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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 52 del 17 aprile 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 423 del 07 aprile 2020

Aggiornamento della titolarità dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per malati di Aids "Casa Santa Maria", già "Casa Amelia", con sede operativa a Marghera (VE) in Via Generale Cantore n. 16 in capo alla Fondazione di Religione "Opera Santa Maria della Carità". L.R. n. 22 del 16 agosto 2002

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame, in ossequio alle previsioni delle DGR n. 2201/12, della circolare attuativa prot. reg. 30584 del 25 gennaio 2018 e della DGR 1903/18, si aggiorna, in continuità, la titolarità dell’accreditamento istituzionale della comunità alloggio per malati di Aids già accreditata per otto posti letto con DGR 1237 del 21 agosto 2018 in capo alla Fondazione di Religione "Opera Santa Maria della Carità" in luogo della Cooperativa Sociale Gea. La struttura con sede operativa a Marghera (VE) in Via Generale Cantore n. 16 viene ora denominata "Casa Santa Maria" mentre in precedenza era identificata come "Casa Amelia". L’aggiornamento della titolarità è subordinato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio in capo al nuovo soggetto e all’esito positivo della verifica dell'accertamento dell'attualità del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento da parte di Azienda Zero.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e s.m.i. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8 ter e quater del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.

Tale normativa regionale si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e rappresenta uno degli strumenti attraverso cui la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo.

L'obiettivo è infatti quello di garantire da un lato un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e dall'altro lato un'assistenza appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali, della persona.

Con DGR n. 2201/12, nel rispetto dei principi suesposti e con la finalità di migliorare gli strumenti regionali di governo delle strutture sanitarie accreditate e garantire la continuità assistenziale, sono stati regolamentati i mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private.

Detto provvedimento giuntale, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nel ricordare che non sono consentiti automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione, delinea una procedura che regola l'aggiornamento della titolarità dell'accreditamento istituzionale, nelle ipotesi di mutamenti organizzativi e giuridici di soggetti titolari dell'accreditamento istituzionale medesimo, temperando la regola generale del divieto di automatismi.

Il percorso procedimentale è stato ulteriormente precisato con circolare del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. reg. 30584 del 25 gennaio 2018, e dalla DGR n. 1903 del 19 dicembre 2018 ove si ritiene "opportuno integrare la disciplina prevista dalla DGR n. 2201/12 a casi in cui si rinvengano ragioni di urgenza correlate a interessi pubblici inerenti l'erogazione di prestazioni in continuità assistenziale e il mantenimento dei livelli occupazionali, prevedendosi la possibilità di consentire variazioni della titolarità della struttura sanitaria accreditata, condizionatamente al buon esito di verifiche svolte successivamente".

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:

  • la Comunità Alloggio per malati di Aids "Casa Amelia" della Cooperativa Sociale Gea con sede operativa a Marghera (VE) in Via Generale Cantore n. 16, è stata accreditata con DGR 1237 del 21 agosto 2018 per otto posti letto;
  • la Fondazione di Religione "Opera Santa Maria della Carità" ha comunicato con nota prot. reg. 45035 del 30 gennaio 2020, a fronte dell’indisponibilità della Cooperativa Sociale Gea a proseguire la gestione del servizio presso Comunità Alloggio per malati di Aids "Casa Amelia", la propria disponibilità a gestire il suddetto servizio;
  • l’Azienda U.l.s.s. 3 Serenissima con nota prot. reg. 46006 del 30 gennaio 2020, ha espresso parere favorevole al subentro immediato della Fondazione di Religione "Opera Santa Maria della Carità" nella gestione di "Casa Amelia" "stante la problematica condizione societaria della Cooperativa Gea, tale da non consentire alla stessa il prolungamento della gestione della struttura oltre il 31/1/2020" e convenendo che: "al fine di non interrompere il servizio, il subentro da parte della Fondazione di Religione "Opera Santa Maria della Carità" avvenga con decorrenza 1° febbraio 2020;
  • la Fondazione di Religione "Opera Santa Maria della Carità" con nota prot. reg. 88733 del 25 febbraio 2020 ha presentato domanda di accreditamento per subentro nella gestione della Comunità Alloggio per malati di Aids per otto posti letto con sede operativa a Marghera (VE) in Via Generale Cantore 16 indicando come nuova denominazione "Casa Santa Maria"; in precedenza la struttura era identificata come "Casa Amelia";
  • la Fondazione di Religione "Opera Santa Maria della Carità" con sede legale e amministrativa in Venezia, San Marco, 1830 è un soggetto giuridico già titolare di accreditamento istituzionale per la gestione di strutture sanitarie del SSR in particolare di analoga tipologia di Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "Santa Maria del Rifugio" con sede operativa in Pellestrina (VE) Strada Comunale dei Murazzi, 3 di cui alla DGR n. 1831 del 6 dicembre 2019;
  • L’U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento ha incaricato Azienda Zero di effettuare la visita di verifica dei requisiti di accreditamento istituzionale presso la struttura in oggetto con nota prot. reg. 102606 del 4 marzo 2020.

La CRITE nella seduta del 2 marzo 2020, sentita l’Azienda U.l.s.s. competente, ha espresso parere favorevole all’aggiornamento di titolarità così come sopra illustrato subordinatamente al buon esito delle verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento della struttura ai sensi della L.R. 22/02.

Tutto ciò premesso, al fine di garantire la continuità assistenziale dei pazienti già presi in carico presso la struttura in esame, si propone di aggiornare la titolarità dell’accreditamento istituzionale in continuità, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 1903/2018, della Comunità Alloggio per malati di Aids con la nuova denominazione di "Casa Santa Maria" in capo alla Fondazione di Religione "Opera Santa Maria della Carità" per otto posti letto con sede operativa a Marghera (VE) in Via Generale Cantore 16, fatto salvo il rilascio di specifica autorizzazione all'esercizio nonché il buon esito della verifica dell’accertamento dell’attualità del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento.

L’accreditamento, previa diffida, può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o all’accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall’art. 20 della L.R. n. 22/2002.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Si rammenta che ai sensi della vigente normativa antimafia Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare a quanto in esso disposto dal Capo IV Informazioni antimafia, art. 92 commi 3 e 4 i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva ed inoltre che la revoca e il recesso eventuali si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula dell’accordo contrattuale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs.n. 502 del 30 dicembre1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii:

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n.19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS" e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 2201 del 6 novembre 2012 "Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale n.22/2002";

VISTA la DGR n.1314 del 16 agosto 2016 "Area della dirigenza medica e veterinaria del SSR. Approvazione linee generali di indirizzo in materia di attività a pagamento ex articolo 58, comma 7, 9 e 10 del CCNI della dirigenza medico-veterinaria dell'8.6.2000, di esercizio dell'attività libero professionale in strutture private non accreditate ed al domicilio dell'assistito, nonché in materia di libera professione extramuraria";

VISTA la DGR n. 1237 del 21 agosto 2018 "Accreditamento dalla Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "Casa Amelia" con sede operativa in Via Generale Cantore - 16 Marghera (VE), della "Cooperativa Sociale Gea", già attiva presso l'ULSS 12 ora ULSS 3 Serenissima, in conformità ai requisiti di accreditamento di cui alla DGR n. 2684/14. Legge Regionale 16.8.2002, n. 22";

VISTA la DGR n. 1903 del 19 dicembre 2018 "Aggiornamento di titolarità dell'accreditamento istituzionale del Centro Medico di Foniatria srl Casa di cura Trieste e della Casa di cura privata Abano Terme polispecialistica e termale spa. L.R. n.22 del 16 agosto 2002";

VISTA la DGR n. 1831 del 6 dicembre 2019 "Estensione e rilascio di nuovo accreditamento istituzionale - Conclusione dei procedimenti avviati da titolari di strutture sanitarie private, a valere dall'anno 2020 - Deliberazione n. 84 CR del 30 luglio 2019 e n. 115 CR del 29 ottobre 2019. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22";

VISTA la circolare del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. reg. 30584 del 25 gennaio 2018;

VISTO il parere dell' Azienda U.l.s.s. n. 3 Serenissima, prot. reg. 46006 del 30 gennaio 2020;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 2 marzo 2020;

VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n.54 del 31 dicembre 2012.¿

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, alle condizioni citate in premessa, l’aggiornamento della titolarità dell’accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per malati di Aids "Casa Santa Maria", già accreditata come "Casa Amelia", per otto posti letto con sede operativa a Marghera (VE) in Via Generale Cantore n. 16 in capo alla Fondazione di Religione "Opera Santa Maria della Carità con sede legale e amministrativa in Venezia, San Marco, 1830;

3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione Veneto;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n.22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della L.R. 22/2002

6. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato, ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16 ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;

7. di disporre che - di norma – i soggetti privati accreditati non possano utilizzare immobili di proprietà delle Aziende U.l.s.s.;

8. di dare atto che l'Azienda U.l.s.s. di riferimento dovrà accertare prima dell'eventuale stipula dell'accordo contrattuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

9. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, a sensi della L. n.241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

10. di aggiornare gli elenchi delle strutture accreditate ai sensi dell'art.41 co. 4 del D.lg 33/13 che ne prevede la pubblicazione;

11. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e all'Azienda U.l.s.s. competente per territorio;

12.di incaricare l'U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento dell'Area Sanità e Sociale dell'attuazione ed esecuzione del presente atto nonché dell'eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.l.s.s. di riferimento;

13.di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

14.di dare atto che la presente pubblicazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

15.di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

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