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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Deliberazione della Giunta Regionale n. 389 del 31 marzo 2020
Ridefinizione della composizione della Commissione Tecnica per il Parere sulle osservazioni, opposizioni e concorrenze, istituita per l'espressione di pareri da formulare secondo i criteri previsti dall'art. 9 del R.D.1775/1933.
Il presente provvedimento ridefinisce la composizione della Commissione Tecnica per il Parere sulle osservazioni, opposizioni e concorrenze, istituita per l'espressione di pareri da formulare secondo i criteri previsti dall'art. 9 del R.D.1775/1933.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L'art. 9 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", stabilisce i criteri di scelta tra più domande di derivazione concorrenti, una volta completata l'istruttoria secondo gli artt. 7 e 8 del medesimo R.D. 1775/1933.
Nell'ambito della procedura per il rilascio della concessione di derivazione, la Giunta regionale con DGR 4070/2008 ha costituito la Commissione Tecnica per il Parere sulle osservazioni, opposizioni e concorrenze, istituita per l'espressione di pareri secondo i criteri previsti dal citato art. 9 del R.D.1775/1933, composta da rappresentanti delle strutture regionali.
La composizione della Commissione è stata più volte modificata a seguito delle diverse riorganizzazioni delle Strutture regionali che si sono succedute nel tempo. Da ultimo, con DGR n. 1993/2017, è stata così ridefinita:
In seguito alla riorganizzazione degli uffici regionali prevista dalle DGRV n. 869/2019 e n. 1378/2019, è necessario rivedere la composizione di tale Commissione, come di seguito riportato:
L'attività di supporto ai lavori della Commissione è svolta dalla Direzione Difesa del Suolo. Alle sedute della Commissione partecipa il Direttore delle strutture regionali/Agenzie sopra indicati o un suo delegato. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presidente.
Rimane valido quant'altro disposto in materia non in contrasto con il presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il R.D. 1775/1933;
Viste le leggi regionali 42/1984 e 27/2003;
Visto l'art. 2 co. 2 lett. b) della legge regionale n. 54/2012;
Viste le proprie deliberazioni 1000/2004, 4070/2008, 411/2009, 1609/2009, 2834/2009, 3493/2010, 694/2013, 1684/2013, 2611/2013, 357/2014, 1628/2015 e 1993/2017;
delibera
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