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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 12 maggio 2020


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 520 del 28 aprile 2020

Autorizzazione alla modifica in aumento del Piano ordinario di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di San Donà di Piave (VE), autorizzato con DGR n. 1535 del 3 novembre 2015 ai sensi dell'art. 65, della L.R. n. 11/2001. Regolamento regionale n. 4/2018, art. 25, comma 5. Deliberazione di Giunta regionale del 10 marzo 2020, n. 26/CR.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si autorizza la modifica in aumento di n. 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del piano ordinario di vendita del Comune di San Donà di Piave, autorizzato con DGR n. 1535 del 3/11/2015 ai sensi dell’art. 65 della LR n. 11/2001.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni e delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER), in precedenza disciplinata dall’art. 65 della L.R. n. 11/2001 ora abrogato, è disciplinata dall’articolo 48 della legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 recante “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” e dall’art. 25 del Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica n. 4 del 10 agosto 2018.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera j della predetta norma, la Giunta regionale autorizza l’alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze e definisce i criteri per il reinvestimento dei proventi nell’acquisizione o costruzione di nuovi alloggi di ERP, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

In particolare, il richiamato art. 48 della L.R. n. 39/2017, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, prevede che:

  • il prezzo di vendita agli assegnatari degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato dal Comune o dall’ATER sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%. Il prezzo di vendita degli alloggi di ERP acquisiti gratuitamente dai Comuni o dalle ATER, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 ove, da apposita verifica tecnica dell’Ente proprietario, risulti la non conformità dell’alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l’assegnatario acquirente abbia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto di rinunciare alla garanzia del venditore;
  • hanno titolo all’acquisto soltanto l’assegnatario o altro componente del nucleo familiare, che conducano l’alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento del canone di locazione e delle quote di gestione dei servizi. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario. In tal caso sussiste l’obbligo di non alienare l’alloggio prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità, ovvero di trasferimento dell’acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell’immobile;
  • l’alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell’asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d’asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.

In attuazione del comma 7 dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017, con il Regolamento n. 4 del 10 agosto 2018, al capo V, articolo 25, sono state definite le procedure per l’alienazione degli alloggi di ERP. In particolare, il comma 3 dell’art. 25 del Regolamento prevede che, nell’individuazione del patrimonio alienabile, gli Enti proprietari tengano conto dei seguenti criteri:

  1. alloggi in immobili già parzialmente alienati;
  2. alloggi vetusti per i quali siano necessari urgenti interventi di manutenzione straordinaria o recupero o comunque con priorità per gli alloggi la cui costruzione sia stata ultimata da 25 anni;
  3. alloggi in immobili siti in quartieri dove si ritiene che l’alienazione possa recare giovamento al tessuto socio-economico del territorio;
  4. alloggi in immobili situati in località ove la gestione dell’Ente risulta particolarmente complessa e/o onerosa.

Come previsto al comma 4 dell’art. 25 del richiamato Regolamento regionale, non possono essere inclusi nel Piano di vendita alloggi che siano stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell’ultimo quinquennio. Inoltre gli alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.

Il comma 5 dell’art. 25 del Regolamento n. 4/2018 stabilisce altresì che un Piano di vendita già autorizzato dalla Giunta regionale, possa essere modificato in aumento o in diminuzione, prima della scadenza quinquennale, in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza modificarne la scadenza.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, il Comune di San Donà di Piave (VE), con provvedimento del Consiglio Comunale n. 75 del 19/12/2019, allegato a specifica istanza trasmessa con nota prot. 1414 del 10/01/2020, acquisita al protocollo regionale n. 12611 in data 13/01/2020, ha chiesto l’autorizzazione alla modifica in aumento del Piano ordinario di vendita vigente, autorizzato con DGR n. 1535 del 3 novembre 2015, ai sensi dell’art. 65, della L.R. n. 11/2001. Il piano prevedeva la vendita di 122 alloggi locati e 41 sfitti. Con nota prot. n. 1417 del 13/01/2020 il Comune ha comunicato che si sono concluse le procedure di alienazione di n. 17 alloggi, per un introito complessivo di euro 383.478,45.

La modifica in aumento del Piano di vendita comprende n. 4 alloggi, di cui uno sfitto, individuati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il Comune ha precisato che gli alloggi, la cui costruzione è stata ultimata da circa 50 anni, sono vetusti e hanno necessità di rilevanti e urgenti interventi di manutenzione straordinaria. Inoltre, ha dichiarato che gli alloggi da alienare non sono stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell’ultimo quinquennio e non sono situati in zone di particolare pregio urbanistico.

Tenuto conto della normativa applicabile e dello stato attuale degli alloggi, il Comune ha stimato in circa 115.600,00 euro l’introito complessivo presunto, a fronte di un prezzo medio di cessione di circa 28.900,00 euro ad alloggio. Il Comune ha precisato che si tratta di alloggi acquisiti gratuitamente dallo Stato ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 380/2000 e che il prezzo di vendita è stato determinato ai sensi della L. n. 560/1993, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 48, comma 3 della L.R. n. 39/2017.

I proventi saranno destinati alla manutenzione degli immobili comunali di edilizia residenziale pubblica.

In analogia con le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, della L.R. n. 39/2017 e all’art. 25, comma 1, del Regolamento n. 4/2018 previste per l’approvazione dei piani di vendita, la Giunta regionale con provvedimento del 10 marzo 2020, n. 26/CR, ha deliberato di sottoporre alla competente Commissione del Consiglio regionale, per il parere di competenza, la proposta di modifica in aumento del piano ordinario di vendita di alloggi di ERP presentata dal Comune di San Donà di Piave.

Il Consiglio regionale con nota prot. n. 4903 del 26/03/2020, trasmessa alla Giunta regionale e acquisita al prot. n. 149146 del 08/04/2020, avente ad oggetto “Parere alla Giunta regionale n. 517”, ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 26/03/2020, ha espresso parere favorevole alla modifica in aumento del piano ordinario di vendita del Comune di San Donà di Piave.

Sulla base di quanto fin qui evidenziato, la proposta di modifica in aumento del piano di vendita presentata dal Comune di San Donà di Piave può essere autorizzata in quanto risulta conforme alle disposizioni di legge.

In caso di alienazione di alloggi liberi, da effettuarsi ai sensi dell’art. 48, comma 6 della L.R. n. 39/2017, nel bando di gara dell’asta pubblica dovrà essere specificato che, nel primo esperimento d’asta, la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendono acquistare la prima casa.

Ai sensi dell’art. 25, comma 9, del Regolamento regionale n. 4/2018, il Comune è tenuto ad inviare alla Struttura regionale competente, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;

VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39” e in particolare l’art. 25, comma 5;

VISTA la DGR n. 1585 del 3 novembre 2015 di approvazione del Piano ordinario di vendita del Comune di San Donà di Piave;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di San Donà di Piave n. 75 del 19/12/2019, trasmessa con istanza prot. n. 1414 del 10/01/2020, acquisita al protocollo regionale n. 12611 del 13/01/2020;

VISTA la propria deliberazione 10 marzo 2020, n. 26/CR;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 26 marzo 2020, parere n. 517, trasmesso con nota prot. n. 4903 del 26/03/2020, acquisita dalla Giunta Regionale al prot. n. 149146 del 08/04/2020;

VISTO l’art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l’art. 2, comma 2 della legge regionale n. 39/2017;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del Regolamento regionale n. 4/2018, la proposta di modifica in aumento del Piano ordinario di vendita approvato con DGR n. 1535 del 3 novembre 2015, ai sensi dell’art. 65 della L.R. n. 11/2001, presentata dal Comune di San Donà di Piave (VE), con l’inserimento di n. 4 alloggi, unitamente all’elenco dei nuovi n. 4 alloggi in vendita, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di dare atto che la presente modifica al piano di vendita approvato con DGR n. 1535 del 3 novembre 2015 non ne modifica la scadenza;
  4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 25, comma 9, del Regolamento regionale n. 4/2018, il Comune è tenuto ad inviare alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia-Unità Organizzativa Edilizia, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia – Unità Organizzativa Edilizia dell’esecuzione del presente atto;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_520_20_AllegatoA_419490.pdf

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