per le motivazioni espresse in narrativa, a rendicontare entro il 31/12/2020 le spese sostenute in relazione alla posa degli impianti teconologici in una piscina comunale, beneficiario di un contributo di € 391.619,00, assegnato con DGR n. 646 del 17/03/09 ai sensi  della L.R. n. 12 del  05/04/1993;

7. di confermare a favore del Comune di Padova, per le motivazioni espresse in narrativa, il contributo di € 100.000,00  assegnato con DGR n. 2287 del 27/11/14, ai  sensi  dell’art. 50 della  LR n. 27/03,  per  la   "Riqualificazione della Piazza dei Caduti della Resistenza", successivamente ridestinato con DGR n° 2015 del 06/12/17 a favore del II° stralcio del medesimo intervento;

8. di confermare a favore del Comune di Terrassa Padovana (PD), per le motivazioni espresse in narrativa, il contributo di € 100.000,00 assegnato con DGR n. 1902 del 14/10/14, ai sensi dell’art. 50 della LR n. 27/03, per la "Nuova costruzione edificio ad uso Centro Civico per attività socio culturali (LP054)";

9. di richiamare, per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento, in relazione agli interventi di cui al punto 1, le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione del contributo, con particolare riferimento alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l’Ente beneficiario, incaricando allo scopo l’Unità Organizzativa Lavori Pubblici della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia;

10. di incaricare il Direttore dell’Unità Organizzativa Lavori Pubblici della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;

12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro