Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 33 del 17 marzo 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 154 del 14 febbraio 2020

Art. 1, L. n. 221/1968 e s.m.i.: istituzione dispensario farmaceutico in Comune di Brentino Belluno (VR) - Frazione Rivalta

Note per la trasparenza

con la presente deliberazione si intende, nelle more dell’assegnazione e successiva apertura della farmacia  disponibile per il privato esercizio in applicazione dell’art. 11, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i.,  dare risposta alle rappresentate esigenze, istituendo un dispensario quale presidio provvisorio atto a soddisfare un’adeguata erogazione del servizio farmaceutico nel Comune di  Brentino Belluno (VR) - Frazione Rivalta.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 maggio 1980, n. 78, art. 14 attribuisce competenza alla Giunta regionale in ordine alla costituzione di dispensari farmaceutici. Il medesimo articolo 14, L.R 78/1980 stabilisce, altresì, che la Giunta regionale adotti i relativi provvedimenti sentiti i comuni, le unità sanitarie locali e gli ordini dei farmacisti competenti per provincia.

 I commi 3 e 4 dell’art. 1, legge 8 marzo 1968, n. 221 come sostituiti dal comma 1 dell’art. 6, legge 8 novembre 1991, n. 362, consentono l’istituzione di un dispensario farmaceutico in quei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai sensi del comma 1, lett. b) della medesima L.n. 221/1968, ove non risulti ancora aperta la farmacia prevista nella pianta organica.

Detta disposizione di legge stabilisce altresì che la gestione del dispensario venga affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia pubblica o privata della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina ovvero al comune in caso di rinuncia da parte dei titolari di farmacia; stabilisce altresì che i dispensari farmaceutici siano dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati.

Rientra nella fattispecie di cui al sopra citato art. 1, L. n. 221/1968 e s.m.i. la situazione ad oggi presente nel Comune di Brentino Belluno (VR), la cui farmacia localizzata ai sensi dell’art. 11, comma 2, DL  n. 1 del 24.1.2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24.3.2012 e s.m.i, dallo stesso Comune nella frazione di Rivalta  con DGC n.  36 del 14.5. 2012, è stata posta a concorso straordinario -giusta DGR n. 2199 del 6.11.2012- e risulta tuttora vacante.

Il Comune di Brentino Belluno con delibera di Giunta comunale n. 57 del 28.11.2019 chiede, infatti, espressamente l’istituzione di un dispensario farmaceutico,  evidenziando che non esistono nel territorio comunale altre sedi farmaceutiche e che la popolazione è attualmente servita da una sola farmacia ubicata nel limitrofo Comune di Dolcè.

Tutto ciò premesso, in considerazione anche dei pareri favorevoli espressi dalla competente Azienda ULSS e dall’Ordine dei farmacisti della Provincia di Verona, acquisiti al protocollo regionale rispettivamente in data 21.1.2020 e 24.1.2020, si propone, ricorrendone i presupposti di legge, di istituire, ai sensi dell’art. 1, L. n. 221/1968 e s.m.i., e nelle more dell’apertura della farmacia che sarà resa disponibile per lo scorrimento della graduatoria ai sensi del citato bando di concorso, un dispensario farmaceutico nel Comune di Brentino Belluno.

L’apertura della farmacia di cui trattasi, all’esito delle procedure concorsuali sopra richiamate, comporterà la contestuale chiusura del dispensario farmaceutico per il venire meno dei presupposti di legge che ne hanno legittimato l’istituzione.

Si propone da ultimo di demandare all’Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”, territorialmente competente, l’adozione di ogni ulteriore provvedimento utile all’apertura e all’esercizio del dispensario farmaceutico ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 8 marzo 1968, n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali” con particolare riferimento all’art. 1 come modificato dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 6;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” con particolare riferimento all’art. 1 come novellato dall’art. 11, comma 1 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 marzo 2012;

VISTA la legge regionale 31 maggio1980, n. 78 “Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica”, con particolare riferimento all’art. 14;

VISTO l’art. 11 “ Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l’art. 2, co. 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la delibera di Giunta regionale 28 agosto 2012, n. 1766 “Individuazione di sedi farmaceutiche disponibili nel territorio regionale ai sensi dell’art. 11, comma 9, decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012”;

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto;

VISTA la delibera di Giunta del Comune di Brentino Belluno 28 novembre 2019, n. 57;

VISTA la delibera del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 9 “Scaligera” n. 21 del 16.1.2020;

VISTO il parere dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Verona;

delibera

  1. di istituire ai sensi dell’art.1, comma 3, L. n. 221/1968 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, un dispensario farmaceutico nel Comune di Brentino Belluno (VR)-Frazione Rivalta,  nelle more dell’apertura della farmacia che sarà resa disponibile per lo scorrimento della graduatoria di cui al concorso straordinario -giusta DGR n. 2199/2012-;
  2. di demandare all’Azienda ULSS n. 9 “Scaligera” il conferimento della gestione del dispensario farmaceutico di propria competenza;
  3. di dare atto che l’apertura della sede farmaceutica indicata al punto 1 determina la contestuale chiusura del dispensario farmaceutico istituito con il presente provvedimento;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell’esecuzione del presente atto;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporterà spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Torna indietro