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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 16 giugno 2020


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 693 del 04 giugno 2020

Approvazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la pesca dilettantistico-sportiva mediante l'utilizzo degli attrezzi "fureghin", "tartanella ciara" e "bragotto" al fine di tutelare particolari forme di pesca tradizionale in Laguna di Venezia ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura 28 dicembre 2018, n. 6 e definizione delle modalità di esercizio delle attività autorizzate.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono approvati i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la pesca dilettantistico-sportiva mediante l’utilizzo degli attrezzi “fureghin”, “tartanella ciara” e “bragotto” al fine di tutelare particolari forme di pesca tradizionale in Laguna di Venezia ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura 28 dicembre 2018, n. 6 e vengono definite le modalità di esercizio delle attività autorizzate.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, come novellata dalla Legge Regionale del 7 agosto 2018 n. 30, prevede all’articolo 7 che la Giunta Regionale adotti un Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.

Il Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura (Regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6) è stato approvato con D.G.R. n. 1944 del 21 dicembre 2018 e disciplina in particolare, forme e modalità di coltivazione delle acque, tipi di pesca, strumenti ed esche consentite, limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato nonché le gare e manifestazioni di pesca sportiva.

Il punto 2) del dispositivo della D.G.R. n. 1944 del 21 dicembre 2018 ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 11 della Legge Regionale 07 agosto 2018, n. 30, il Regolamento n. 6/2018 troverà applicazione a decorrere dalla data di effettivo trasferimento dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia alla Regione delle funzioni in materia di pesca, data corrispondente al 1 ottobre 2019 in base a quanto stabilito con D.G.R. n. 1079 del 30 luglio 2019.

L’articolo 16, comma 5, del Regolamento regionale n. 6/2018 prevede che la Giunta regionale può autorizzare i pescatori sportivi o dilettanti all’utilizzo nelle acque di Zona C di attrezzi non riportati al comma 1 dello stesso articolo 16 al fine di tutelare particolari forme di pesca tradizionali.

In considerazione del riordino delle funzioni in materia di caccia e pesca la Regione Veneto si sta dotando di una propria Carta ittica regionale ad integrazione e sostituzione delle previgenti carte ittiche provinciali, la quale rappresenti un vero e proprio piano di settore finalizzato a programmare e regolamentare la tutela del patrimonio ittico e le attività di pesca sia di tipo professionale sia di tipo amatoriale, dilettantistico e sportivo, nonché le attività di acquacoltura, su tutte le acque interne e marittime interne del territorio regionale. Con D.G.R. n. 1519 del 22/10/2019 sono stati approvati il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare della Carta Ittica Regionale, quali documenti previsti dalla Fase I della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per Piani e Programmi di competenza regionale di cui all’Allegato A) della D.G.R. n. 791 del 31/03/2009.

Nelle prime settimane dell’anno 2020 sono pervenute numerose richieste da parte delle Associazioni di pesca dilettantistico-sportiva operanti in Laguna di Venezia finalizzate a ottenere la possibilità di utilizzo di alcuni attrezzi da pesca tradizionali, in continuità con quanto previsto dall’articolo 14 bis del Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52111 del 14 gennaio 1999, modificato da ultimo con deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio Provinciale n. 15 del 20 maggio 2015.

Nelle more dell’approvazione della Carta Ittica Regionale, al termine dell’espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza Ambientale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, del Regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, sussistono le condizioni per mantenere la possibilità di utilizzo di alcuni degli attrezzi da pesca già previsti dal citato articolo 14 bis del Regolamento Provinciale di Venezia n. 52111/1999, escludendo quelli che potrebbero avere un maggiore impatto sulla risorsa ittica o un maggiore rischio di interferenza con le attività economiche legate alla pesca professionale.

Si ritiene, pertanto, di poter prevedere per l’anno 2020 la possibilità di rilasciare le autorizzazioni previste dall’articolo 16, comma 5, del Regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, per l’utilizzo da parte di pescatori dilettantistico sportivi dei seguenti attrezzi da pesca tradizionale con le modalità sotto riportate, mutuate da quanto previsto dall’articolo 14 bis del citato Regolamento Provinciale di Venezia n. 52111/1999:

1. al fine di mantenere e favorire antichi attrezzi e tradizionali modalità di pesca effettuate da soggetti qualificati nell’ambito della tradizione lagunare, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria può autorizzare pescatori dilettantistico-sportivi, muniti di licenza tipo "B" o in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 19/1998, ad esercitare la pesca nelle acque della Laguna di Venezia con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:

a) fureghin. La maglia non dev'essere inferiore a mm 44 e la lunghezza non superiore a m 25;

b) tartanella ciara. Le ali (pareti di invito della rete) non devono avere lunghezza superiore a m 15 ed altezza superiore a m 2; la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L’attrezzo deve essere trainato senza l’ausilio di forza motrice meccanica, evitando l’occlusione di canali o ghebi e comunque in ambienti non confinati;

c) bragotto, con lunghezza della rete non superiore a m 15 e maglia non inferiore a mm 16. L’attrezzo deve essere trainato senza l’ausilio di forza motrice meccanica, evitando l’occlusione di canali o ghebi e comunque in ambienti non confinati.

2. le attività autorizzate di cui al punto precedente possono essere svolte dal 1° luglio 2020 al 31 ottobre 2020. Il numero complessivo di pescatori autorizzabili per ciascuno degli attrezzi non può essere superiore a 80 per la zona denominata “laguna nord” e 80 per la zona denominata “laguna sud”, demarcate dal Ponte della Libertà, dalla Città di Venezia e dal limite meridionale del Canale di San Nicolò.

3. per ottenere l’autorizzazione, i pescatori interessati o le associazioni di pesca sportiva, in nome e per conto dei propri associati, possono presentare apposita domanda entro il 20 giugno 2020, optando in via esclusiva per la laguna nord ovvero per la laguna sud. Nel caso delle domande presentate dalle associazioni, deve essere allegato, per ciascuno degli attrezzi di cui al precedente punto 1), un elenco dei pescatori, propri associati, interessati all’uso di tali attrezzi.

4. il rilascio dell’autorizzazione debba avvenire sulla base delle seguenti condizioni di priorità, elencate in ordine di prevalenza:

a) essere residente in uno dei comuni il cui territorio rientra almeno in parte nell’ambito lagunare veneziano;

b) essere stato titolare di licenza per la pesca professionale nelle acque interne di tipo A;

c) essere socio di un’associazione di pesca sportiva impegnata nel mantenimento delle tradizionali modalità di pesca;

d) maggiore età anagrafica.

I criteri e le modalità sopra richiamati sono stati posti alla valutazione della “Commissione Consultiva regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura”, di cui all’art. 27 bis della L.R. 28 aprile 1998 n.19, nella seduta del 17 marzo 2020, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole all’adozione di un provvedimento di tale natura, pur con l’indicazione di prevedere la riduzione del numero delle autorizzazioni rispetto a quanto previsto negli anni precedenti dalla Città metropolitana di Venezia.

Si ritiene, pertanto, di accogliere l’indicazione della Commissione Consultiva regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura e di ridurre il numero complessivo massimo di pescatori autorizzabili per ciascuno degli attrezzi a 40 per la zona denominata “laguna nord” e 40 per la zona denominata “laguna sud”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n.19;

VISTO il Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6, e in particolare il comma 5 dell’articolo 16;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6 e nelle more dell’approvazione della Carta Ittica Regionale, che al fine di mantenere e favorire antichi attrezzi e tradizionali modalità di pesca effettuate da soggetti qualificati nell’ambito della tradizione lagunare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria può autorizzare per l’anno 2020, con proprio successivo provvedimento, i pescatori dilettanti-sportivi, muniti di licenza tipo "B", o in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 19/1998, ad esercitare la pesca nelle acque della Laguna di Venezia con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:

a) fureghin. La maglia non dev'essere inferiore a mm 44 e la lunghezza non superiore a m 25;

b) tartanella ciara. Le ali (pareti di invito della rete) non devono avere lunghezza superiore a m 15 ed altezza superiore a m 2; la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L’attrezzo deve essere trainato senza l’ausilio di forza motrice meccanica, evitando l’occlusione di canali o ghebi e comunque in ambienti non confinati;

c) bragotto, con lunghezza della rete non superiore a m 15 e maglia non inferiore a mm 16. L’attrezzo deve essere trainato senza l’ausilio di forza motrice meccanica, evitando l’occlusione di canali o ghebi e comunque in ambienti non confinati;

3. di stabilire che le attività autorizzate di cui al precedente punto 2) possono essere svolte dal 1° luglio 2020 al 31 ottobre 2020. Il numero complessivo di pescatori autorizzabili per ciascuno degli attrezzi di cui al precedente punto 2) non può essere superiore a 40 per la zona denominata “laguna nord” e 40 per la zona denominata “laguna sud”, demarcate dal Ponte della Libertà, dalla Città di Venezia e dal limite meridionale del Canale di San Nicolò;

4. di stabilire che, per ottenere l’autorizzazione di cui al precedente punto 2), i pescatori interessati o le associazioni di pesca sportiva, in nome e per conto dei propri associati, possono presentare apposita domanda entro il 20 giugno 2020, optando in via esclusiva per la laguna nord ovvero per la laguna sud. Nel caso delle domande presentate dalle associazioni, deve essere allegato, per ciascuno degli attrezzi di cui al precedente punto 2), un elenco dei pescatori, propri associati, interessati all’uso di tali attrezzi;

5. di stabilire che il rilascio dell’autorizzazione debba avvenire sulla base delle seguenti condizioni di priorità, elencate in ordine di prevalenza:

a) essere residente in uno dei comuni il cui territorio rientra almeno in parte nell’ambito lagunare veneziano;

b) essere stato titolare di licenza per la pesca professionale nelle acque interne di tipo A;

c) essere socio di un’associazione di pesca sportiva impegnata nel mantenimento delle tradizionali modalità di pesca;

d) maggiore età anagrafica.

6. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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