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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 78 del 26 maggio 2020


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 572 del 12 maggio 2020

Autorizzazione ad accettare la rinuncia al ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale, dell'art. 19, della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 recante "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali".

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare l’accettazione della rinuncia proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge regionale n. 15/2019.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con atto notificato alla Regione del Veneto in data 28 aprile 2020, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso promosso per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 19 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 recante “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 51 del 21 maggio 2019.

In particolare, le norme statali sulla base delle quali era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale oggetto del ricorso (commi 361 e 365 dell’art. 1 L. n. 145/2018) sono state abrogate dall’art. 1, comma 148, della L. 160/2019, pertanto considerato il venir meno delle ragioni di incostituzionalità originariamente prospettate in relazione all’art. 19, rubricato “Graduatorie concorsuali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale”, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la rinuncia del ricorso.

In ragione di quanto sopra premesso, si ritiene di autorizzare il Presidente della Giunta regionale ad accettare la rinuncia al ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in via principale avanti la Corte costituzionale (R.G. 82/2019) per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 19 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15, attribuendo ai patrocinatori, avv. Franco Botteon, Coordinatore f.f. dell'Avvocatura Regionale e avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, ogni facoltà a tal fine necessaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

visti gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;

visto l'art. 2, comma 2, lett. m) L.R. 31.12.2012, n. 54;

vista la L.R. 16.8.2001, n. 24;

visti l’art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l’art. 6 L.R. 10.12.1973, n. 27;

vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

delibera

  1. di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per le motivazioni e secondo quanto esposto nelle premesse, ad accettare la rinuncia al ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in via principale avanti la Corte costituzionale (R.G. 82/2019), per la declaratoria di illegittimità costituzionale, dell’art. 19, della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15, attribuendo ai patrocinatori, avv. Franco Botteon, Coordinatore f.f. dell'Avvocatura Regionale e avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, ogni facoltà a tal fine necessaria;

  1. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall’art. 2230 del codice civile e dall’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell’Avvocatura regionale;

  1. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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