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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 52 del 17 aprile 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 444 del 07 aprile 2020

Emergenza COVID-19: determinazione in merito alla remunerazione delle strutture ospedaliere private accreditate ed approvazione schema protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, AIOP ed ARIS.

Note per la trasparenza

A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus viene determinata la modalità di remunerazione delle strutture ospedaliere private accreditate e viene approvato lo schema protocollo d’intesa tra Regione del Veneto, AIOP ed ARIS.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Molti sono gli atti che si sono susseguiti in materia, sia a livello nazionale (decreti legge, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ordinanze del Ministero della Salute, Ordinanze del Capo dipartimento della Protezione civile) che regionale.

In particolare, per il settore sanitario regionale, numerose sono state le azioni poste in essere dall’Amministrazione regionale al fine di affrontare l’emergenza sanitaria e di contenere la diffusione del coronavirus. In particolare, l’Unità di crisi all’uopo istituita, coadiuvata dal Comitato scientifico di cui alla DGR n. 242 del 2 marzo 2020, ha approvato, in data 15 marzo 2020 il “Piano emergenza coronavirus” con il quale sono stati individuati i Codiv Hospital, sono stati assegnati posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva, di Pneumologia (sub intensiva), di Malattie Infettive e sono state individuate strutture territoriali (ex ospedali) per garantire l’erogazione delle attività ospedaliere ordinarie.

La contingenza esterna dell’emergenza sanitaria da COVID 19 in atto ha determinato, altresì, la necessità di sospensione delle attività sanitarie ordinarie; in particolare la circolare del Ministero della Salute concernente le “Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID – 19” ha disposto in merito alle attività di ricovero ed ambulatoriali procrastinabili e non procrastinabili.

La sospensione delle attività sanitarie ordinarie ha coinvolto, quindi, anche le strutture ospedaliere private accreditate, le quali, giova ricordare, nel rispetto dell’art. 8-quinques del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., vengono remunerate per l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dagli atti giuntali in materia di determinazione dei tetti di spesa; per ultima la DGR n. 597 del 28 aprile 2017 tutt’ora vigente per effetto della proroga espressamente prevista.

Si deve sottolineare che, come riportato anche nella DGR n. 597/2017, gli erogatori privati accreditati concorrono all'ottimizzazione dell'offerta complessiva del servizio sanitario regionale, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini e che, allo scopo di garantire la continuità assistenziale, ciascun erogatore effettua un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno.

La sospensione delle attività sanitarie ordinarie sta mettendo a rischio la capacità produttiva delle strutture ospedaliere private accreditate, con l’eventualità che le stesse si vedano costrette ad attivare forme di cassa integrazione per i propri dipendenti, con le relative ripercussioni sociali.

Fermo restando gli importi massimi dei tetti di spesa (sia per l’assistenza ospedaliera che per l’assistenza ambulatoriale) individuati dalla DGR n. 597/2017, la medesima deliberazione prevede che i budget devono essere liquidati mensilmente (in dodicesimi) dall’Azienda Ulss di riferimento territoriale, con una eventuale fluttuazione.

Alla luce di quanto finora esposto e per i motivi sopra riportati determinati dall’attuale contingenza, si propone che l’Azienda Ulss di riferimento territoriale proceda alla liquidazione mensile (in dodicesimi) del 100% dei budget (sia quello per l’assistenza ospedaliera che per l’assistenza ambulatoriale), nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati, secondo quanto indicato nello schema di protocollo d’intesa tra Regione del Veneto, AIOP ed ARIS, di cui all’Allegato A parte integrante del presente atto.

In sede di verifica a consuntivo annuale, ogni Azienda Ulss di riferimento territoriale provvederà al conguaglio tra il totale erogato e il totale dell’importo delle prestazioni rese da ciascun erogatore secondo le tariffe vigenti. Le somme eventualmente non dovute verranno recuperate secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali.

Inoltre, va evidenziato che l’art. 3, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che gli erogatori privati, su richiesta delle regioni o delle aziende sanitarie, debbano mettere a disposizione il personale sanitario.

Pertanto, al fine di fronteggiare l’eccezionale carenza di personale medico, delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, gli erogatori ospedalieri privati accreditati mettono a disposizione delle Aziende Ulss, su richiesta delle stesse, il personale non impiegato per effetto della sospensione delle attività, ai fini dell'espletamento delle attività presso i centri di servizi individuati in appositi accordi con le Aziende Ulss e i gestori dei centri predetti.

Si incarica il Presidente, o suo delegato, alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa.

Quanto previsto dal presente provvedimento ha efficacia per tutto il periodo di sospensione delle prestazioni programmate disposto da provvedimenti statali e regionali a seguito dell’emergenza COVID – 19, e fino alla data di efficacia degli stessi.

Infine si dà atto che quanto previsto dal presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale in quanto inerente agli oneri di cui alla DGR n. 597/2017.

Si incarica la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA dell’esecuzione di quanto disposto con il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Vista la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023;

Vista la deliberazione n. 597 del 28 aprile 2017;

Visto l’art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
  2. di disporre che l’Azienda Ulss di riferimento territoriale proceda alla liquidazione mensile (in dodicesimi) del 100% dei budget (sia quello per l’assistenza ospedaliera che per l’assistenza ambulatoriale), nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati, secondo quanto indicato nello schema di protocollo d’intesa tra Regione del Veneto, AIOP ed ARIS, di cui all’Allegato A parte integrante del presente atto;
  3. di incaricare il Presidente, o suo delegato, alla sottoscrizione del protocollo d’intesa di cui al punto 2.;
  4. di disporre che gli erogatori ospedalieri privati accreditati devono mettere a disposizione delle Aziende Ulss, su richiesta delle stesse, il personale non impiegato per effetto della sospensione delle attività, ai fini dell'espletamento delle attività presso i centri di servizi individuati in appositi accordi con le Aziende Ulss e i gestori dei centri predetti, così come per quanto riguarda gli erogatori che hanno svolto su disposizione regionale specifiche attività nell’ambito dell’emergenza COVID-19 si procederà ad uno specifico riconoscimento per i maggiori costi sostenuti e per le attività svolte;
  5. di disporre che quanto previsto dal presente provvedimento ha efficacia per tutto il periodo di sospensione delle prestazioni programmate disposto da provvedimenti statali e regionali a seguito dell’emergenza COVID – 19, e fino alla data di efficacia degli stessi;
  6. di dare atto che quanto previsto dal presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA all’esecuzione di quanto disposto con il presente provvedimento;
  8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_444_20_AllegatoA_418566.pdf

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