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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 51 del 14 aprile 2020


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 31 marzo 2020

Disposizioni esecutive e di attuazione ai sensi dell'articolo 20 del Capo II della legge regionale 24 gennaio 2020 n.2 "Disposizioni in materia di enti locali". Deliberazione/CR n.22 del 02.03.2020.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole della competente Commissione del Consiglio Regionale, si provvede ad approvare Le Disposizioni esecutive e di attuazione ai sensi dell’articolo 20 del Capo II della legge regionale 24 gennaio 2020 n.2 "Disposizioni in materia di enti locali".

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
- Legge Regionale n. 18 del 27 Aprile 2012;
- Legge Regionale n.2 del 24 Gennaio 2020;
- Deliberazione/CR n. 22 del 02.03.2020
- Parere Prima  Commissione consiliare Consiglio Regionale del Veneto 25 Marzo 2020

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane”, la Regione “nelle more dell’approvazione di una disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna ed in attuazione delle finalità di razionalizzazione degli apparati istituzionali”, ha disciplinato lo svolgimento dell’esercizio associato di funzioni nei comuni montani.

La L.R. 40/2012 mirava a realizzare la trasformazione delle attuali comunità montane in Unioni di comuni, individuando l’attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali. Negli intendimenti del legislatore regionale quindi le Unioni montane venivano disciplinate con una normativa connotata dal carattere della specialità, in ragione delle peculiarità dei territori montani.

Per quanto concerne le modalità costitutive e la composizione degli organi dell'ente è stata introdotta una disciplina speciale, che prevede un procedimento di costituzione dell'Unione che si completa, sotto il profilo formale, con l'elezione del presidente dell 'Unione stessa

Sono stati fissati inoltre alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di consentire (sia in fase di costituzione, che successivamente alla costituzione) di adattare l'ambito territoriale dell'Unione alle esigenze funzionali dei Comuni, ai fini del migliore svolgimento delle funzioni associate

Decorsi circa sei anni dalla sua approvazione, la legge regionale n. 40 del 2012, ha evidenziato alcune problematiche applicative. In particolare, per quanto riguarda la successione fra Comunità montana e Unione montana, tale normativa non ha previsto alcune fattispecie che si sono manifestate in fase dì prima applicazione. In particolare ci sì riferisce alla necessità dì aggregazione dì Unioni montane, all'eventuale non capacità di trasformazione di comunità montane o alla opportunità di scioglimento dì Unioni montane non operative.

Anche per la individuazione della composizione degli organi dell'Unione montana si è manifestata la necessità di un collegamento più puntuale alla normativa nazionale, rappresentata dal decreto legislativo n. 267 del 2000 e, in particolare, dall 'articolo 32, comma 3, di tale testo legislativo.

Non è risultata chiara, inoltre, la percezione delle competenze che vengono assegnate alle Unioni montane e quali collocazioni hanno le competenze proprie delle Comunità montane per i territori dei comuni montani con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che non entrano a far parte dell 'Unione.

In tal senso è stato dato avvio, nel corso dell’anno 2018, da parte della Giunta regionale con la approvazione del PDL 273 “Disposizioni in materia di Enti locali” ad un intervento normativo, contenuto nel capo II del PDL stesso, di riscrittura del testo della succitata LR 40/2012 che tenesse conto  del mutato quadro normativo nazionale, nel frattempo intervenuto, e che consentisse il superamento delle criticità sopra menzionate.

Con l’approvazione della legge regionale 24 Gennaio 2020 n.2 e la sua entrata in vigore, tale iter normativo si è concluso.

L’art.20 della succitata legge regionale prevede che “La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente e il Consiglio delle autonomie montane, detta disposizioni esecutive e di attuazione del presente Capo”

Con il presente atto si intende, quindi, adempiere a quanto previsto dal succitato articolo, approvando all’allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, le disposizioni esecutive e di coordinamento, da sottoporre quindi al parere consultivo degli organi ivi previsti.

Tali disposizioni sono già state sottoposte all’esame del Consiglio delle Autonomie Montane, organo consultivo previsto dall’art.6 della LR 40/20121, come modificato dalla LR 2/2020, il quale nella seduta di insediamento del 19 febbraio us , ha dato parere favorevole al testo, come da verbale agli atti della Direzione Enti locali e Servizi Elettorali, struttura competente per materia.

Con il presente atto, infine, si dispone la cessazione dell’efficacia delle Deliberazioni della Giunta Regionale n.2281 in data 13 Novembre 2012 e n.2651 in data 18 Dicembre 2012, che dettavano le prime disposizioni operative di attuazione del precedente articolato normativo della L.R.40/2012.

Con deliberazione/CR n.22 del 02 Marzo 2020 è stato richiesto il parere della Prima Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto, ai sensi dell’art. 20 L.R. 2 del 24.01.2020, in merito alle succitate disposizioni esecutive ed attuative.

In data 25 Marzo 2020 la Prima Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole sul provvedimento in esame, da che ne consegue l’approvazione delle disposizioni esecutive e di attuazione, di cui all’allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art 2, comma della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012;

VISTA la legge regionale 28 Settembre 2012 n.40;

VISTA la legge Regionale 24 Gennaio 2020 n.2;

VISTA il verbale della seduta del Consiglio Autonomie Montane del 19 Febbraio 2020;

VISTA la Deliberazione/CR n.22 in data 02.03.2020;

VISTO il parere della Prima Commissione Consiliare del Consiglio regionale del Veneto  in data 25 Marzo 2020

VISTA la documentazione tutta agli atti della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali;

delibera

  1. di approvare, ai sensi dell’art.20 della L.R.2/2020 le disposizioni esecutive e di attuazione del Capo II della legge medesima, di cui all’allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  1.  di dare atto che l’allegato A alla presente deliberazione ha già ricevuto, il parere favorevole, giusta art. 20 della succitata L.R. 2/2020, del Consiglio delle Autonomie Montane, nella seduta di insediamento in data 19 Febbraio 2020;
  1.  di disporre la cessazione dell’efficacia delle Deliberazioni della Giunta Regionale n.2281 in data 13 Novembre 2012 e n.2651 in data 18 Dicembre 2012, che dettavano le prime disposizioni operative di attuazione del precedente articolato normativo della L.R.40/2012
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_376_20_AllegatoA_417908.pdf

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