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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 33 del 17 marzo 2020


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Deliberazione della Giunta Regionale n. 155 del 14 febbraio 2020

Iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata: "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali - Sezione di Venezia", con sede in Venezia-Mestre, Via Palazzo n.27, per il triennio 2020-2023, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993.

Note per la trasparenza

Nuova iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche per il triennio 2020-2023. Non sono previsti impegni spesa.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo e istituito, all'art. 9, l'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche.          

Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono altresì state fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

In data 27 Novembre 2019 è pervenuta, presso la Regione del Veneto (registrata a prot. n.512331 ed assegnata alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,Veterinaria in data 05.12.2019), richiesta di iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, da parte dell’E.N.P.A.-Sede Centrale di Roma (prot. n.5245-2019 del 20.11.2019), relativamente alla Sezione di Venezia.

Dopo attento esame della pratica, in data 17 Dicembre 2019 e 13 Gennaio 2020, l’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con note prot. n.543809 e 12774, ha ritenuto necessario richiedere delle precisazioni e delle integrazioni alla documentazione pervenuta, comunicando, nel frattempo, la sospensione dei termini del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge 241/1990.

Con le comunicazioni 19 Dicembre 2019 (protocollo Regione del Veneto n.550156 del 19.12.2019) e 28 Gennaio 2020 (protocollo Regione del Veneto n.40588 del 28.01.2020), la Presidente pro-tempore dell’E.N.P.A.-Sezione di Venezia ha trasmesso le precisazioni richieste e la documentazione mancante; integrazioni necessarie per l'iscrizione all’Albo regionale della sopraccitata Associazione.

Tutta la documentazione è presente agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare ed è conforme alle indicazioni previste dalla citata Circolare n.11/1994.          

La Legge regionale n.60/1993, inoltre, all'art. 9, comma 6, stabilisce che "i soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione automatica dall'albo, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al comma 2".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTO l’art. 2, comma 2, della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: “L.R. 28 dicembre 1993, n.60”;

VISTA la Delibera n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la Delibera n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n. 1081 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la Delibera n. 1105 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;                                                                                     
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n.16 del 7 marzo 2017 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n.1, art. 5 'Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Aimentare, Veterinaria'".

delibera

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre, per i motivi indicati in premessa, l'iscrizione, per il triennio 2020-2023, all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche dell’Associazione denominata: “E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali – Sezione di Venezia”, con sede a Venezia-Mestre, Via Palazzo n.27, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.60/1993;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare l’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, all’esecuzione del presente provvedimento;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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