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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 16 giugno 2020


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 04 giugno 2020

Approvazione del Piano di miglioramento della pesca dell'Alborella nel Lago di Garda per il periodo compreso tra il 01 luglio 2020 e il 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 19/1998.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene approvato il Piano di miglioramento della pesca dell’Alborella nel Lago di Garda per il periodo compreso tra il 01 luglio 2020 e il 30 giugno 2023 ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, prevedendo il prolungamento del periodo di divieto di pesca per questa specie sul Lago di Garda fino alle ore 12.00 del 30 giugno 2023.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, così come novellata dalla Legge Regionale del 7 agosto 2018 n. 30, prevede all’articolo 8, comma 1, che la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all’arricchimento della fauna stessa.

Il regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 2 “Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda” stabilisce i tempi, luoghi e modi di pesca nei confronti delle diverse specie ittiche nel Lago di Garda. In particolare, l'articolo 4, comma 1, stabilisce per la specie Alborella (Alburnus alburnus alborella) un periodo di divieto di pesca esteso tra il 15 maggio e il 30 giugno.

Nel Lago di Garda, fino agli ultimi anni del secolo scorso, l’Alborella è stata sempre particolarmente abbondante; tuttavia da una ventina d’anni la sua popolazione risulta in forte e preoccupante decremento. Una serie di fattori, intervenuti simultaneamente, hanno comportato la quasi totale scomparsa dell’alborella in pochi anni, riducendola a pochi piccoli nuclei localizzati non sufficienti a garantire il mantenimento di una popolazione importante sull’intero bacino lacustre. Le cause che hanno più o meno tutte contribuito al declino della specie, sono sinteticamente riassumibili:

1. alterazioni ambientali delle zone di frega (cementificazioni e creazione di porti, spiagge, passeggiate): la forte urbanizzazione alla quale è stato soggetto il lago ha comportata la distruzione permanente delle aree di riproduzione;

2. disturbo sui letti di frega rimanenti (turismo balneare e movimentazioni di acqua causati da imbarcazioni e altre attività antropiche): la riproduzione dell’alborella cade proprio nel periodo primaverile-estivo, quando massimo risulta il disturbo sulla deposizione delle uova causato dalle diverse attività turistico-ricreative svolte;

3. immissioni di sostanze inquinanti e atte ad abbattere la carica microbica (sostanze a base di cloro): l’intensa attività turistica esercitata sul lago comporta purtroppo l’utilizzo in grande quantità di disinfettanti a base di cloro che poi, in un modo o nell’altro, confluiscono nel lago con conseguente “distruzione” dei letti di frega;

4. incremento delle fioriture algali primaverili con successiva sedimentazione e soffocamento delle uova: le fioriture algali sono determinate dal progressivo aumento delle concentrazioni di fosfati e nitrati nell’acqua. Le microalghe, dopo essere rimaste in sospensione per un periodo più o meno lungo (periodo primaverile) vanno incontro a precipitazione per depositarsi sui fondali, tra cui anche quelli ghiaiosi utilizzati dall’alborella per la deposizione delle uova, che pertanto vanno incontro a soffocamento;

5. intensa predazione sulle uova (uccelli ittiofagi e anatidi e distruttori di uova, pesci): benché il fenomeno sia “locale” è indubbio il fatto che l’espansione di determinate specie, come ad esempio il germano reale, hanno influito negativamente sul successo riproduttivo dell’alborella. Molte specie di uccelli (folaga, germano reale, ecc..) si nutrono infatti delle sue ove che predano sui comodi bassi fondali;

6. competizione con specie ittiche alloctone di nuova introduzione (persico sole, pseudorasbora, persico trota, ecc..): le numerose specie alloctone che si sono insediate più o meno recentemente nel lago possono entrare in competizione con l’alborella per l’utilizzo trofico degli habitat utilizzati;

7. intesa attività di pesca effettuata in passato con reti ad ampia cattura. Anche se da anni la pesca dell’alborella risulta vietata, non si può dimenticare il fatto che, in passato, questa specie era intensamente pescata con grandi reti, anche durante il periodo riproduttivo.

A partire dall’anno 2011, è stato istituito, sull’intero bacino del Lago di Garda, il divieto di pesca, sia dilettantistico-sportiva che professionale, dell’alborella (Alburnus alburnus alborella), finalizzato alla tutela di questa importantissima specie ittica che, a partire dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso, risulta interessata da un significativo decremento sull’intero bacino, con conseguente rilevanti sull’ecosistema lacustre e sulla locale attività di pesca, che proprio nei confronti di questa specie era sino ad allora in gran parte rivolta (circa il 30% del pescato totale era rappresentato dall’alborella).

Alla luce di quanto sopra e considerando che comunque la popolazione di Alborella risulta ancora scarsa, si ritiene di confermare il divieto di pesca della specie e i conseguenti divieti d’uso degli attrezzi ad essa associati.

Risulta, pertanto, opportuno approvare, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il Piano di miglioramento della pesca dell’Alborella nel Lago di Garda per il periodo compreso tra il 01 luglio 2020 e il 30 giugno 2023, redatto dai tecnici dell’Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino" della Regione Veneto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A).

Il piano di miglioramento della pesca dell’Alborella sul Lago di Garda, per il periodo compreso tra il 01 luglio 2020 e il 30 giugno 2023, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, stabilisce le seguenti prescrizioni all’esercizio della pesca professionale e dilettantistico-sportiva:

1. divieto di pesca, sia sportivo-dilettantistica che professionale, e di detenzione dell'alborella (Alburnus alburnus alborella) sul lago di Garda dal 01 luglio 2020 al 30 giugno 2023;

2. divieto di utilizzo della lanzettiera di cui all'articolo 8, comma 1 lettera c) del R.R. n. 2/2013, fino al 30 giugno 2023;

3. divieto di utilizzo del bilancino di maglia inferiore a 25 mm dal 15 maggio al 05 giugno di ciascun anno 2021, 2022 e 2023;

4. divieto di utilizzo dei seguenti attrezzi per la pesca professionale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento regionale n. 2/2013, dal 01 luglio 2020 al 30 giugno 2023:

a) remattino (rete volante, di tratta, a catino, rettangolare);

b) bertovello di maglia compresa tra 7 mm (maglia minima) e 10 mm (maglia massima);

c) spigonsola (rete tipo tremaglio);

d) gerola (rete semplice da posta o sospesa);

5. le alborelle eventualmente catturate con gli strumenti consentiti dovranno essere immediatamente liberate in loco.

Nella seduta del Tavolo di coordinamento per il lago di Garda del 12 novembre 2019, tra i rappresentanti della Regione del Veneto, della Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento, è stata sottolineata l’esigenza di prorogare il divieto di pesca dell’Alborella in imminente scadenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n.19;

VISTO il Regolamento Regionale 12 agosto 2013, n. 2, e in particolare l’articolo 4;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il Piano di miglioramento della pesca dell’Alborella (Alburnus alburnus alborella) nel Lago di Garda per il periodo compreso tra il 01 luglio 2020 e il 30 giugno 2023, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A), il quale prevede il mantenimento del divieto di pesca della specie fino al 30 giugno 2023;

3. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria dell’esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_694_20_AllegatoA_422147.pdf

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