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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 22 maggio 2020


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 627 del 19 maggio 2020

Intervento di sostegno al reddito a favore delle persone iscritte agli elenchi della Legge 68/99 impegnate in percorsi di attivazione verso il lavoro che sono stati sospesi o interrotti a seguito delle disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si prevede di erogare un trattamento di sostegno al reddito alle persone con disabilità impegnate in percorsi di tirocinio sospesi o interrotti a seguito dei DPCM che hanno limitato gli spostamenti delle persone fisiche all’interno del territorio italiano.

L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.

Per far fronte alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid -19 e contenere il più possibile i contagi, il Governo ha adottato dei provvedimenti che se, da un lato hanno limitato le possibilità di spostamento nel territorio italiano delle persone fisiche, dall’altro hanno permesso di ridurre il rischio di diffusione del virus al fine di garantire una maggiore protezione e tutela della salute dei cittadini. In base al DPCM 8 marzo 2020 e al DPCM 10 marzo 2020 gli spostamenti ammessi sono solo quelli motivati da comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o per motivi di salute. Pertanto, la Regione del Veneto, come tutte le altre regioni italiane, ha dato istruzioni affinché, unitamente ai corsi di formazione e alle attività di politica del lavoro individuale, fossero sospesi o interrotti tutti i tirocini in corso. Si è consentito solamente che fossero portati a termine, in modalità esecutiva a distanza, i tirocini che non richiedevano spostamenti dal domicilio e presentavano idonee caratteristiche.

Di conseguenza, a seguito di quanto sopra descritto, sono stati sospesi anche tutti i 2788 tirocini a favore di persone con disabilità. Tali percorsi si caratterizzano per una durata maggiore rispetto ai tirocini ordinari in quanto le persone inserite in questi percorsi non devono semplicemente acquisire nuove competenze professionali utili ad un inserimento lavorativo, ma sono chiamate a maturare sia una crescita personale sia un livello di autonomia sufficienti a garantire l'inclusione sociale. Alle persone inserite in percorsi di tirocinio viene riconosciuto, come è previsto nella Legge 28 giugno 2012 n. 92, una indennità di partecipazione che, se per i tirocini ordinari rappresenta un rimborso spese in attesa della retribuzione che seguirà con l'instaurazione del rapporto di lavoro, per le persone con disabilità, rappresenta il reddito, la fonte di sussistenza, l'espressione del percorso di autonomia e di inserimento nella società.

L’attuale situazione di emergenza sanitaria si sta protraendo oltre le iniziali previsioni e la disciplina normativa non prevede obbligatoriamente il riconoscimento dell'indennità di partecipazione nei periodi di sospensione dell'esperienza di tirocinio. Con il passare del tempo le persone si trovano sempre più in difficoltà, le richieste di aiuto economico si moltiplicano di giorno in giorno e si rende pertanto necessario prevedere nuove forme di sostegno economico che intercettino anche coloro che, seppur privi di lavoro, erano inseriti in percorsi di politiche del lavoro. L'Accordo Stato Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015, recepito in Veneto con DGR n. 1406 del 9 settembre 2016, consente che l'indennità di partecipazione a favore delle persone con disabilità possa assumere significato di contributo economico di carattere assistenziale. Considerata tale possibilità, per non interrompere il percorso iniziato e mantenere una continuità di rapporto con il soggetto promotore dell'iniziativa di tirocinio, il quale ha predisposto il progetto formativo di inclusione e di inserimento lavorativo, si prevede di avviare un intervento straordinario a favore di tutte le persone con disabilità iscritte in Veneto all'elenco della Legge n. 68/99 che avevano in corso un tirocinio alla data del 10 marzo 2020.

Tale intervento straordinario prevede che i soggetti che hanno svolto la funzione di ente promotore di tirocini extracurriculari attivando, nel rispetto della disciplina di cui alla DGR n. 1816/2017 e DGR n. 1406/2016, esperienze di tirocinio per persone disabili in corso al 10 marzo 2020, come rilevato nel sistema delle comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, dovranno erogare ai tirocinanti con disabilità un unico contributo di euro 1.000,00 in nome e per conto della Regione del Veneto, a titolo di sostegno per il periodo di emergenza sanitaria in cui non è possibile lo svolgimento delle esperienze di tirocinio.

All'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono riportati gli enti che risultano soggetti promotori di tirocini in corso al 10 marzo 2020 a favore di persone con disabilità iscritte all'elenco della Legge n. 68/99 nei Centri per l'Impiego del Veneto, nonché il numero dei tirocini attivi alla data medesima.

Ai tirocinanti che non hanno sospeso l'esperienza perché hanno potuto proseguirla in modalità esecutiva a distanza direttamente dal domicilio, sussistendo le condizioni organizzative e progettuali e disponendo di adeguata strumentazione tecnologica, non sarà riconosciuto il contributo. Il soggetto promotore dei tirocini dovrà prontamente informare la Direzione Lavoro di tutte le esperienze di tirocinio a favore di persone con disabilità che sono continuate nel periodo di emergenza epidemiologica.

Al soggetto promotore, se soggetto di diritto privato, è riconosciuto un importo di 50,00 euro per ogni versamento effettuato al tirocinante, a titolo di rimborso spese per il servizio di continuità del tirocinio e accompagnamento.

I soggetti di cui sopra dovranno erogare i contributi ai tirocinanti entro il 30 giugno 2020. Entro il 31 luglio 2020 dovrà essere richiesto il rimborso delle somme liquidate e delle spese sostenute, qualora l’ente sia soggetto di diritto privato, all'ente regionale Veneto Lavoro e in copia alla Direzione Lavoro della Regione del Veneto a mezzo pec.

L'ente regionale Veneto Lavoro dispone di residui del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili sufficienti ad assicurare tutti i contributi previsti all'Allegato A, alla presente deliberazione, fondi già trasferiti nel corso dell’anno 2019 da parte della Direzione Lavoro.

Si fa presente che, in merito alle disposizioni di cui alla presente deliberazione, la Commissione regionale per la gestione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, prevista all'art.  8 della LR n. 16/2001, è stata sentita mediante procedura scritta avviata il 6 maggio 2020, ricevendo l'unanimità dei consensi nei termini assegnati.

Le aziende ULSS e le Conferenze/Comitati dei Sindaci, con riguardo ai tirocini finanziati a valere sulle risorse dei propri bilanci a favore di persone svantaggiate e alle persone con disabilità non iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 68/1999, valutano la possibilità di coordinare e armonizzare le rispettive iniziative in materia ai contenuti del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge 12 marzo 1999 n. 68;

Visto il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151;

Vista la Legge regionale 3 agosto 2001 n. 16;

Vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92;

Vista la DGR n. 1788 del 7 novembre 2017;

Vista la DGR n. 1816 del 7 novembre 2017;

Vista la DGR n. 1042 del 17 luglio 2018

Vista la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"; l’art. 2, comma 2, della L. R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.

delibera

  1. di dare atto che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
  2. di autorizzare l’ente regionale Veneto Lavoro a rimborsare agli enti presenti nell'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel limite della somma ivi prevista i contributi erogati alle persone con disabilità, che avevano in corso un tirocinio al 10 marzo 2020 e iscritte agli elenchi della legge n. 68/99 dei CPI del Veneto;
  3. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell’esecuzione del presente provvedimento, ivi compreso ogni ulteriore provvedimento necessario per l’attuazione del presente deliberato;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_627_20_AllegatoA_420917.pdf

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