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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 63 del 08 maggio 2020


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 537 del 28 aprile 2020

Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Programma Annuale, ai sensi della DGR n. 1080/2019, nell'ambito del regime di convenzione tra la Regione del Veneto, le Province del Veneto e la Città metropolitana di Venezia.

Note per la trasparenza

A seguito della definizione ed avvio, con DGR n. 1079/2019, del nuovo modello organizzativo regionale in materia di caccia e di pesca ed in considerazione quanto disposto con DGR n. 357/2019 in ordine al Servizio Regionale di Vigilanza, con DGR n. 1080/2019 è stato approvato uno schema di convenzione, tra la Regione del Veneto, le Province e la Città metropolitana di Venezia per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di caccia e di pesca. Con il presente provvedimento, a seguito di ampio confronto ed approfondita interlocuzione con tutti i soggetti sottoscrittori della Convenzione oltre che con UPI Veneto, si approva il Programma Annuale previsto dal comma 3 dell’articolo 4 della medesima Convenzione.

L'Assessore Giuseppe Pan, di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

In applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. «Delrio», che reca «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», con l’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017» è stato disposto di riallocare in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore di tale legge, alle province e alla Città metropolitana di Venezia individuate nel relativo Allegato A) della medesima legge regionale, funzioni non fondamentali che comprendono anche quelle in materia di caccia e pesca.

A tali materie sono ascrivibili ruoli e funzioni afferenti ad ambiti aventi carattere sia programmatorio che gestionale oltre che concernenti esercizio di attività amministrativa, e comprendono anche rilevanti ruoli funzioni di vigilanza e controllo.

In particolare:

- le funzioni di vigilanza e controllo in materia di pesca sono regolate dal R. D. 8 ottobre 1931, n. 1604 «Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca» e dal D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96» mentre, al livello regionale, trova applicazione la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto» e smi;

- in materia di caccia, le medesime funzioni di vigilanza e controllo sono regolate dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», mentre il livello regionale viene ad essere regolato dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» e smi.

L’ambito operativo di riferimento si concretizza quindi ed in misura prevalente, con lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo ed anche - su delega della Magistratura - di indagine, finalizzate alla prevenzione, contrasto e repressione di attività vietate e reati a danno di importanti componenti dell’ambiente, ossia la fauna selvatica - considerata a norma della L. n. 157/1992 «patrimonio indisponibile dello Stato» - ed il patrimonio ittico.

A tali attività si accompagnano, integrandosi con esse, altri ruoli e funzioni, quali ad esempio, quelle connesse allo svolgimento dell’attività di vigilanza volontaria in materia di caccia e di pesca, che si articolano sia in attività amministrativa connessa al riconoscimento, rilascio, rinnovo, sospensione o revoca (ai sensi del comma 3 dell’articolo 163 del D. Lgs. n. 112/1998) di autorizzazioni nominali a singoli volontari che al coordinamento delle attività di vigilanza volontaria, essenziale ai fini dell’efficacia del sistema complessivo di presidio territoriale in materia di caccia e di pesca, e che ampliano la predetta efficacia di sistema con il possesso - relativamente al solo personale d'istituto - delle qualifiche di Pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria, fondamentali ai fini dell’espletamento dei compiti assegnati al medesimo personale.

Al fine di garantire lo svolgimento di tali funzioni in un unico e complessivo ambito, e, quindi, poter così addivenire ad una totale riallocazione - dal livello provinciale a quello regionale - per entrambe le materie caccia e pesca, intese, ai sensi della L. n. 56/2014, quali funzioni non fondamentali, con l’articolo 6 della dianzi-richiamata legge regionale n. 30/2016 è stato istituito il Servizio Regionale di Vigilanza, nel quale far confluire gli appartenenti alle Polizie provinciali.

Successivamente, al fine di costituire il necessario quadro regolamentare, operativo ed organizzativo necessario a garantire piena operatività al Servizio Regionale di Vigilanza, con DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 si è disposto di adottare il Regolamento regionale «Disciplina del Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell’articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017»», costituito da n. 9 articoli; proprio nell’ottica dell’obiettivo delle piena efficacia operativa del medesimo Servizio, la Struttura regionale incaricata delle predisposizione del regolamento in parola ha avviato un confronto ed una interlocuzione con i Corpi/Servizi di vigilanza delle province e della Città metropolitana di Venezia.

Peraltro, con DGR n. 357 del 26 marzo 2019 l'attivazione del Servizio Regionale di Vigilanza è stata temporaneamente sospesa, in attesa di un puntuale intervento - di rango nazionale - di modifica del vigente quadro normativo, che consenta di poter riconoscere anche a dipendenti appartenenti ai ruoli regionali le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza; contestualmente, e sempre con la predetta DGR n. 357/2019, si dà atto che, nel rispetto dei principi di continuità dell’azione amministrativa e nell’ambito della fase transitoria di cui trattasi, le funzioni di controllo e vigilanza, e quindi le funzioni di competenza del Servizio Regionale di Vigilanza, non possono che continuare ad essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri che, a mente delle disposizioni di cui alla L. R. n. 19/2015, sono stati posti, con decorrenza dall’esercizio 2016, integralmente a carico del Bilancio della Regione del Veneto.

In esito alla decisione assunta con la predetta DGR n. 357/2019 ed in linea con i principi informatori delle dianzi-richiamate leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 e successive modifiche e integrazioni, ossia di una gestione congiunta, coordinata ed efficace delle attività di pianificazione e programmazione, di gestione ed amministrazione e di vigilanza e controllo in materia di caccia e di pesca, la Giunta regionale ha ritenuto necessario attivare un piano complessivo di intervento che consentisse il conseguimento di adeguati obiettivi sia in riferimento alle azioni di programmazione, pianificazione, gestione ed amministrazione, per le quali era possibile una completa riallocazione dal livello provinciale al livello regionale che in riferimento alle attività di vigilanza e controllo ed agli altri ruoli e competenze alle stesse riferibili, per le quali invece, a mente delle problematiche a fondo della medesima DGR n. 357/2019, il processo di completa riallocazione doveva rimanere sospeso.

In altre parole, gli stessi e comuni obiettivi, nonché la valutazione e gradazione rispetto al loro conseguimento, di efficienza ed efficacia degli interventi affidati e dei servizi resi alla cittadinanza in generale ed all’utenza in particolare, sono stati oggetto di analoga implementazione per tutte le attività dianzi-indicate, tenendo in considerazione che per quelle riferite all’istituendo Servizio Regionale di Vigilanza, dovevano essere individuati protocolli e modalità operative tali da massimizzare i predetti obiettivi anche in un contesto di  prestazioni rese da personale che non poteva essere inserito nei ruoli regionali, e quindi, pur essendo i relativi costi a carico integrale del Bilancio regionale, oggetto di una gestione non diretta ma mediata per il tramite delle province e Città metropolitana di Venezia.

Il tutto in un contesto di oggettiva difficoltà da parte dei medesimi Enti, al quale concorrono, in pari misura sia il fatto che le materie in parola - caccia e pesca – appartengono al novero delle c. d. «funzioni non fondamentali» ai sensi della L. n. 56/2014 sia rispetto agli esiti delle misure di limitazione e vincolo ai bilanci di province e Città metropolitana di Venezia, misure che spesso risultano risalenti anche anteriormente rispetto alla predetta L. n. 56/2014.

In tal senso, quindi, il principio informatore di fondo di tale specifico approccio da parte della Giunta regionale è stato quello di affiancare al concorso attivo sotto il profilo economico - tramite le specifiche risorse di bilancio stanziate, con decorrenza dall’esercizio 2016, con la L. R. n. 19/2015 – un ulteriore concorso attivo rappresentato da un quadro programmatorio e previsionale dell’attività dei Corpi/Servizi di vigilanza venatoria ed ittica presso le province e la Città metropolitana di Venezia, da costruire, nell’ambito di un regime a carattere convenzionale come previsto dall’articolo 15 della L. n. 241/1990, sulla base di una puntuale condivisione, tra Regione del Veneto ed i predetti Enti, di obiettivi, strategie, risorse disponibili e possibili sinergie.

Il tutto nella direzione di concorrere alla realizzazione, in ambito regionale, di obiettivi di tutela delle componenti biotiche che, a mero titolo di esempio e nel caso della fauna selvatica, non possono che avere come riferimento sia le indicazioni prescrittive recate dal Piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, approvato con accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 30 mar 2017 (GU n. 120 del 25 mag 2017) che quelle introdotte con il D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230 «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive», ovvero di obiettivi aventi rilevanza interregionale, nazionale oltre che unionale.

Pertanto, contestualmente all’adozione della DGR n. 30 luglio 2019, n. 1079 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.», è stata altresì approvata la DGR 30 luglio 2019, n. 1080 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell’ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.».

Mentre lo schema di Convenzione approvato con DGR n. 1080/2019, costituito da nove articoli costituisce  lo strumento con il quale sono stati definiti il quadro procedurale e procedimentale e la scansione temporale di attuazione della collaborazione instaurata tra Regione del Veneto, province e Città metropolitana di Venezia, il Programma Annuale previsto dal comma 3 dell’articolo 4 della medesima Convenzione rappresenta invece lo strumento operativo rispetto al quale declinare le diverse azioni, ruoli ed interventi con cui dare attuazione al coordinamento di obiettivi e risultati tra le attività di programmazione, pianificazione, gestione ed amministrazione, oggetto della DGR n. 1079/2019 e le attività di vigilanza e controllo che trovano invece sede, in regime transitorio, nell’ambito del regime convenzionale istituito con la DGR n. 1080/2019.

A seguito dell’adozione della predetta DGR n. 1080/2019, la Struttura regionale competente, individuata ai punti 9 e 10 del dispositivo della medesima DGR con la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha quindi predisposto una prima proposta di Programma Annuale.

Tale proposta, nello spirito di confronto e condivisione tra Regione del Veneto, province e Città metropolitana di Venezia, è stata sottoposta alla valutazione, nella seduta congiunta del 12 dicembre 2019, dell’Osservatorio regionale previsto dall’Accordo tra Governo e Regioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 91 della L. n. 56/2014 e della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali come prevista dalla L. R. 3 giugno 1997.

In tale sede la proposta di Programma Annuale è stata ritenuta, quale atto di indirizzo, meritevole di approvazione, previa attivazione, come da proposta unitaria da parte del rappresentante dell’UPI Veneto (Unione delle Province del Veneto), di una fase di confronto con i Responsabili dei Corpi/Servizi di vigilanza venatoria ed ittica presso province e Città metropolitana di Venezia, finalizzato ad una eventuale integrazione di mero dettaglio della proposta, al fine di integrarne - ove necessario – ulteriori elementi legati alle caratteristiche ed alle specificità di ciascuna realtà territoriale.

La predetta Direzione ha quindi proceduto ad attivare una serie di incontri e confronti, a carattere bilaterale, con ciascuno dei predetti Enti, che si sono tenuti tra il 17 ed il 18 dicembre 2019, cui è seguita anche una fase di acquisizione di contributi scritti; gli esiti di tale fase di confronto ed interlocuzione hanno dato origine ad una stesura finale della proposta di Programma Annuale ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 dello schema di Convenzione adottata con DGR n. 1080/2019, che ha trovato, in data 12 febbraio 2020 e nell’ambito di un apposito tavolo tecnico convocato presso la sede della Provincia di Treviso, la complessiva ed incondizionata approvazione da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia, tavolo al quale ha partecipato, con voto favorevole anche il rappresentante di UPI Veneto.

Si ritiene, pertanto, sulla base di un percorso di redazione e progressiva integrazione e definizione di contenuti, in esito sia della fase iniziale che di quella finale di condivisione, di approvare - quale Allegato A al presente provvedimento - lo schema di Programma Annuale di cui al comma 3 dell’articolo 4 dello schema di Convenzione adottato con DGR n. 1080/2019, dando atto che il rispetto del principio di leale collaborazione risulta sia dalla valutazione positiva, quale atto di indirizzo, formulata in sede di seduta congiunta, del 12 dicembre 2019, dell’Osservatorio regionale previsto dall’Accordo tra Governo e Regioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 91 della L. n. 56/2014 e della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali come prevista dalla L. R. 3 giugno 1997 che dagli esiti del tavolo tecnico tenutosi presso la sede della Provincia di Treviso in data 12 febbraio 2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.»;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.», come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 24/2019;

VISTA la Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto», come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 7/2020;

VISTA la Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport», fatto specifico riferimento all’articolo 70;

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.»;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.»;

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;

RICHIAMATA la DGR 26 marzo 2019, n. 357 «Attivazione del Servizio regionale di vigilanza, come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 di adozione del Regolamento regionale e riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di caccia e pesca (Artt. 1, 2, 4, 5, 6 L. R. 30 dicembre 2016, n. 30). Determinazioni.»;

RICHIAMATA la DGR 30 luglio 2019, n. 1079 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.»;

RICHIAMATA la DGR 30 luglio 2019, n. 1080 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell’ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.»;

RICHIAMATO il comma 3 dell’articolo 4 dello schema di Convenzione approvato con DGR n. 1080/2019;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto» e richiamato, in particolare, l’articolo 2, comma 2 della medesima;

VISTE le valutazioni, le conclusioni e gli esiti della seduta congiunta del 12 dicembre 2019 dell’Osservatorio regionale previsto dall’Accordo tra Governo e Regioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 91 della L. n. 56/2014 e della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali come prevista dalla L. R. 3 giugno 1997;

VISTO il parere favorevole (n. 7/2019) reso, come atto di indirizzo e da sottoporre ad un successivo percorso di confronto integrativo con province e Città metropolitana di Venezia, dall’Osservatorio regionale previsto dall’Accordo tra Governo e Regioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 91 della L. n. 56/2014 sulla proposta di programma annuale di cui trattasi, trasmesso con nota prot. 538295 del 12 dicembre 2019;

VISTO il parere favorevole (n. 15/2019) reso, come atto di indirizzo e da sottoporre ad un successivo percorso di confronto integrativo con province e Città metropolitana di Venezia, dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali come prevista dalla L. R. 3 giugno 1997, sulla proposta di programma annuale di cui trattasi, trasmesso con nota prot. 542965 del 16 dicembre 2019;

PRESO ATTO degli esiti del confronto integrativo con province e Città metropolitana di Venezia, realizzato tramite incontri bilaterali nel periodo 17-18 dicembre 2019 ed anche tramite acquisizione di contributi scritti;

DATO ATTO che, in esito ai lavori del tavolo tecnico tra province, Città metropolitana di Venezia e Regione del Veneto del 12 febbraio 2020, con la partecipazione anche del rappresentante di UPI Veneto, lo schema di Programma Annuale di cui trattasi ha avuto unanime ed incondizionata approvazione;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore dell'Area Sviluppo Economico, nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, quale Allegato A al presente provvedimento, lo schema di Programma Annuale previsto dal comma 3 dell’articolo 4 dello schema di Convenzione approvato con DGR 30 luglio 2019, n. 1080;

3. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto, anche in riferimento alle disposizioni già recate dalla DGR n. 1080/2019;

4. di provvedere alla trasmissione immediata del presente atto a province e Città metropolitana di Venezia, per gli eventuali provvedimenti di adozione di competenza di ciascuno dei medesimi Enti, ai fini di una rapida sottoscrizione delle Convenzioni ai sensi della DGR n. 1080/2019;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al T. A. R. del Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_537_20_AllegatoA_419501.pdf

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