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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 16 giugno 2020


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 695 del 04 giugno 2020

Approvazione dell'elenco delle specie ittiche non autoctone per le quali proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza di autorizzazione all'immissione ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 357/1997 e autorizzazione all'affidamento del servizio di redazione dei documenti richiesti dall'articolo 3 e dall'allegato 3 del D.M. 02 aprile 2020.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene approvato l'elenco delle specie ittiche non autoctone per le quali proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza di autorizzazione all'immissione ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 357/1997, così come modificato dall'articolo 2 del D.P.R. n. 102/2019. Viene, inoltre, dato mandato al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di affidare un incarico per la predisposizione dello studio di cui all'articolo 12, comma 5, del D.P.R. n. 357/1997 e all'articolo 3 e all’allegato 3 del D.M. 02 aprile 2020, nonché di inoltrare la citata istanza di autorizzazione completa dei documenti richiesti.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, come novellata dalla Legge Regionale del 7 agosto 2018 n. 30, prevede all’articolo 7 che la Giunta Regionale adotti un Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.

Il Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura (Regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6) è stato approvato con D.G.R. n. 1944 del 21 dicembre 2018 e disciplina in particolare, forme e modalità di coltivazione delle acque, tipi di pesca, strumenti ed esche consentite, limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato nonché le gare e manifestazioni di pesca sportiva.

Il punto 2) del dispositivo della D.G.R. n. 1944 del 21 dicembre 2018 ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 11 della Legge Regionale 07 agosto 2018, n. 30, il Regolamento n. 6/2018 troverà applicazione a decorrere dalla data di effettivo trasferimento dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia alla Regione delle funzioni in materia di pesca, data corrispondente al 1 ottobre 2019 in base a quanto stabilito con D.G.R. n. 1079 del 30 luglio 2019.

L’articolo 5, comma 3, lettera d) della L.R. n. 19/1998 stabilisce che la Carta ittica regionale debba prevedere l'elenco delle specie alloctone di importanza sportiva.

L'articolo 12, comma 7, della stessa L.R. n. 19/1998 stabilisce che è fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona e che il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari.

L'articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2018 prevede che le semine ai fini di pesca sportiva e dilettantistica rispettano i criteri determinati con provvedimento di Giunta regionale e comunque sono conformi alle misure di conservazione dei siti di Rete Natura 2000.

In considerazione del riordino delle funzioni in materia di caccia e pesca la Regione Veneto si sta dotando di una propria Carta ittica regionale ad integrazione e sostituzione delle previgenti carte ittiche provinciali, la quale rappresenti un vero e proprio piano di settore finalizzato a programmare e regolamentare la tutela del patrimonio ittico e le attività di pesca sia di tipo professionale sia di tipo amatoriale, dilettantistico e sportivo, nonché le attività di acquacoltura, su tutte le acque interne e marittime interne del territorio regionale. Con D.G.R. n. 1519 del 22/10/2019 sono stati approvati il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare della Carta Ittica Regionale, quali documenti previsti dalla Fase I della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per Piani e Programmi di competenza regionale di cui all’Allegato A) della D.G.R. n. 791 del 31/03/2009.

L'articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 357/1997, così come modificato con D.P.R. n. 102/2019, prevede che, su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali e che l'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 3 e l'Allegato 3 del Decreto Ministeriale 02 aprile 2020 definiscono il contenuto dello studio del rischio che deve essere predisposto dalle regioni e inoltrato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 357/1992.

Per quanto riguarda l’eventuale immissione di specie ittiche non autoctone nelle acque regionali del Veneto, emerge l’opportunità di avviare percorsi amministrativi paralleli e coerenti tra il processo di redazione della Carta ittica regionale, al quale sono connesse le procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza Ambientale, e il processo di studio del rischio e ottenimento dell’autorizzazione ministeriale prevista dall’articolo 12 del D.P.R. n. 357/1997.

In relazione a quanto sopra, risulta opportuno individuare univocamente con il presente provvedimento di indirizzo le specie ittiche non autoctone per le quali avviare i due distinti procedimenti autorizzativi. Tali specie devono essere individuate tra le specie alloctone di importanza sportiva, di cui all’articolo 5, comma 3, lettera d) della L.R. n. 19/1998, limitatamente alle specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari, così come previsto dall'articolo 12, comma 7, della stessa L.R. n. 19/1998.

L’applicazione di tali principi, in prima analisi e in via cautelativa, porta all’individuazione delle seguenti tre specie ittiche per le quali avviare il percorso per l’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione nelle acque regionali del Veneto prevista dall’articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 357/1997:

  1. Trota fario, Salmo (trutta) trutta, limitatamente ad esemplari appartenenti alle popolazioni atlantiche e danubiane;

  2. Trota iridea, Onchorhyncus mykiss;

  3. Coregone lavarello, Coregonus lavaretus.

Ulteriori specie potranno essere individuate in una successiva fase, in base alle indicazioni della Carta ittica regionale in seguito alla sua approvazione.

L’individuazione delle tre specie sopra richiamate è stata posta alla valutazione della “Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva”, di cui all’art. 27 ter della L.R. 28 aprile 1998 n.19, nella seduta del 14 maggio 2020, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole all’adozione di un provvedimento di tale natura.

Nel corso della stessa seduta, la “Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva” ha raccomandato di dotarsi di uno studio preliminare per approfondire l’opportunità, la fattibilità tecnica e la compatibilità ambientale dell’immissione nelle acque regionali di ulteriori due specie di interesse sportivo, il Persico trota, Micropterus salmoides, e la Carpa erbivora, Ctenopharyngodon idella. Si ritiene di accogliere il suggerimento della “Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva”.

Si rende quindi necessario provvedere all’acquisizione di un servizio per la redazione dei seguenti documenti:

  • studio del rischio ai fini dell’ottenimento, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 357/1997, dell’autorizzazione all’immissione nelle acque regionali del Veneto per le specie Trota fario, Salmo (trutta) trutta, limitatamente ad esemplari appartenenti alle popolazioni atlantiche e danubiane, Trota iridea, Onchorhyncus mykiss e Coregone lavarello, Coregonus lavaretus, avente i contenuti previsti dall’articolo 3 e dall’Allegato 3 del D.M. 02 aprile 2020;
  • studio preliminare per approfondire l’opportunità, la fattibilità tecnica e la compatibilità ambientale dell’immissione nelle acque regionali delle specie Persico trota, Micropterus salmoides, e Carpa erbivora, Ctenopharyngodon idella.

Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di autorizzare, per l'acquisizione di tale servizio, la competente Struttura regionale - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - ad avviare una procedura di affidamento, secondo quanto indicato dalla medesima struttura, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), dando atto che:

  • l'onere complessivo che è posto a carico del competente capitolo del Bilancio regionale per l'esercizio 2020 non potrà superare l'importo massimo di Euro 35.000,00.= (IVA esclusa);
  • che la relativa copertura finanziaria sarà posta a carico dei fondi stanziati sul Capitolo n. 100632 avente per oggetto "Iniziative regionali in favore della pesca e dell’acquacoltura (L. R. n. 28/04/1998, n. 19)" del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2020 che presenta sufficiente disponibilità.

Al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria competono, altresì, tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'affidamento del servizio di cui trattasi, fra i quali si richiamano:

  • la predisposizione degli atti relativi alla procedura di affidamento e in particolare del capitolato d'oneri;
  • l'espletamento della procedura di affidamento e dell'individuazione del soggetto affidatario, secondo la procedura che la predetta Direzione riterrà di poter adottare;
  • l'approvazione dell'aggiudicazione al soggetto individuato;
  • la stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario;
  • la supervisione sull'espletamento del servizio;
  • le liquidazioni di quanto dovuto al soggetto aggiudicatario, previa verifica del servizio reso in termini di rispondenza alle condizioni pattuite ed acquisizione di idonea documentazione fiscale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n.19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”;

VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";

VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";

RICHIAMATO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011, avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente per oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";

VISTA la L. R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 “Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 - Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali – e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi”, per quanto applicabile;

VISTA la L. R. 25.11.2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la L. R. 25.11.2019 , n. 45 "Legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la L. R. 25.11.2019 , n. 46 "Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTA la DGR 29.11.2019, n. 1716 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 16.12.2019, n. 10 "Bilancio finanziario gestionale 2020-2022";

VISTA la DGR n. 30 del 21.01.2020 – “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020 – 2022”;

RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di individuare le seguenti tre specie ittiche non autoctone per le quali avviare il percorso per l’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione nelle acque regionali del Veneto prevista dall’articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 357/1997:

  •  Trota fario, Salmo (trutta) trutta, limitatamente ad esemplari appartenenti alle popolazioni atlantiche e danubiane;
  • Trota iridea, Onchorhyncus mykiss;
  • Coregone lavarello, Coregonus lavaretus;

3. di autorizzare l'affidamento del servizio per la redazione dei seguenti documenti:

  • studio del rischio ai fini dell’ottenimento, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 357/1997, dell’autorizzazione all’immissione nelle acque regionali del Veneto per le specie Trota fario, Salmo (trutta) trutta, limitatamente ad esemplari appartenenti alle popolazioni atlantiche e danubiane, Trota iridea, Onchorhyncus mykiss e Coregone lavarello, Coregonus lavaretus, avente i contenuti previsti dall’articolo 3 e dall’Allegato 3 del D.M. 02 aprile 2020;
  • studio preliminare per approfondire l’opportunità, la fattibilità tecnica e la compatibilità ambientale dell’immissione nelle acque regionali delle specie Persico trota, Micropterus salmoides, e Carpa erbivora, Ctenopharyngodon idella.

 4. di quantificare in euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) − IVA esclusa − il costo massimo complessivo dell'appalto, con divieto di offerte in aumento, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, entro il corrente esercizio, disponendo la relativa copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo n. 100632 avente per oggetto " Iniziative regionali in favore della pesca e dell’acquacoltura (L. R. n. 28/04/1998, n. 19)" del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2020, che reca adeguata disponibilità;

5. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria ritiene di poter procedere all'affidamento del servizio di cui al punto 3) mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA);

6. di garantire l'adeguata copertura finanziaria della prenotazione di spesa e di demandare a successivo atto l'assunzione dell'impegno definitivo nel momento in cui l'obbligazione, di natura commerciale, sarà perfezionata;

7. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a seguito dell’acquisizione dello studio del rischio di cui al punto 3, di presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza di autorizzazione all'immissione ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 357/1997 per le specie Trota fario, Salmo (trutta) trutta, limitatamente ad esemplari appartenenti alle popolazioni atlantiche e danubiane, Trota iridea, Onchorhyncus mykiss e Coregone lavarello, Coregonus lavaretus;

8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L. R. n. 1/2011;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

10. di individuare quale RUP - Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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